TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-04-22, n. 202400579
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Testo completo
Pubblicato il 22/04/2024
N. 00579/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00375/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 375 del 2023, proposto da
Epico Play S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, Via Duca D’Aosta, 19;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico), Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa - Invitalia S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Martinelli e Giulia De Paolis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento e/o la dichiarazione di nullità, nei limiti dell’interesse,
previa misura cautelare,
- della nota prot. n. 0035463 del 6/2/2023, con cui l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa - Invitalia S.p.A. ha comunicato l’improcedibilità, ex artt. 4.5 lett. b) e 4.7 del Decreto Direttoriale 30/5/2022, della domanda di agevolazioni finanziarie (Fondo piccole e medie Imprese creative) prot. n. FC0000028 presentata dalla Società ricorrente il 5/7/2022;
- della nota del 30/09/2022, con cui l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa - Invitalia S.p.A. ha richiesto integrazioni documentali alla Società ricorrente;
- di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico), del Ministero della Cultura, e dell’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa - Invitalia S.p.A.;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 397 del 20/7/2023;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2024 la dott.ssa V C e uditi per le parti i difensori: Avv. Baldassarre per la parte ricorrente e Avvocato dello Stato Invitto per le Amministrazioni Statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Società ricorrente, con ricorso notificato a controparte il 6 aprile 2023 e depositato in giudizio il 19 aprile 2023, ha impugnato la nota prot. n. 0035463 del 6/2/2023, con cui l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa - Invitalia S.p.A. le ha comunicato l’improcedibilità, ex artt. 4.5 lett. b) e 4.7 del Decreto Direttoriale 30/5/2022, della domanda di agevolazioni finanziarie (Fondo piccole e medie Imprese creative) prot. n. FC0000028 presentata dalla medesima Società il 5/7/2022, in quanto la predetta domanda “ non risulta essere firmata dal legale rappresentante in ottemperanza al verbale di assemblea dei soci trasmesso ” in via integrativa il 28/10/2022, nonché la richiesta di integrazioni documentali formulata con la precedente nota del 30/9/2022, e ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
2. La Società ricorrente affida il gravame ai profili di illegittimità di seguito rubricati.
2.1 Violazione e falsa applicazione: dell’art. 97 della Costituzione; della Legge n. 178/2020; del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro della Cultura del 19/11/2021; del Decreto del 30/5/2022 del D. G. della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico. Travisamento. Erronea presupposizione. Difetto d’istruttoria e di motivazione.
2.2 Violazione e falsa applicazione: dell’art. 97 della Costituzione; dell’art. 6, della Legge 7/8/1990, n. 241; della Legge n. 178/2020; del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro della Cultura del 19/11/2021; del Decreto del 30/5/2022 del D.G. della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico; dei principi di buona fede e collaborazione. Difetto di istruttoria. Sviamento.
3. Il 26/4/2023 si sono costituite in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico), il Ministero della Cultura, e l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A. - Invitalia