TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2021-12-31, n. 202100404

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2021-12-31, n. 202100404
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202100404
Data del deposito : 31 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/12/2021

N. 00404/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00362/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 362 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Arcangela Spenillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;



per l'annullamento

previa sospensione cautelare

della determinazione nr. -OMISSIS- datata 27 Agosto 2021 del Comando Legione Carabinieri “Friuli Venezia Giulia”, SM – Ufficio Personale, con la quale è stato disposto il «trasferimento d'autorità del Mar. Magg. (a) -OMISSIS-dalla -OMISSIS- (GO) alla -OMISSIS--OMISSIS-(GO), quale “addetto” senza alloggio di servizio»

e di ogni altro atto connesso, presupposto consequenziale, antecedente e successivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, domanda l’annullamento del provvedimento che ne ha disposto il trasferimento d’autorità dalla -OMISSIS- -OMISSIS- (GO), di cui era Comandante “titolare” con alloggio di servizio, alla -OMISSIS- -OMISSIS-(GO), quale “addetto” senza alloggio di servizio.

1.1. Il procedimento è stato avviato in considerazione di due ingiustificati ritardi nell’evasione di attività di indagine delegate dal pubblico ministero – analisi di sostanza stupefacente e trascrizione di registrazioni telefoniche – verificatisi nel corso dei mesi precedenti, che avrebbero incrinato il rapporto fiduciario con l’autorità giudiziaria e con gli stessi superiori gerarchici. Detti comportamenti hanno altresì condotto all’irrogazione di due sanzioni disciplinari, non contestate.

2. Avverso il trasferimento d’autorità sono dedotti i seguenti motivi:

I) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 362, 363, 365,368, 385 e 395 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 - Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, violazione di norme interne, contraddittorietà, illogicità – Carenza motivazionale - Violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza”, perché il ritardo nell’evasione delle attività delegata è solo parzialmente attribuibile alla colpa del ricorrente e non può giustificare il trasferimento. La misura sembra piuttosto disvelare un intento sanzionatorio, estraneo al suo scopo, avendo determinato il demansionamento del ricorrente e la perdita dell’alloggio di servizio, senza nemmeno interrompere i rapporti con l’autorità giudiziaria coinvolta dai disservizi. Anche dal punto di vista della gestione delle risorse, il trasferimento appare irragionevole, avendo prodotto una scopertura nella sede di provenienza e una situazione di sovra organico in quella di destinazione.

II) “Demansionamento - eccesso di potere per motivazione insufficiente, apodittica e contraddittoria - ingiustizia manifesta - sviamento di potere” , perché il trasferimento dell’autorità ha determinato un

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