TAR Catania, sez. III, ordinanza collegiale 2016-10-07, n. 201602452

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, ordinanza collegiale 2016-10-07, n. 201602452
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201602452
Data del deposito : 7 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/10/2016

N. 00554/2014 REG.RIC.

N. 02452/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00554/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 554 del 2014, proposto da:

Sicil Condotte S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G P M , con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via San Giovanni Li Cuti 5;

contro

Comune di Scicli non costituito in giudizio;

per l’esecuzione del giudicato

nascente dal D.I. n° 541/13 reso dal Tribunale di Catania

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2016 la dott.ssa G G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con O.C.I. n. 998 del 6/4/2016 è stato disposta l’acquisizione da parte del Comune intimato di chiarimenti in ordine all’intervenuta approvazione o diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale deliberato con delibera del comune di Scicli del 14/2/2012 ai sensi del comma 1 art. 243 bis del D. L.vo 267/2000;

- che entro i termini fissati, e fino alla camera di Consiglio odierna, il Comune intimato non ha ottemperato alla richiesta di chiarimenti formulata con l’ordinanza sopra richiamata, cosicché si rende necessario reiterare la disposta OCI 998/16 alla quale il Comune di Scicli dovrà dare attuazione entro l’ulteriore termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, mediante deposito della relativa relazione conclusiva entro il medesimo terminei.

Ritenuto che la eventuale ulteriore, ingiustificata, condotta omissiva, può integrare profili di responsabilità penale, nonché amministrativa e contabile;

- che la surriferita condotta omissiva può integrare, parimenti, la violazione dei doveri dirigenziali di cui all'art. 1 del D.L. 9-2-2012 n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito in L. n. 35/2012, secondo cui "La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente";

Ritenuto di fissare per la prosecuzione del presente giudizio di esecuzione l’udienza camerale del 5 aprile 2017.

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