TAR Catania, sez. II, sentenza 2012-11-23, n. 201202707

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2012-11-23, n. 201202707
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201202707
Data del deposito : 23 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03059/2011 REG.RIC.

N. 02707/2012 REG.PROV.COLL.

N. 03059/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3059 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G S,in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. M P ed A L C, con domicilio legale presso la Segreteria del Tar, in Catania, via Milano 42a;

contro

Assessorato Regionale Ai Beni Culturali e Ambientali - Soprintendenza ai Beni Culturali di Siracusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, n.149;

per l'annullamento

- del provvedimento del 15.6.2011 prot. 10105 con il quale la Soprintendenza ai Beni Culturali di Siracusa ha revocato l'autorizzazione paesaggistica assentita alla ricorrente, relativa alla realizzazione di un piano di lottizzazione di un comprensorio edilizio sito in contrada Castelluccio del Comune di Augusta , in forza del decorso previsto per il silenzio assenso,

- del provvedimento del 5.7.2011 prot. 11316 con il quale l'Amministrazione ha confermato la revoca della autorizzazione ;

in subordine, per il riconoscimento

- del diritto all'indennizzo dalla normativa vigente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Ai Beni Culturali di Siracusa e dell’ Assessorato Regionale ai Beni Culturali;

Vista la memoria depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato in data 8/2/2012, con allegata nota della Soprintendenza a i Beni Culturali di Siracusa n. Prot. 19844 datata 1/12/2011, con la quale l’Amministrazione intimata e resistente ha espresso parere favorevole alle realizzazione del piano di lottizzazione, si pure con l’apposizione di condizioni;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2012 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il rilascio del parere favorevole, sia pure sottoposto a condizioni, comporta la cessazione della materia del contendere avuto riguardo al fatto che detto parere condizionato non risulta essere stato tempestivamente impugnato dalla ricorrente;

Ritenuto che il rilascio del parere favorevole fa seguito alla decisione cautelare di questa sezione n.1532/2011 del 7/12/2011 con la quale è stata accolta la istanza dell’odierna ricorrente e, per l’effetto è stato ordinato all’Amministrazione resistente di provvedere all’emanazione di un parere congruamente motivato, e che quindi l’Amministrazione intimata sia, sostanzialmente, soccombente nella controversia instaurata con il ricorso in epigrafe;

Ritenuto pertanto che l’Amministrazione intimata e resistente va condannata al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo;

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