TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-04-04, n. 202203855

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-04-04, n. 202203855
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202203855
Data del deposito : 4 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/04/2022

N. 03855/2022 REG.PROV.COLL.

N. 06779/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6779 del 2021, proposto da
Igpdecaux S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M Z, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via del Mascherino 72;



contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato D R, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove 21;



per l'annullamento

- della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 25 del 7 aprile 2021, pubblicata sul sito informatico istituzionale di Roma Capitale dal 22 aprile 2021 al 6 maggio 2021;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e/o comunque connesso, ivi incluse le tariffe contenute nell'allegato A della Deliberazione DG n. 52 del 16 marzo 2021;

- nonché della Deliberazione GC n. 330 del 21 dicembre 2020, nella parte in cui modifica le tariffazioni relativamente al settore “Affissioni e Pubblicità”;

- della Deliberazione AC n. 8 del 1° febbraio 2021, nella parte in cui omette di indicare la tariffazione standard relativa al canone unico patrimoniale;

nonché per la condanna di Roma Capitale al risarcimento dei danni con restituzione a IGPDecaux S.p.A. degli importi corrisposti in eccedenza in applicazione degli atti gravati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 la dott.ssa G V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente opera nel settore della gestione degli spazi pubblicitari, occupandosi prevalentemente di pubblicità esterna, “statica” ed “in movimento”; sia in superficie, su suolo pubblico o spazi privati, sia all’interno delle stazioni metropolitane.

2. Tra i numerosi Comuni in cui la ricorrente svolge la propria attività va annoverato anche il Comune di Roma, nell’ambito del quale la Società risulta titolare di numerose autorizzazioni e concessioni (545).

3. In ragione del consistente numero di autorizzazioni di cui la ricorrente necessita per svolgere la propria attività economica sul territorio di Roma Capitale, con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha impugnato le Delibere con le quali Roma Capitale ha modificato la disciplina comunale in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni rivedendo in aumento le tariffe che gli operatori interessati devono corrispondere al Comune, sostenendo l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione Capitolina.

4. Con un primo motivo di doglianza, la ricorrente contesta la legittimità delle Deliberazioni n. 330 del 2020 e n. 8 del 2021 in quanto si porrebbero in contrasto con il quadro costituzionale di riferimento.

5. Con un secondo articolato motivo di ricorso, la ricorrente lamenta che le determinazioni dell’Assemblea Capitolina che hanno determinato la tariffa standard sarebbero illegittime in quanto adottate in difetto di istruttoria e di motivazione.

6. Si è costituita in giudizio Roma Capitale, argomentando circa l’infondatezza del ricorso e chiedendone l’integrale rigetto.

7. All’udienza del 9 marzo 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. In via preliminare, il Collegio rileva che la Sezione si è già pronunciata su analoga controversia con la sentenza n. 2348 del 21 marzo 2022.

9. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini che si illustreranno nel prosieguo.

10. La disciplina che regolamenta il Canone Unico Patrimoniale è contenuta nell’articolo 1, commi 816-847, della legge n. 160/2019 (recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”) per cui è utile richiamare il quadro normativo di riferimento dei provvedimenti impugnati.

11. Il comma 816 dell’art. 1 cit. prevede che “ a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” (denominato canone) è “istituito” dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane e “sostituisce”: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all' articolo 27, commi 7 e 8, del codice della