TAR Bologna, sez. II, sentenza 2022-07-22, n. 202200570
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Pubblicato il 22/07/2022
N. 00570/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00090/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 90 del 2018, proposto da
P S, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Valle D'Aosta, 36;
contro
Comune di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A T, con domicilio eletto presso Comune di Bologna Ufficio Legale in Bologna, piazza Maggiore 6;
per l'annullamento
previa sospensiva
a) della determinazione dirigenziale PG.N. 391708/201 del 30 ottobre 2017 e b) determinazione dirigenziale PG.N. 393846/2017 del 31 ottobre 2017, di cessazione d'ufficio della validità dei contrassegni "R"(residenti ZTL Centro Storico di Bologna) n. R7/819 associato al veicolo con targa tedesca BGLPG800, e n. R7/820 associato al veicolo con targa tedesca BGLPS991.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 15 luglio 2022 il dott. Paolo Amovilli e uditi da remoto per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Con il ricorso in esame l’odierno ricorrente, residente nel centro storico del comune di Bologna e titolare di permessi per ingresso nella ZTL per due auto in leasing immatricolate all’estero (Germania), ha impugnato le determinazioni dell’ottobre 2017 con cui l’Amministrazione, richiamandosi anche a circolare della Prefettura oltre che all’art. 132 del Codice della Strada, ha disposto la cessazione dell’efficacia dei permessi, in quanto vi sarebbe un generale fenomeno elusivo (fiscale, assicurativo e di sicurezza pubblica).
Lamenta dunque il ricorrente di non poter più circolare con le due auto in qualità di legittimo utilizzatore pur essendo residente.
A sostegno del gravame ha dedotto articolati motivi di violazione e falsa applicazione di legge anche in riferimento al Trattato UE ed alle direttive 1999/37 e 2014/45 ed eccesso di potere sotto diverso profilo, lamentando in estrema sintesi la lesione del proprio diritto di libera circolazione non comprimibile se non per sussistenza di motivi imperativi di interesse generale nel caso di specie del tutto assenti.
Si è costituito il Comune di Bologna rappresentando come la compatibilità comunitaria dell’art. 132 del Codice della Strada, il quale limita ad un anno la circolazione dei veicoli immatricolati all’estero, sia già stata positivamente vagliata dalla Corte di Giustizia dell’UE.
Alla camera di consiglio del 28 febbraio 2018 con ordinanza n. 36/2018 la domanda cautelare incidentale è stata respinta.
In prossimità della trattazione nel merito la difesa comunale ha rappresentato la sopravvenienza nel 2019 di una nuova regolamentazione della materia da parte dell’Amministrazione sostitutiva di quella contestata con il ricorso in esame, la quale ha consentito anche al ricorrente l’ottenimento dei contrassegni temporanei sino al termine di validità dei contratti di leasing con le società estere, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del gravame.
Alla pubblica udienza di smaltimento del 15 luglio 2022 il difensore di parte ricorrente, udito da remoto, non si è opposto alla suindicata eccezione seppur con richiesta di compensazione delle spese di lite mentre il difensore comunale si è rimesso alla decisione del Collegio anche quanto alle spese;indi la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.-E’ materia del contendere la legittimità dei provvedimenti del 30 e 31 ottobre 2017 con cui il Comune di Bologna ha determinato la cessazione dei permessi rilasciati al ricorrente per l’accesso al centro storico relativi a due auto immatricolate all’estero utilizzate dal Soprani e di proprietà di società di leasing estere.
2.- Come rilevato dalle parti il ricorso è divenuto ai sensi dell’art. 35 comma 1, lett c) c. p. a. improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, stante la sopravvenienza nel 2019 di una nuova disciplina comunale della materia, inoppugnata, e l’avvenuto rilascio di permessi in favore del ricorrente si da garantire l’esercizio del diritto di circolazione.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, attesa la particolarità delle questioni esaminate.