TAR Milano, sez. III, sentenza 2012-01-03, n. 201200013
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Testo completo
N. 00013/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01105/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1105 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A G S, rappresentato e difeso dall’avv. P M, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, viale Bianca Maria n. 21;
contro
M DELLA DIFESA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’annullamento;
- (con il ricorso principale depositato il 13 maggio 2010), del Decreto del Direttore Generale per il personale militare del Ministero della Difesa (prot. 0121/3-9/2010) del 15 marzo 2010;nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente alla restituito in integrum in corrispondenza di tutto il periodo di sospensione precauzionale dal medesimo sofferto (dal 25.10.96 al 25.09.01) e del periodo di mancato impiego compreso nell’arco temporale tra il 17.06.03 e il giorno di effettiva riammissione in servizio;per la condanna del Ministero della Difesa al pagamento di tutti gli importi dovuti al ricorrente in conseguenza dell’accertamento dei fatti di cui sopra e il risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente a causa del mancato reimpiego in servizio dal giorno del deposito della sentenza del Consiglio di Stato n. 6792/09 fino al giorno di effettivo reimpiego del ricorrente;
- (con motivi aggiunti depositati il 16.06.2010) del Decreto del Vice - Direttore Generale per il personale militare del Ministero della Difesa (prot. 0225/3-9/2010) del 12 maggio 2010 (doc. n. 22);
- (con motivi aggiunti depositati il 23.04.2011) del Decreto del Capo del III Reparto della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa (prot. 0066/III-7/2011) del 9 febbraio 2011 (doc. n. 24) con il quale nei confronti del ricorrente veniva disposta la perdita del grado, la cessazione dal servizio permanente e la collocazione nel ruolo di truppa senza alcun grado, nonché la cessazione, di fatto, del rapporto di lavoro;per l’accertamento del diritto del ricorrente alla restituito in integrum in corrispondenza di tutto il periodo di impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa, fino al giorno di effettiva riammissione in servizio e per la condanna del Ministero della Difesa al pagamento di tutti gli importi dovuti al ricorrente in conseguenza dell’accertamento dei fatti di cui sopra;
- nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del M DELLA DIFESA;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2011 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor A S, sottoufficiale della Aeronautica Militare, dal 1973 in servizio presso la I Regione Aerea con sede in Milano, è stato coinvolto nel 1996 in un procedimento penale in cui era accusato di corruzione e di falso materiale, all’esito del quale è stato condannato alla pena di anni due, mesi undici, giorni quindici di reclusione dalla Corte d’Appello di Milano, con sentenza emessa (in applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.) il 14 maggio 2002 e passata in giudicato il 31 ottobre 2002.
1.1. Terminato il processo penale, aveva inizio un procedimento disciplinare (con ordine del 16.04.03), conclusosi con decreto del Direttore Generale per il personale militare del 17 giugno 2003, che disponeva la sanzione della perdita del grado. Quest’ultima, tuttavia, veniva annullata dal TAR Milano con sentenza n. 5019/03 (avendo ritenuto fondata la censura secondo cui la perdita del grado sarebbe stata disposta senza adeguata motivazione sulla sussistenza del presupposto normativo della “particolare gravità”), confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6792/09 passata in giudicato il 2 novembre 2009 (diversamente motivata in ragione della sentenza della Corte Costituzionale 5 marzo 2009, n. 62, la quale aveva dichiarato l’incostituzionalità della norma attributiva del potere di determinare in peius la sanzione disciplinare rispetto alla proposta della commissione di disciplina). All’esito del giudicato amministrativo, seguiva un nuovo provvedimento disciplinare del 15 marzo 2010, con cui il ricorrente veniva, da un lato, reintegrato nel grado ma, contestualmente, veniva sospeso per 12 mesi dal servizio e riammesso in servizio solo al termine della sospensione disciplinare;inoltre, nel ricostruire la carriera del ricorrente si disponeva che l’arco temporale compreso tra il 17.06.03 (data della irrogazione della sanzione espulsiva poi annullata) e la data di notifica del provvedimento di riammissione non avrebbe dovuto essere computato, ciò per la necessità di scomputare il periodo di tempo corrispondente alla pena detentiva e a quella accessoria inflitta, ancorché non scontata (ovvero anni 2, mesi 11, giorni 15 di reclusione, nonché 5 anni di interdizione temporanea dai pubblici uffici).
2. Con ricorso depositato il 13 maggio 2010, il ricorrente ha impugnato il citato provvedimento del 15 marzo 2010, chiedendo l’accertamento del suo diritto alla restituito in integrum. in corrispondenza di tutto il periodo di sospensione precauzionale dal medesimo sofferto (dal 25.10.96 al 25.09.01) e del periodo di mancato impiego compreso nell’arco temporale tra il 17.06.03 e il giorno di effettiva riammissione in servizio;nonché la condanna del Ministero della Difesa al pagamento di tutti gli importi dovuti e al risarcimento di tutti i danni subiti.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso
2.1. Il presidente della Terza Sezione, con decreto del 17 maggio 2010, considerata l’insussistenza di motivi di eccezionale gravità e urgenza, ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissato la camera di consiglio collegiale del 10 giugno 2010. All’udienza camerale del 10 giugno, tuttavia, su richiesta del procuratore del ricorrente, la causa veniva rinviata alla c.c. del giorno 8 luglio 2010.
3. Nelle more, con provvedimento del 12.05.2010, il Ministero aveva annullato parzialmente il gravato provvedimento del 15.03.2010, affermando che: “ a decorrere dalla data di notifica del presente decreto (avvenuta il 7 giugno 2010), cessano gli effetti disciplinari dall’impiego di cui all’articolo 2 e il sottufficiale dovrà essere riammesso in servizio, dovendosi computare il maggior periodo di sospensione precauzionale a titolo facoltativo presofferta dal militare in argomento dal 25 ottobre 1996 al 25 settembre 2001;dell’eccedenza dovrà tenersi conto in sede di restituito in integrum. Ai fini della ricostruzione giuridica ed economica della carriera del dipendente, l’arco temporale compreso tra il 18 maggio 2004, data di decorrenza degli effetti del decreto di cui all’articolo 1 e la data di riammissione in servizio disposte dal presente provvedimento non dovrà essere computato, considerato che occorre dedurre il periodo di tempo corrispondente alla pena detentiva ed a quella accessoria inflitta, ancorché in concreto non scontata, ovvero anni 2, messi 11, giorni 15 di reclusione nonché a quella dei 5 anni di interdizione temporanea dai pubblici uffici. L’eccedenza del periodo da dedurre dovrà essere compensata con quella della sospensione precauzionale facoltativa presofferta ”. Il provvedimento del 12.05.2010 è stato impugnato con motivi aggiunti depositati il 16.06.2010.
3.1. Con ordinanza del 9 luglio 2010, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, rilevato che il ricorrente era stato riammesso in servizio e che, dunque, allo stato non sussisteva alcun pregiudizio imminente ed irreparabile la cui tutela non potesse attendere la definizione nel merito del giudizio, ha respinto la domanda cautelare;rilevato, altresì, che la difesa erariale aveva riconosciuto parzialmente la pretesa del ricorrente al conseguimento delle somme richieste e che il ricorrente aveva chiesto, sul punto, il pagamento delle somme non contestate, ha ordinato all’amministrazione di liquidare al ricorrente le somme riconosciute come dovute dalla difesa erariale alla pagina nove della memoria 7 luglio 2010, entro il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della presente ordinanza.
3.2. All’esito della camera di consiglio del 4 novembre 2010, chiamata per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 721/2010, avendo parte ricorrente riconosciuto il pagamento delle competenze spettanti al militare secondo le indicazioni contenute nella predetta ordinanza, ha dichiarato cessata la materia del contendere.
4. Da ultimo, con Decreto del Capo del III Reparto della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa del 9 febbraio 2011 è stata disposta la perdita del grado a carico del ricorrente, la sua cessazione dal servizio permanente e la sua collocazione nel ruolo di truppa senza alcun grado, nonché la cessazione, di fatto, del rapporto di lavoro. Anche tale provvedimento è stato impugnato per motivi aggiunti depositati il 23.04.2011.
4.1. Con ordinanza 894 del 27 maggio 2011, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospeso il provvedimento con cui era stata disposta la perdita del grado, fissando l’udienza pubblica del 13 ottobre 2011.