TAR Bari, sez. III, sentenza breve 2023-05-19, n. 202300790

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza breve 2023-05-19, n. 202300790
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300790
Data del deposito : 19 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/05/2023

N. 00790/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00487/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articolo 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 487 del 2023, proposto da
Alfa Laval Italy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A E ed E R, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Acquedotto Pugliese s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

per l'annullamento, previa sospensione,

“ - del provvedimento, comunicato alla ricorrente con messaggio di posta elettronica certificata del 20.03.2023, prot. N. 20024/2023, con il quale è stata disposta l'esclusione del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituendo tra Alfa Laval Italy S.r.l. (capogruppo mandataria) ed

RDR

Spa Società Benefit (mandante) dalla procedura di gara indetta da Acquedotto Pugliese S.P.A. per la “l'affidamento della fornitura e posa in opera di apparati per la disidratazione meccanica dei fanghi di depurazione presso impianti gestiti dalla società Acquedotto Pugliese S.P.A” - Lotto 2

CIG

9615326208;

- del provvedimento, comunicato alla ricorrente con messaggio di posta elettronica certificata del 07.04.2023, prot. N. 25116/2023, con il quale è stata confermata l'esclusione dalla procedura di gara del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituendo tra Alfa Laval Italy S.r.l. (capogruppo mandataria) ed

RDR

Spa Società Benefit (mandante);

- dei verbali di gara, con particolare riferimento a quelli relativi alla propria esclusione;

- degli atti e provvedimenti del procedimento di gara;

- nonché di ogni altro atto connesso, conseguente, presupposto od attuativo, ancorché non conosciuto, con particolare riferimento all'eventuale aggiudicazione definitiva intervenuta nonché agli eventuali contratti stipulati con i controinteressati;

nonché per la condanna

al risarcimento del danno ingiusto patito dalla ricorrente in conseguenza dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati, attraverso la reintegrazione in forma specifica volta ad ottenere la riammissione alla procedura di gara e, quindi, il conseguimento dell'aggiudicazione e del contratto, previa dichiarazione dell'inefficacia dei contratti eventualmente stipulati da Acquedotto Pugliese Spa - e dichiarando sin da ora Alfa Laval Italy S.r.l. la disponibilità del RTI costituendo con RDR S.p.a. a subentrare nei detti contratti –ovvero per equivalente, con riserva di determinarne l'ammontare nel corso del giudizio”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 il consigliere G A e uditi per le parti i difensori, avvocati A E e Pamela Mascheroni quest'ultima in sostituzione dell’avvocato E R per la parte ricorrente;
A C per l’AQP resistente;

Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;

Sentite le stesse ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.


A.

1. La società a responsabilità limitata ALFA LAVAL ITALY, in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo d’ imprese con RDR s.p.a., impugna gli esiti della gara per fornitura e posa in opera di apparati per la disidratazione meccanica dei fanghi di depurazione presso impianti gestiti dall’Acquedotto Pugliese – lotto 2.

Non essendo in possesso dei requisiti specifici di capacità economico- finanziaria (articolo 4.3, lettera c, del disciplinare di gara) e tecnico- professionale (articolo 4.3, lettera d), dichiarava di volersi avvalere dei requisiti di Alfa Laval Inc., producendo in gara il relativo contratto di avvalimento.

Tale ultima società fa anch’essa parte dello stesso gruppo societario la cui casa madre è la Alfa Laval Holding AB con sede in Svezia. Tutte le società del gruppo si avvalgono di un unico centro di ricerca e sviluppo (sito in Danimarca) e utilizzano gli stessi centri di produzione.

A seguito della seduta del giorno 13 marzo 2023, il raggruppamento temporaneo d’impresa capeggiato dalla ALFA LAVAL ITALY veniva escluso perché “Il suddetto contratto di avvalimento, che si connota quale avvalimento tecnico – operativo e non di garanzia, non specificando le risorse umane e strumentali messe a disposizione dell’ausiliaria in favore dell’ausiliata, risulta indeterminato ed indeterminabile nell’oggetto con conseguente nullità dello stesso;
detta carenza, peraltro, non è sanabile attraverso l’istituto del soccorso istruttorio, pena la violazione del principio di par condicio tra i concorrenti”.

La società impugna l’atto espulsivo alla stregua dei motivi così rubricati:

“Violazione e falsa applicazione dell’art. 89, comma 1, d.lgs n. 50 del 2016. Violazione dei principi del favor partecipationis , di proporzionalità, di ragionevolezza, di buon andamento dell’azione amministrativa, di libertà di iniziativa economica”.

A.

2. In sintesi, la ricorrente sostiene che

a) essendo un appalto di forniture, l’avvalimento non comporterebbe affatto la diretta esecuzione dei lavori o dei servizi da parte dell’ausiliaria;
perciò nel relativo contratto non doveva essere indicato il personale dell’ausiliaria;

b) il contenuto negoziale per il quale Alfa Laval Inc si è obbligata a mettere a disposizione della ricorrente “il proprio supporto Engineering quale consulenza per P&ID e Layout redatti” costituirebbe un impegno chiaramente definito, che si presenta adeguato rispetto alla mancanza di esperienza professionale della società italiana, cui l’avvalimento deve supplire. Inoltre, secondo la tesi attoria, “la dotazione del personale, però, emerge indirettamente dal riferimento preciso alle funzioni di Engineering, P&ID e Layout e, di fatto e per riflesso, ai relativi uffici presenti nella società Ausiliaria” (ricorso, pagina 11);

c) inoltre il rapporto tra le due società facenti parte della stessa holding se non esime, per la giurisprudenza, dal contratto di avvalimento ai sensi dell’articolo 89, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come invece precedentemente era previsto dall’articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tuttavia, nel caso concreto, serve a dimostrare la completezza del contratto poiché, nel gruppo, il know-how e le risorse operative sono condivise per il solo fatto di essere le varie società soggette al controllo della stessa casa-madre.

A.

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