TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2025-01-02, n. 202500022
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Testo completo
Pubblicato il 02/01/2025
N. 00022/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00278/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 278 del 2020, proposto da
-OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Caso, Giuseppe Ciaglia, Alessandra Mineo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Ciaglia in Roma, via Dora, 2;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, dell’Avvocatura Capitolina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sua sede, in Roma, via del Tempio di Giove 21;
Roma Capitale - Municipio Roma V, in persona del Presidente del Ministero, non costituito in giudizio;
per la condanna
ex art. 30 c.p.a., al risarcimento del danno - subito e subendo - dalla società ricorrente, in ragione e conseguenza degli atti e provvedimenti impugnati con ricorso R.g. n. 11579/2018, ed annullati dall’intestato TAR con sentenza della Sez. II-Bis, 17 gennaio 2019, n. 632, nonché degli ulteriori provvedimenti, gravati con ricorso R.g. n. 8115/2019, deciso con sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II-Bis, 5 settembre 2019, n. 10751.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2024 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nell’odierno giudizio, la ricorrente agisce per il risarcimento del danno che afferma di aver subito in conseguenza di atti e provvedimenti illegittimi dell’Amministrazione intimata in relazione ad un immobile ad uso residenziale - sito in Roma, -OMISSIS-, divenuto di sua proprietà nel 2017 - con i quali erano state disposte misure di polizia edilizia che avrebbero comportato un impedimento al pieno ed indiscusso godimento dell’immobile (danno c.d. “da disturbo”).
Più precisamente, espone l’odierna ricorrente che l’immobile di cui si discute era stato oggetto di interventi volti a ristrutturarlo al fine di adibirlo ad attività di ricezione in forma imprenditoriale, sulla base di titoli edilizi formatisi giusta DIA e SCIA meglio precisate in atti, presentate dalla proprietà precedente (sua dante causa).
Con il ricorso rg. Nr. 11579/2018, la società -OMISSIS- impugnava di fronte a questo TAR la nota Roma Capitale - Mun. Roma V - Sportello Unico Edilizia - Ispettorato Edilizio - Ufficio Commercio e Pubblicità, prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui si comunicava che “i lavori in corso di esecuzione, descritti e graficamente rappresentati nella DIA prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, (nella) SCIA prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- e (nella) SCIA prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ultima variante presentata, […] (erano) da considerare tutte prive di titolo”, perciò disponendosi di ritenere, le relative segnalazioni e dichiarazioni, annullate come titolo edilizio, ordinando quindi il “ripristino del legittimo stato dei luoghi”; con motivi aggiunti al detto ricorso R.g. n. 11579/2018 - depositati l’8.11.2018 - la Soc. ricorrente gravava, inoltre, l’ulteriore determinazione dirigenziale di Roma Capitale - Mun. Roma V - Direzione Tecnica - Disc. Edilizia -OMISSIS- (prot. -OMISSIS-) del-OMISSIS- - notificata in data 15 ottobre 2018 - che disponeva la “immediata sospensione da ogni ulteriore attività edilizia in: -OMISSIS- (art. 14 Legge Regione Lazio n. 15/2008 e s.m.i.). -OMISSIS-”.
Il TAR accoglieva sia il ricorso che i motivi aggiunti con sentenza della Sez. II B, 17 gennaio 2019, n. 632, rilevando che:
il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo sia, in verità, oltre che difficilmente comprensibile nella sua laconicità, privo di qualsiasi motivazione, nonché in aperta contraddizione con le risultanze degli accertamenti effettuati dalla stessa Amministrazione Comunale di cui alle note del 29.03.2018 e del 21.05.2018; i motivi aggiunti debbano considerarsi ammissibili, in quanto volti alla contestazione non tanto dell’ordine di sospensione lavori - destinato a perdere efficacia alla scadenza del termine di 45 giorni dalla notifica - quanto, piuttosto, delle argomentazioni ivi sviluppate da Roma Capitale circa la pretesa irregolarità dell’attività urbanistico-edilizia posta in essere dalla ricorrente - le censure svolte dalla -OMISSIS- s.p.a. nel ricorso e nei suddetti motivi aggiunti contro la motivazione del primo provvedimento e della successiva sospensione lavori siano quindi, oltre che ammissibili, pienamente condivisibili, in quanto tutte le contestazioni mosse dall’Amministrazione Comunale circa la «carenza delle piantumazioni di essenze arboree», la mancata realizzazione dei «livelli interrati» del fabbricato, la pretesa insufficienza della superficie permeabile e dei parcheggi pertinenziali, l’asserita eccessiva altezza del nuovo fabbricato rispetto a quelli limitrofi, la affermata inidoneità della DIA a consentire la realizzazione dell’intervento de quo e il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia risultano da un lato, non in grado di condurre all’invalidità dei titoli presentati per l’effettuazione delle opere de quibus e, dall’altro lato, in ogni caso, del tutto infondate; Considerato che - in particolare, dalla documentazione depositata in giudizio, le piantumazioni - in realtà non richieste in base alla ridotta superficie interessata dall’intervento - appaiono comunque previste in progetto, ma impiantabili, come osservato dalla ricorrente, solo successivamente alla conclusione dei lavori, previa dismissione del cantiere; - la parziale mancata realizzazione di opere già assentite non può implicare, per costante giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Toscana, Sez. III, 30.03.2015 n. 517; TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 29.11.2011 n. 755) la illegittimità del titolo abilitativo dei lavori; - le NTA al PRGC, per le aree comprese nei «Tessuti di espansione novecentesca a Tipologia definita e a media densità insediativa» (T1) della Città Consolidata come quella in esame, non prescrivono alcun indice di permeabilità;- la quota dei parcheggi pertinenziali dovuta in considerazione della SUL incrementata risulta rispettata, così come i limiti di altezza dettati dalla vigente disciplina urbanistico-edilizia per la realizzazione dell’edificio de quo e l’Amministrazione Comunale non ha in alcun modo specificato i profili di pretesa violazione delle normative di sostenibilità energetica ed ambientale dell’intervento in questione, per il quale è stata redatta apposita relazione tecnica attestante la rispondenza delle opere alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici.Ritenuto, dunque, che il ricorso ed i motivi aggiunti debbano essere integralmente accolti, per difetto di motivazione ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e contraddittorietà dell’azione amministrativa, con annullamento degli atti impugnati ed assorbimento di ogni altra doglianza”.
Quattro mesi dopo la pubblicazione della sentenza, lo SUE del Municipio Roma V comunicava un nuovo avvio del procedimento inerente e la “pratica -OMISSIS- presentata in data -OMISSIS- e successive varianti” (ossia, la DIA che aveva legittimato l’intervento ai sensi del Piano Casa Regionale) ed i motivi asseritamente ostativi al “accoglimento” di detta DIA prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- e successive varianti, contestando che l’intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento - eseguito sul preesistente edificio in -OMISSIS- - non fosse conforme alla L.R. Lazio n. 21/2009, avendo comportato, innanzitutto, “un ampliamento del 65 % circa a fronte dell’art. 4 della Legge 21/09 (c.d. Piano casa)” - che invece ammette, sugli “edifici residenziali per almeno il 50%”, ampliamenti nel limite del 35% della preesistenza - nonché difformità nelle dotazioni di parcheggi a standard e privati (asseritamente carenti ed, in parte, indebitamente monetizzati), insistendo sulle omesse piantumazioni (tra l’altro, non richieste, come pure aveva già accertato codesto Ecc.mo TAR nella ridetta sentenza). Seguiva la nota prot.n. -OMISSIS-, annullando in autotutela gli effetti della DIA prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- e successive varianti, adducendo peraltro argomenti del tutto inconferenti, poiché riferiti ad altro immobile - sempre di proprietà della Soc. ricorrente, ma sito in -OMISSIS- - interessato da un diverso ed autonomo intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento (eseguito giusta distinta DIA prot.-OMISSIS-, espressamente citata a pag. 2 dell’anzidetta nota), e confermando, in pretesa controdeduzione “postuma” delle osservazioni della Soc. ricorrente - con successiva nota prot. -OMISSIS-, notificata il 5 giugno 2019 - il già disposto annullamento della DIA -OMISSIS- del -OMISSIS-. La Soc. ricorrente impugnava tempestivamente sia la nota prot. n. -OMISSIS-, sia la successiva nota prot. n. -OMISSIS- (entrambe aventi ad oggetto, come detto, l’annullamento in autotutela della DIA prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- e sue varianti), con ricorso iscritto al R.g. n. 8115/2019. In prossimità della camera di consiglio del 17 luglio 2019 - fissata per la trattazione della domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati - il Municipio resistente notificava alla Soc. ricorrente la nota prot. n. -OMISSIS-, con cui - nel dichiarato intento di rettificare “la nota già trasmessa prot. -OMISSIS- [di rimozione in autotutela della DIA -OMISSIS- del -OMISSIS- e successive varianti|n.d.r.], in cui sono riportati per mero errore di