TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-10-23, n. 202418339

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-10-23, n. 202418339
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202418339
Data del deposito : 23 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/10/2024

N. 18339/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02407/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2407 del 2019, proposto da -O-, rappresentato e difeso dall’avv. S F, con domicilio digitale presso la pec come da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l’annullamento

del decreto del Ministero dell’interno, notificato al ricorrente in data 29.11.2018, con il quale è stata respinta la domanda del 30.09.2015, diretta ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 ottobre 2024 il dott. Pierluigi Tonnara e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 28.1.2019 (dep. il 25.2.2019) -O-ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con cui il Ministero dell’interno ha respinto la sua istanza del 30.9.2015 volta a ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 9, co. 1, lett. f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

1. A sostegno del ricorso la parte ha articolato i seguenti motivi:

(i) “Illegittimità del provvedimento amministrativo per violazione dell’articolo 3 del d.P.R. n.362 del 1994 sotto il profilo del completamento dell’iter istruttorio e procedimentale”, in quanto il procedimento sarebbe stato definito ben oltre il termine di 730 giorni previsto dalla normativa;

(ii) “Violazione di legge, eccesso di potere per difetto, carenza ed insufficienza di istruttoria e di motivazione, sulla insussistenza degli elementi ostativi all’emanazione del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana. Violazione ed errata applicazione dell'art. 6, comma lett. b L.91/92”, nel senso che la valutazione dell’Amministrazione sarebbe erronea, giacché attribuirebbe rilievo decisivo a un decreto penale di condanna risalente al 2005 (esecutivo nel 2007) per il reato di cui all’art. 495, co. 1, c.p., dichiarato estinto con ordinanza del Tribunale di Bologna in data 15.1.2018.

2. Il Ministero si è costituito in resistenza con atto di stile e ha poi depositato gli atti e i documenti in base ai quali è stato emanato il provvedimento impugnato.

3. All’udienza straordinaria dell’11.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.

5. Quanto alla dedotta violazione del termine di conclusione del procedimento, occorre rilevare che per la richiesta di cittadinanza per naturalizzazione di cui all’articolo 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992, non sussiste alcun limite temporale che impedisca l’adozione di un provvedimento negativo; come affermato costantemente dalla giurisprudenza, infatti, il mancato rispetto del termine di settecentotrenta giorni per la conclusione del procedimento legittima soltanto il ricorso al giudice amministrativo per la dichiarazione dell’obbligo dell'Amministrazione di provvedere espressamente sulla domanda (cfr. Tar Lazio, sez. V bis , 1.2.2024, n. 1981 e precedenti ivi richiamati).

6. Parimenti destituita di fondamento è la seconda censura.

6.1. Come chiarito dal Tribunale ( ex multis, sez . V bis , 9.2.2024, n. 2568):

- “[l]’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione. Ciò si desume, ictu oculi , dalla norma attributiva del potere, l’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, a tenore del quale la cittadinanza ‘può’ - e non ‘deve’ - essere concessa”;

- “[l]a dilatata discrezionalità in questo procedimento si estrinseca attraverso l’esercizio di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti - consistenti,

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