TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-11-14, n. 202203199

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-11-14, n. 202203199
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202203199
Data del deposito : 14 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/11/2022

N. 03199/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02187/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2187 del 2011, proposto da Kamarina Medica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P G, S R, con domicilio eletto presso lo studio S R in Palermo, via Gaetano Abela n. 10;

contro

Assessorato della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del decreto dell'Assessorato della salute della Regione Siciliana n. 1500 del 5.08.2011 e dell'allegato schema di contratto, notificati alla ricorrente con note dell'ASP di Ragusa del 9.08.2011, nelle parti in cui ha statuito che le prestazioni sanitarie rese in favore dei cittadini siciliani dai centri dialisi privati accreditati saranno remunerate applicando le tariffe di cui al D.A. n. 853/11 del 12.05.2011 decurtate dello sconto previsto dall'art. 1 comma 796 lett. o) della legge 27.12.2006 e ha conformemente approvato lo schema tipo di contratto che le Aziende sanitarie provinciali sono tenute ad utilizzare per la disciplina dei rapporti contrattuali e ogni altro atto connesso presupposto e conseguente;

del decreto dell'Assessore della salute della Regione Siciliana n. 1180 del 22.06.2011, pubblicato nella GURS del 22.07.2011 e dell’allegato schema di contratto;

Nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni del 3.12.2009 rep. n. 243 CSR;

del decreto dell’Assessore della salute della Regione Siciliana del 30.12.2010 con cui si approva il programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del Piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009 richiesta ai sensi dell’art. 11 del decreto legge 31.05.2010 n. 78 convertito nella legge 30.07.2010 n. 122.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato della Salute della Regione Sicilia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 ottobre 2022 il dott. L G e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso, notificato il 20 ottobre 2011 e depositato il 30 successivo, la strutture sanitaria in epigrafe, che fornisce prestazioni specialistiche di emodialisi nella provincia di Ragusa in regime di accreditamento istituzionale, ha chiesto l’annullamento del decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana n. 1500 del 05.08.2011 e dell'allegato schema di contratto, notificati il 09.08.2011, nelle parti in cui ha statuito che le prestazioni sanitarie rese in favore dei cittadini siciliani dai centri dialisi privati accreditati saranno remunerate applicando le tariffe di cui al D.A. n.835/11 del 12.5.2011.

Il ricorso è assistito dai seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 796 lett. o) della l. N.296/2006 e dell'art.

8-sexies del d.lgs. 30.12.1992 n.502;
Eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà ed illogicità manifesta;

2) Violazione e falsa applicazione del d.a. 30.12.2010 che approva il programma operativo 2010-2012 per la prosecuzione del piano di contenimento e riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009;
Violazione e falsa applicazione del nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012 approvato con provvedimento della conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 3.12.2009;
Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 796 lett. o) della l. N.296/2006;
Violazione degli artt. 32 e 41 della costituzione.

Per l’Assessorato regionale della sanità si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato di Palermo.

In data 21 febbraio 2022 e 26 settembre 2022 la ricorrente ha depositato delle memorie con cui ha insistito per l’accoglimento delle domande formulate.

Alla pubblica udienza in videoconferenza del 27 ottobre 2022, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso, che ha ad oggetto l’annullamento del decreto assessoriale n. 1500 del 05.08.2011 e dell'allegato schema di contratto, notificati il 09.08.2011, nelle parti in cui ha statuito che alle prestazioni sanitarie rese in favore dei cittadini siciliani dai centri dialisi privati accreditati si applicano le tariffe di cui al D.A. 835/2011 del 12.05.2011 decurtate dello sconto ai sensi dell’art. 1, comma, 796 lett. o) L 296/2006 ed ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, va respinto per le ragioni che seguono.

2. In via preliminare, occorre segnalare che su analogo contenzioso proposto avverso il decreto n. 1180/11 si sono pronunciati negativamente il CGA con i pareri n. 293 del 12 aprile 2017 e n. 726 del 7 agosto 2017 e questo stesso Tribunale con la sentenza n. 1752 del 27 maggio 2022 sul ricorso RG 1617 del 2011 alle cui motivazioni, per esigenze di sintesi, si rinvia

Ciò posto, va esaminato il primo motivo del ricorso con cui si deduce l’illegittimità dell’applicazione dello sconto tariffario alle prestazioni di emodialisi: sotto un primo profilo, in quanto disposta oltre il periodo 2007/2009;
sotto un secondo profilo, poiché irragionevole alla luce dell’avvenuto aggiornamento nel 2011.

Le censure sono infondate.

In ordine al primo profilo vanno richiamate le recenti sentenze della sezione n. 1750 e n. 1752 del 2022, alle cui ampie motivazioni si rinvia, in cui si è affermato che la disciplina tariffaria, da un lato, e la determinazione degli aggregati di spesa (e dei budget di struttura), dall’altro, afferiscono a piani diversi ai quali ben possono attagliarsi, nel rispetto delle finalità rispettivamente perseguite, criteri regolatori non omogenei ma non necessariamente, per questo, contraddittori.

Invero - fermo restando la loro comune preordinazione alla salvaguardia dei limiti di compatibilità finanziaria immanenti all’organizzazione e al funzionamento del sistema sanitario pubblico – mentre la determinazione degli aggregati e dei budget attiene a esigenze di carattere programmatorio, che comportano l’invalicabilità del tetto di spesa prefissato a livello regionale, la fissazione delle tariffe sottende valutazioni di remuneratività concernenti le prestazioni da erogare, che rendono necessitata la delimitazione temporale della loro riduzione (in tal senso vedi Consiglio di Stato, III, 7 ottobre 2019, n.6766).

Valga, sotto tale profilo, il richiamo all’art.

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