TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-10-02, n. 202400596
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Testo completo
Pubblicato il 02/10/2024
N. 00596/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00222/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 222 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F R, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, corso Giacomo Matteotti n. 208;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Latina, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Latina, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del decreto del Prefetto della Provincia di Latina, prot. n. -OMISSIS-/Ric. Anagr./Area 2^ del 25 gennaio 2017, con cui è stato respinto il ricorso al Prefetto presentato il 16 ottobre 2015 dal ricorrente avverso il provvedimento dell'Ufficiale dell'Anagrafe del Comune di Latina prot. n.-OMISSIS- dell'11.2.2011 conosciuto dal ricorrente il 17 settembre 2015;
ove occorra, della circolare del Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali-Direzione Centrale per i Servizi Demografici n. 17 del 4 luglio 2011 prot. 8977.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Latina e del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori Raponi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 23 marzo 2017 e depositato il 5 aprile 2017, il sig. -OMISSIS- ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Latina, prot. n. -OMISSIS-/Ric. Anagr./Area 2^ del 25 gennaio 2017 con cui è stato respinto il ricorso presentato il 16 ottobre 2015 dal ricorrente avverso il provvedimento dell’Ufficiale dell’Anagrafe del Comune di Latina prot. n.-OMISSIS- dell’11.2.2011 conosciuto dal ricorrente il 17 settembre 2015, nonché, della circolare del Ministero dell'Interno n. 17 del 4 luglio 2011 prot. 8977.
2. Con ricorso al Prefetto presentato il 16 ottobre 2015 -OMISSIS- rappresentava testualmente quanto segue:
“ Il ricorrente è stato residente dalla nascita nel Comune di Latina -OMISSIS-, ove era posta l’abitazione di famiglia.
B. Nei primi giorni del mese di luglio dell’anno 2010 ha dichiarato all’Ufficio Anagrafe del Comune di Latina – in adempimento dell’obbligo di cui agli artt. 2, legge n. 1228 del 1954 e 6 comma 1, d.P.R. N. 223/1989 - la variazione della residenza, dall’indirizzo di -OMISSIS-, ove era posta la predetta abitazione - per altro promessa in vendita a terzi -, a quello di -OMISSIS-, sempre nel Comune di Latina, ove conduce in locazione un immobile ad uso abitativo giusto contratto in data 13 ottobre 2008 registrato a Latina il 21 ottobre 2008, a tutt’oggi rinnovato.
C. In data 19 luglio 2010 l’abitazione posta al -OMISSIS-, presso la quale il sottoscritto era residente dalla nascita, è stata alienata a terzi giusto atto pubblico di compravendita Rep. n.-OMISSIS- Racc. n. -OMISSIS- rogato dal Notaio -OMISSIS-di Latina.
D. Il successivo 26 luglio 2010 è stata consegnata al sottoscritto dall’impiegata dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Latina -OMISSIS- la ricevuta della richiesta di aggiornamento della propria patente di guida n.-OMISSIS- e del documento di circolazione del proprio autoveicolo targato-OMISSIS- a seguito della variazione di residenza del sottoscritto in questo Comune alla -OMISSIS-.
E. Il sottoscritto ha quindi comunicato, con apposite PEC, la variazione di residenza, tra gli altri, all’Ordine degli -OMISSIS- di Latina - presso il quale è iscritto quale libero professionista -, all’INPDAP - quale ente previdenziale in relazione all’attività di insegnante esercitata -, all’Inarcassa - ente previdenziale in relazione all’esercizio della libera professione di -OMISSIS-.
F. Conseguentemente ha provveduto ad indicare il civico-OMISSIS- quale residenza nelle dichiarazioni dei redditi presentate a partire dall’anno 2011 (relativamente all’anno 2010) ivi indicando il giorno 26 luglio 2010 quale data della variazione di residenza, ricevendo presso lo stesso indirizzo di -OMISSIS- le correlate comunicazioni a mezzo racc. a.r. da parte della Direzione Territoriale di Latina dell’Agenzia delle Entrate.
G. Quale residente al civico-OMISSIS- nel Comune di Latina ha compilato e consegnato il 26 febbraio 2012 all’addetta del Comune di Latina -OMISSIS- il questionario relativo al 15° Censimento Generale