TAR Trieste, sez. I, sentenza 2011-04-08, n. 201100188
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N. 00188/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00495/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 495 del 2009, proposto da:
Comunanza-Agrarna Skupnost delle Jus Comunelle-Srenje Vicinie Nella Provincia di Trieste, Jus-Comunella "Comune di Banne", Comunella Jus "La Comune di Opicina", Jus-Comunella "La Comune di Trebich", Jus "La Comune di Prosecco", Comunella Jus "La Comune di S. Croce", rappresentati e difesi dall'avv. P Mocnik, con domicilio eletto presso P Mocnik Avv. in Trieste, via Xxx Ottobre 13;
contro
Comune di Trieste, rappresentato e difeso dagli avv. O D, M S G, V Fza, domiciliata per legge in Trieste, via Genova 2;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio comunale dd. 22.12.2008
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trieste;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2011 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Oggetto del ricorso è la deliberazione del consiglio comunale di Trieste n. 109 del 22 dicembre 2009 concernente la transazione tra il Comune di Trieste e l’ANAS spa per la cessione dei terreni necessari all’esecuzione dei nuovi collegamenti autostradali ;viene previsto l’introito della somma di € 572.183,67, riconosciuta come corrispettivo per l’occupazione pregressa, in specifico capitolo di bilancio con vincolo di utilizzo a favore dei Comitati frazionali dei beni soggetti agli usi civici, salvo recupero di eventuali crediti vantati dal Comune, mentre la restante somma di € 2.526.557,72 – derivante da amministrazione straordinaria – sarà investito in titoli di debito pubblico, intestati al Comune, per eventuali interventi di carattere pubblico da effettuarsi nelle frazioni interessate, salvi eventuali diritti riconosciuti alle comunelle con provvedimento giudiziario o con atto transattivo fra il Comune e le stesse.
Il ricorso, originariamente proposto dinanzi al Capo dello Stato da cinque comunelle e dalla comunanza - Agrarna skupnost delle Jus Comunelle, ritiene la deliberazione illegittima perché il Comune non sarebbe proprietario né possessore dei fondi in questione, non risultando il proprietario iscritto né titolare di altri diritti iscritti nel Libro Fondiario, mentre la legge vigente garantirebbe l’esistenza delle terre civiche in capo a soggetti - le Jus Comunelle – completamente diversi dal Comune. Si contesta l’esistenza di usi civici sui fondi in questione, posto che l’eventuale accertamento degli stessi avrebbe dovuto essere comunicato alle comunelle a norma dell’art. 42 r.d. 332/1928 per l’applicazione della l. n. 1766/1927, essendo le comunelle da sempre iscritte nel libro fondiario quale proprietarie dei fondi in questione.
Il Comune si è costituito in giudizio eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso in quanto non notificato ad almeno uno dei controinteressati , tra i quali figurerebbero l’A.N.A.S. , i Comitati per l’amministrazione separata degli usi civici di Prosecco, Opicina e Banne e la Comunella “Jus Vicina Srenja di Contovello Kontovel”, tutti soggetti interessati al mantenimento in vita dell’atto impugnato. Inoltre non sarebbe stata impugnata la presupposta deliberazione giuntale n. 420 del 12.7.2002. Nel merito si controdeduce per il rigetto del ricorso.
Il Comune ha poi chiesto anche la sospensione del processo ai sensi degli artt. 79 CPA e 295 cpc per attendere la definizione della causa n. 2/2008 promossa dalla Comunella Jus-Vicina Srenja di Opicina innanzi al Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici e concernente PP.TT. che risultano facenti parte delle aree interessate dal raccordo autostradale.
Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato in quanto, come esattamente eccepito dal Comune, sia l’originario ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che l’atto di costituzione nel presente giudizio innanzi al TAR risultano essere stati notificati unicamente al Comune di Trieste.
Appare invece evidente che, quantomeno i Comitati Frazionali di Prosecco, Opicinia e Banne e la Comunella “Jus Vicina Srenja di Contovello Kontovel”, che sono i soggetti ai quali – a termini del punto 4 del dispositivo dell’atto impugnato – il Servizio Finanziario e Tributi dell’Area Risorse economiche e finanziarie è autorizzato a liquidare parte dei proventi destinati ad essere corrisposti dall’ANAS in virtù dell’accordo transattivo di cui viene approvato lo schema, sono direttamente interessati al mantenimento in vita dell’atto impugnato che espressamente li contempla. Risulta pertanto impossibile negare ad essi la veste di controinteressati, ma nessuno di questi risulta essere stato destinatario della notifica del ricorso. Controinteressato appare anche la stessa ANAS spa, dato che è il soggetto con cui il Comune deve firmare l’accordo transattivo il cui schema viene approvato con l’atto impugnato e nemmeno ad esso il ricorso è stato notificato.
Per quanto sopra il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.