TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2021-12-31, n. 202100404

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2021-12-31, n. 202100404
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202100404
Data del deposito : 31 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/12/2021

N. 00404/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00362/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 362 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare

della determinazione nr. -OMISSIS- datata 27 Agosto 2021 del Comando Legione Carabinieri “Friuli Venezia Giulia”, SM – Ufficio Personale, con la quale è stato disposto il «trasferimento d'autorità del Mar. Magg. (a) -OMISSIS-dalla -OMISSIS- (GO) alla -OMISSIS--OMISSIS-(GO), quale “addetto” senza alloggio di servizio»

e di ogni altro atto connesso, presupposto consequenziale, antecedente e successivo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, domanda l’annullamento del provvedimento che ne ha disposto il trasferimento d’autorità dalla -OMISSIS- -OMISSIS- (GO), di cui era Comandante “titolare” con alloggio di servizio, alla -OMISSIS- -OMISSIS-(GO), quale “addetto” senza alloggio di servizio.

1.1. Il procedimento è stato avviato in considerazione di due ingiustificati ritardi nell’evasione di attività di indagine delegate dal pubblico ministero – analisi di sostanza stupefacente e trascrizione di registrazioni telefoniche – verificatisi nel corso dei mesi precedenti, che avrebbero incrinato il rapporto fiduciario con l’autorità giudiziaria e con gli stessi superiori gerarchici. Detti comportamenti hanno altresì condotto all’irrogazione di due sanzioni disciplinari, non contestate.

2. Avverso il trasferimento d’autorità sono dedotti i seguenti motivi:

I) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 362, 363, 365,368, 385 e 395 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 - Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, violazione di norme interne, contraddittorietà, illogicità – Carenza motivazionale - Violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza”, perché il ritardo nell’evasione delle attività delegata è solo parzialmente attribuibile alla colpa del ricorrente e non può giustificare il trasferimento. La misura sembra piuttosto disvelare un intento sanzionatorio, estraneo al suo scopo, avendo determinato il demansionamento del ricorrente e la perdita dell’alloggio di servizio, senza nemmeno interrompere i rapporti con l’autorità giudiziaria coinvolta dai disservizi. Anche dal punto di vista della gestione delle risorse, il trasferimento appare irragionevole, avendo prodotto una scopertura nella sede di provenienza e una situazione di sovra organico in quella di destinazione.

II) “Demansionamento - eccesso di potere per motivazione insufficiente, apodittica e contraddittoria - ingiustizia manifesta - sviamento di potere” , perché il trasferimento dell’autorità ha determinato un demansionamento che non si concilia con la lunga permanenza nell’incarico e le ottime valutazioni ottenute e che non può essere giustificato da episodi negativi circoscritti ad un determinato periodo.

3. L’amministrazione ha replicato ad entrambi i motivi e concluso per l’infondatezza del ricorso. Quanto al primo motivo, ha ribadito l’ampia discrezionalità che connota la misura, fondata su ragioni di opportunità e finalizzata a garantire il regolare andamento del servizio. Quanto al secondo motivo, ha negato che il provvedimento sottenda un demansionamento del ricorrente, essendo anche il nuovo incarico riconducibile alle mansioni proprie della sua qualifica (ispettore), ai sensi dell’art. 848 del d.lgs. 66 del 2010.

4. All’udienza in camera di consiglio del 02.12.2021, il Tribunale ha informato le parti dell’intenzione di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Le parti hanno discusso come da verbale.

5. Per consolidata giurisprudenza, il trasferimento d’autorità è provvedimento connotato da ampia discrezionalità, fondato sulla particolare struttura gerarchica dell’organizzazione militare. Nell’economia del provvedimento " la posizione del singolo militare, quanto alle sue esigenze personali e professionali, è senz'altro recessiva, sì che la censurabilità delle scelte operate dall'Amministrazione militare può avvenire solo nei limiti alquanto ristretti della oggettiva irrazionalità delle stesse " ( Cons. Stato, sez. IV, 27 gennaio 2011, n. 623 );
gli ordini di trasferimento " sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell'Amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale " e quindi, " sottratti all'applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo " e " l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto " ( Cons. Stato, sez. IV, 8 aprile 2019, n. 2267 );
in ragione della prevalenza dell'interesse pubblico allo svolgimento del servizio, l'ordine di trasferimento non richiede una specifica motivazione, atteso che l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato, (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. IV, 17 gennaio 2018, n. 239 e 17 settembre 2013 n. 4586 ).

5.1. Il vaglio del giudice sul provvedimento è dunque limitato alla verifica della sussistenza della situazione di incompatibilità valorizzata e della proporzionalità del rimedio adottato per rimuoverla ( Cons. Stato, sez. IV, 08 febbraio 2021, n. 1173) , ferma restando l’incensurabilità delle scelte di opportunità dell’amministrazione e dei profili di merito delle relative valutazioni.

6. Ferme queste essenziali coordinate, il provvedimento resiste alle censure del ricorrente.

6.1. È pacifico e incontestato il verificarsi dei fatti assunti a fondamento della determinazione impugnata, cioè i due disservizi nell’espletamento delle indagini delegate al ricorrente in qualità di Comandante della -OMISSIS- -OMISSIS-, che hanno determinato i solleciti dell’Autorità giudiziaria e la necessità di un intervento della scala gerarchica.

6.2. Non appaiono al contempo irragionevoli le valutazioni dell’amministrazione, che ha ritenuto tali episodi potenzialmente in grado di compromettere i rapporti tra l’Autorità giudiziaria e l’articolazione territoriale dell’amministrazione. Si è trattato, infatti, di due mancanze verificatesi a breve distanza l’una dall’altra, riconducibili – pur in presenza di concorrenti fattori – alla diretta responsabilità del ricorrente (nei cui confronti sono stati irrogati due provvedimenti disciplinari non contestati), che hanno ostacolato l’attività dell’autorità giudiziaria e determinato solleciti scritti ed esternazioni di disappunto da parte del Procuratore capo. Gli stessi episodi hanno evidenziato, oltre alle inefficienze nello svolgimento delle attività, anche una scarsa cura delle comunicazioni tra il ricorrente e l’Autorità giudiziaria, ai cui solleciti non è stato dato riscontro per lungo tempo (come riconosciuto nello stesso ricorso, con riferimento al primo dei due episodi: “il ricorrente dimenticava di riferire alla segreteria del Sostituto Procuratore la necessità di attendere ulteriormente i risultati delle analisi” ).

6.3. Nel complesso, dunque, la misura appare giustificata dalla volontà di porre rimedio alla lesione dell’immagine della -OMISSIS--OMISSIS-e del rapporto fiduciario tra questa e la Procura di Gorizia.

7. Anche dal punto di vista della proporzionalità (sul cui vaglio vedi Cons. Stato, sez. III, 26 giugno 2019, n. 4403 ), la misura sfugge ad ogni censura.

7.1. Dal punto di vista dell’ idoneità della stessa rispetto allo scopo, si rileva che il mutamento della persona fisica del responsabile della Stazione e principale referente sul territorio per l’attività di P.G. costituisce senz’altro misura adeguata a garantire la salvaguardia del rapporto tra la Stazione dei Carabinieri e l’Autorità giudiziaria. La permanenza del ricorrente, destinato alla -OMISSIS- Gradisca, all’interno dell’area di competenza della Procura di Gorizia non può dirsi indice dell’irragionevolezza della determinazione: come si legge nel documento prodotto sub all. 13 dal Ministero, infatti, i rapporti con l’Autorità giudiziaria saranno molto più sporadici nella nuova sede, ove l’interessato sarebbe il 3° in comando.

7.2. Al contrario, proprio la vicinanza tra la sede di provenienza e quella di destinazione porta il Tribunale a ritenere la misura conforme ai criteri di necessarietà e adeguatezza, che sono stati opportunamente ponderati dall’amministrazione. Il Comando dell’Arma, pur a fronte di una proposta di trasferimento in altra provincia, ha ritenuto che lo spostamento ad altra vicina Stazione, con diverso incarico, costituisse misura altrettanto adeguata allo scopo e meno incisiva di quella inizialmente ipotizzata. Quanto alla tollerabilità delle conseguenze per il privato, si evidenzia che il soggetto viene trasferito ad appena 14 km di distanza e reso destinatario delle indennità e degli altri benefici economici previsti dalla legge.

8. Fermo quanto sopra, non assumono rilevanza le conseguenze del trasferimento d’autorità sugli interessi personali e familiari del ricorrente, del tutto recessivi nell’economia del provvedimento ( Cons. Stato, sez. II, 03 marzo 2021, n. 1796).

8.1. Non si rinviene, in ogni caso, un vero e proprio demansionamento del ricorrente, giacché anche il nuovo incarico si colloca – come il precedente – nella cornice delle attribuzioni proprie della qualifica di Ispettore, ai sensi dell’art. 848 del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 66 del 2010)

8.2. La perdita dell’alloggio di servizio costituisce conseguenza automatica della cessazione dell’incarico di Comandante di Stazione (art. 363, comma 3, D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90), cui inevitabilmente si riconnette (essendo la sua disponibilità “indissolubilmente correlata con il rapporto d'impiego nelle peculiari connotazioni che esso assume in ambito militare”, cfr. Cons. Stato, sez. IV , 2 ottobre 2012, n. 5180 ), e non può essere quindi valorizzata quale elemento di pregiudizio ulteriore o disvelatore di un fumus persecutionis nei confronti del ricorrente.

9. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

9.1. Alla luce degli interessi in gioco, il Tribunale ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite.

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