TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2011-03-22, n. 201102551
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Testo completo
N. 02551/2011 REG.PROV.COLL.
N. 10003/2001 REG.RIC.
N. 02001/2002 REG.RIC.
N. 08888/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10003 del 2001, proposto da:
Soc. A.P.R.I. s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti A B, E C, P C, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, alla via Nicolò Tartaglia, n. 5;
contro
Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede - in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12 – domicilia per legge;
nei confronti di
Soc. CLES Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Ioffredi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via A. Gramsci, n. 34;
sul ricorso numero di registro generale 2001 del 2002, proposto da:
Soc. A.P.R.I. s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti A B, E C, P C, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, alla via Nicolò Tartaglia, n. 5;
contro
Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede - in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12 – domicilia per legge;
nei confronti di
Soc. CLES Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Ioffredi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via A. Gramsci, n. 34;
sul ricorso numero di registro generale 8888 del 2002, proposto da:
Soc. A.P.R.I. s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti A B, E C, P C, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, alla via Nicolò Tartaglia, n. 5;
contro
Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede - in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12 – domicilia per legge;
nei confronti di
Soc. CLES Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Ioffredi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via A. Gramsci, n. 34;
per l'annullamento
a.- quanto al ricorso n. 10003 del 2001:
del provvedimento del Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per le relazioni internazionali - Ufficio V - in data 31 maggio 2001 prot. n. 488711NT[U05, comunicato per raccomandata R/R e anticipato per telefacsimile in data 1 giugno 2001, con il quale è stata disposta la sospensione del procedimento di gara per l’appalto di un servizio di assistenza tecnica e supporto al monitoraggio per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “ La scuola per lo sviluppo ” 2000-2006 Ob. 1 e, per l’effetto, la sospensione dell’ aggiudicazione provvisoria decisa in favore della ricorrente, nonché di tutti gli atti comunque connessi e coordinati, anteriori o susseguenti, in particolare della decisione 6 luglio 2001 (prot. n. 7695 - INT U05) di avviare il procedimento di annullamento del procedimento stesso di aggiudicazione;
nonché per la conseguente condanna dell’amministrazione
al risarcimento del danno;
b.- quanto al ricorso n. 2010 del 2002:
del Bando di Gara a procedura aperta per l’affidamento in un unico lotto di un servizio di assistenza tecnica e supporto al monitoraggio e all’attuazione del Programma Operativo Nazionale “ La Scuola per lo Sviluppo ” 2000-2006 - Oh. 1, n. 1999 05 1 P0 013, ai sensi dell’art. 6, lett. a) del d.lgs. del 17 marzo 1995, n. 157 e del d.lgs. 25 febbraio 2000, indetto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dip.to per lo sviluppo dell’istruzione - D.G. per le Relazioni internazionali - Uff. V, inviato all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’U.E. il 10.12.2001 e pubblicato in G.UC.E. dello stesso giorno, nonché del relativo capitolato d’oneri e di tutti gli atti comunque connessi e coordinati, anteriori o susseguenti, in particolare della decisione, non comunicata di indire un nuovo bando di gara a procedura aperta dopo l’annullamento della gara precedente;
c.- quanto al ricorso n. 8888 del 2002:
del decreto del direttore generale per le relazioni internazionali del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca prot. n. 9300/INT/05 del 17 maggio 2002 – comunicato il 21 maggio 2002 - con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva e formalizzata l’aggiudicazione provvisoria della gara per l’affidamento di un servizio di assistenza tecnica e gestionale alla realizzazione del Programma Operativo Nazionale “ La Scuola per lo Sviluppo ” Obiettivo 1, nonché di tutti gli atti comunque connessi e coordinati anteriori o susseguenti.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione e della società Soc. CLES;
Visti i motivi aggiunti al ricorso n. 10003/2001 e al ricorso n. 2001/2002;
Viste le memorie difensive presentate dalle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2011 il cons. Massimo L. Calveri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A.- 1. Con bando di gara del luglio 2000 il Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione generale scambi culturali, indiceva una gara a procedura aperta avente ad oggetto l’affidamento in unico lotto di un servizio di assistenza tecnica e supporto al monitoraggio per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “ La scuola per lo sviluppo ” 2000-2006 Ob. 1, inserito nell’ambito del Programma di sviluppo per il Mezzogiorno - Asse Risorse Umane e diretto a sostenere l’innovazione ed il miglioramento del sistema scolastico, sia attraverso attività e strumenti tecnici per coadiuvare l’Amministrazione nell’elaborazione ed attuazione del programma stesso, sia attraverso attività relative tanto alla programmazione e agli aspetti finanziari, quanto alla organizzazione, sorveglianza e valutazione in sede di realizzazione,
L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 23, lettera b) del d.lgs. n. 157/95, sarebbe avvenuta a favore della offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi mediante l’applicazione dei seguenti criteri:
a) qualità del progetto (40 punti); b) qualità del gruppo di lavoro (30 punti); c) merito tecnico (20 punti); d) prezzo offerto (10 punti).
Alla gara partecipava anche l’attuale ricorrente, e, nel gennaio 2001 la Commissione tecnica all’uopo costituita decideva l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’APRI s.p.a, dinanzi alla A.T.I. CLES, precedente affidataria dello stesso servizio di assistenza tecnica.
Ritenendo però che l’offerta vincitrice potesse considerarsi “anormalmente bassa” ai sensi dell’art. 25, comma 3, del D. Leg.vo n. 157/1995, veniva chiesto all’aggiudicataria di giustificare con elementi oggettivi di documentazione l’effettiva capacità di attuare il progetto al prezzo offerto, in particolare in merito alle voci di spesa relative ai supporti operativi ed informatici.
Forniti i chiarimenti richiesti, il Ministero, pur riconoscendoli “adeguati”, anziché procedere all’aggiudicazione definitiva, decideva di sospendere l’intera procedura (atto del 31 maggio 2001, prot. n. 4887/INT/U05), invocando – a giustificazione - una nota della Commissione europea del marzo 2001, nella quale si censuravano le irregolarità in cui sarebbero incorsi alcuni Ministeri italiani nell’affidamento dei servizi di assistenza tecnica e supporto al monitoraggio per l’attuazione dei Programmi Operativi Nazionali; in particolare, per quel che riguardava il Ministero della Pubblica istruzione, la Commissione lamentava che nel bando (o, più esattamente, nel disciplinare) figurassero, tra i criteri volti all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, “elementi tesi a valutare la capacità tecnica dei prestatori di servizi”, mentre - a suo giudizio - nella fase dell’aggiudicazione, ci si dovrebbe attenere unicamente a “criteri obiettivi”, riferiti all’offerta in quanto tale, e non invece ad “elementi soggettivi quali l’esperienza dell’impresa proponente”, che potrebbero invece essere presi in considerazione solo nella fase di selezione delle imprese interessate alla gara.
1.1.- Contro il provvedimento di sospensione proponeva ricorso la società ricorrente, con atto notificato il 31 luglio 2001, deducendo violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di contratti pubblici, nonché violazione del principio del buon andamento della p.a..
Sosteneva che si erano ormai verificate tutte le condizioni necessarie e sufficienti perché venisse data piena e completa esecuzione all’aggiudicazione, sicché era da escludere che la procedura potesse formare oggetto di riesame e di annullamento d’ufficio da parte dello stesso Ministero in relazione alle questioni sollevate dall’Esecutivo comunitario; e ciò non solo per rispetto del principio dell’affidamento, ma anche (e soprattutto) per la mancanza di un qualsiasi interesse attuale e concreto alla rimozione dell’atto.
Sosteneva altresì, quanto alla tesi secondo cui occorrerebbe distinguere fra la fase di selezione delle imprese da ammettere alla gara (nella quale sarebbe lecito prendere in considerazione le caratteristiche soggettive e l’esperienza di ciascuna impresa) e quella invece dell’aggiudicazione, che dovrebbe svolgersi unicamente sulla base di criteri oggettivi, riferiti alle singole offerte in quanto tali, che poteva convenirsi sulla necessità di distinguere fra le due fasi e sull’importanza rispettiva degli elementi soggettivi dell’impresa nella fase della selezione e degli aspetti oggettivi dell’offerta in quella della aggiudicazione, ma che, di fronte alla estrema genericità dei criteri indicati dalla Direttiva n. 92/50/CEE e dal pedissequo decreto