TAR Lecce, sez. II, sentenza 2014-04-11, n. 201400939

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2014-04-11, n. 201400939
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201400939
Data del deposito : 11 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01334/2011 REG.RIC.

N. 00939/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01334/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1334 del 2011, proposto da:
P V, rappresentato e difeso dall'avv. G S, eletto domiciliato ex articolo 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. in Lecce, via Rubichi 23;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi 23;
Ministero dell'Economia e delle Finanze;

per l'annullamento

- del decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva e del Collocamento al lavoro dei volontari congedati - Il Reparto - 8^ Divisione - 2^ Sezione n.728/N posizione n. 632162/A del 24 gennaio 2011, notificato in data 17 maggio 2011, con il quale l'Amministrazione respinge la richiesta di riconoscimento di causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo prodotta in data 9 marzo 2006 dal V Pietro;

- di tutti gli atti presupposti, collegati, precedenti e successivi all'atto impugnato, ivi compreso il verbale posizione n.13592/2010 del Comitato di Verifica per le Cause di servizio, redatto nella seduta del 3novembre 2010, con il quale il Comitato ha espresso parere negativo per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “esiti di pregresso pneumotorace spontaneo recidivante trattato chirurgicamente per bollectomia bilaterale con attuali minime implicazioni funzionali”, “ernia iatale da scivolamento” e “gastroduodenite cronica” tutti illegittimi e lesivi dei diritti soggettivi e degli interessi del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2014 il dott. C D e uditi per le parti i difensori avv. G. Schifone per il ricorrente e avv. dello Stato G. Marzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

V Pietro assume di essersi arruolato nella Marina Militare in data 2 febbraio 1984 per l’assolvimento degli obblighi di leva e, dopo aver frequentato il corso presso Maricentro Taranto, ha chiesto e ottenuto il trasferimento quale volontario del C.E.M.M. presso le Scuole Allievi Sottufficiali di Taranto, in qualità di Allievo Sottufficiale Elettricista.

L’interessato espone, altresì, di essere stato destinato presso Maricosom Taranto per il Corso di “Sommergibilista”, al termine del quale è stato imbarcato a bordo di diverse unità navali sommergibili.

Il militare, nel passare in rassegna le caratteristiche del servizio prestato, rappresenta:

a) di avere trascorso oltre undici dei circa ventidue anni di servizio a bordo di precitati sommergibili laddove, a motivo delle mansioni cui veniva adibito, è stato esposto frequentemente a repentini sbalzi termici ;

b) di avere subito un continuo sfasamento degli orari di lavoro, con conseguente disturbo del ritmo sonno-veglia;

c) di avere partecipato a lavori di grande manutenzione e, in particolare, all’allestimento di sommergibili con innumerevoli sforzi di sollevamento e trasporto di parti meccaniche di notevole peso, peraltro in spazi estremamente ridotti, con assunzione di posture scorrette;

d) di essere stato esposto a ventilazione forzata;

e) di avere partecipato ad operazioni di addestramento svolte in orari anche notturni.

Il V si determinava, pertanto, a presentare domanda diretta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità “ esiti di pneumotorace spontaneo a dx in soggetto con pregresso pneumotorace spontaneo sx- recidivo”, “enfisema bolloso distale” e “sindrome dispeptica in soggetto con gastroduodenite cronica ed ernia iatale da scivolamento”

La Commissione Medica Ospedaliera dell’Ospedale Militare di Taranto diagnosticava effettivamente la sussistenza delle predette infermità con verbale del 15 settembre 2006 ed ascriveva le patologie a categoria.

Nella seduta del 3 novembre 2010, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell’ Economia e delle Finanze esprimeva parere negativo circa la dipendenza da causa di servizio delle citate infermità.

Nell’adunanza predetta , l’Organo collegiale riteneva che la patologia “ esiti di pregresso pneumotorace spontaneo recidivante trattato chirurgicamente per bollectomia bilaterale con attuali minime implicazioni funzionali” non poteva riconoscersi dipendente da fatti di servizio” trattandosi di malattia idiomatica dovuta a rottura di bolle enfisematose presenti sulla superficie polmonare, di natura congenita, per cui i precedenti di servizio invocati non possono assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti, dal momento che in essi non si ravvisano particolari condizioni di effettivo disagio o stress per l’apparato respiratorio”;
in secondo luogo riteneva che la patologia “ernia iatale da scivolamento” non potesse, del pari, riconoscersi dipendente da fatti di servizio “trattandosi di affezione di natura costituzionale legata ad una maggiore ampiezza dello iato esofageo e ad una lassità delle fibre muscolari diaframmatiche che lo delimitano ovvero ad alterazioni di lunghezza dell’esofago e come tale non suscettibile di essere nocivamente influenzata dal servizio durante il quale non risultano comprovati ed efficienti specifici traumatismi locali” infine, stimava la patologia “ gastroduodenite cronica “ non dipendente da causa di servizio “ trattandosi di affezione prevalentemente a sfondo neuro-distonico endogeno, sull’insorgenza e decorso della quale nel caso di specie non può avere nocivamente influito neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante il servizio reso e non caratterizzato da condizioni di particolare e protratta gravosità”

Sulla base di detto parere il Ministero della difesa respingeva, con il decreto adottato il 24 gennaio 2011, la richiesta avanzata dal ricorrente.

Il militare si è rivolto al Tar per ottenere l’annullamento del decreto in questione, che ritiene affetto da travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, sviamento, eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta.

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni centrali intimate per resistere al ricorso del quale hanno chiesto venga pronunciata la inammissibilità o la infondatezza nel merito.

La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 16 gennaio 2014.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente, il quale ha incentrato la sua esposizione difensiva in particolare sulla irragionevolezza della decisione impugnata e sulla sua erroneità per mancata considerazione dei fatti presupposti, non comprende come l’amministrazione resistente abbia potuto escludere la dipendenza da causa di servizio della infermità “gastroduodenite cronica “ e della “ernia iatale da scivolamento” diagnosticate dalla competente Commissione Medica Ospedaliera, nonostante l’attività lavorativa svolta nella qualità di elettricista a bordo di unita navali sommergibili fosse stata caratterizzata da gravosità fisica.

Secondo la difesa del ricorrente, l’esclusione del servizio svolto dal militare come fattore causale o semplicemente concausale non appare giustificata in quanto il servizio reso dallo stesso è stato connotato dal profilo di gravosità fisica.

Siffatte conclusioni sono state confermate anche nel contesto di una relazione peritale di parte in cui lo specialista ha evidenziato che “è universalmente noto che lo stress sia un fattore eziopatogenetico delle gastriti unitamente all’assunzione di cibi tipici delle mense…sia per il tipo di cibo sia per le modalità di consumo degli stessi con orari assai di frequente irregolari,per le esigenze di servizio”

Il consulente di parte afferma, inoltre, che: “..non si può nemmeno escludere il ruolo neuro distonico nell’insorgenza e patogenesi della gastroduodenite che trarrebbe la sua origine nel carico lavorativo del capo 1^ classe V esposto a regimi di subordinazione gerarchica, costretto a interagire con le richieste dei superiori e le attese del personale…un alimentazione quotidiana di durata oltre ventennale con gabelle di mensa militare, con orari irregolari ha certamente svolto un ruolo determinante nell’insorgenza della gastroduodenite”.

Anche la patologia “esiti di pregresso pneumotorace spontaneo recidivante trattato chirurgicamente per bollectomia bilaterale con attuali minime implicazioni funzionali” andrebbe riconosciuta come dipendente da causa di servizio perché la sottoposizione a sforzi fisici e a stress a carico dell’apparato respiratorio sono stati ambiente predisponente per l’insorgere della infermità in questione.

La censura non può essere condivisa.

I -Si osserva, in primo luogo, che il D.p.r. 461/2001 ha introdotto un vero e proprio procedimento amministrativo per far si che la volontà dell’amministrazione preposta al riconoscimento della causa di servizio e alla concessione del beneficio della pensione privilegiata o dell’equo indennizzo possa prendere forma di decisione finale.

In questa prospettiva, l’art.11, comma 1 del predetto D.P.R. attribuisce al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio la competenza esclusiva ad accertare la riconducibilità, al servizio prestato dal dipendente, delle cause produttive di una data infermità.

Il predetto organo collegiale è particolarmente qualificato ad esprimere la valutazione medico legale in ordine alla sussistenza del nesso di causalità o di concausalità tra le circostanze in cui l’attività lavorativa del dipendente è stata svolta e l’insorgenza di una infermità.

Si tratta, infatti, di organo composto da membri in possesso di adeguate conoscenze non solo sul piano squisitamente medico, ma anche sotto il profilo legale la cui fisionomia mista è stata voluta dal legislatore in vista dei particolari compiti ad esso attribuiti.

Ed invero, il giudizio circa la rintracciabilità di un nesso causale tra lo svolgimento di una data attività lavorativa e l’insorgere di una patologia esige, infatti, cognizioni non esclusivamente di tipo medico, ma anche di rilievo giuridico legale.

La nozione di causalità rilevante ai fini delle decisioni da adottare ai sensi del Dpr 461/01 richiede la padronanza di un complesso di nozioni legali circa il dipanarsi del determinismo causale produttivo di eventi patologici a carico della salute psico-fisica del dipendente normalmente non riscontrabili in personale medico che va integrato dunque anche da giuristi.

Ecco perché si riscontra un netto riparto di competenze tra la Commissione medica ospedaliera, alla quale compete senz’altro la formulazione della diagnosi, ossia l’accertamento della sussistenza o meno di una infermità – composta esclusivamente da medici militari- e il Comitato di Verifica per le cause di Servizio, che giudica alla luce appunto di cognizioni di tipo medico legale in merito al legame causale tra un certo tipo di lavoro e una data patologia insorta sulla persona del richiedente.

II -Per questa ragione, ritiene il Collegio che la produzione di relazioni peritali, da parte della difesa del ricorrente, atte a confutare le conclusioni del Comitato di verifica non possa trovare ingresso nel giudizio di legittimità sul provvedimento che nega la sussistenza del legame eziologico richiesto per la concessione delle provvidenze.

III- Occorre , d’altronde mettere in evidenza che il giudizio stilato dal Comitato di Verifica per le cause di servizio è frutto di discrezionalità tecnica basandosi su nozioni scientifiche e su dati dell’esperienza propri della disciplina applicata.

La possibilità di sindacare in sede giurisdizionale siffatto tipo di discrezionalità riposa sulla individuazione di profili di marcata irragionevolezza delle valutazioni espresse o anche di incompletezza della piattaforma di elementi istruttori che non paiono riscontrabili nel caso in esame.

Ed invero, il parere reso dal Comitato di verifica per le cause di servizio è stato formulato, in prima analisi, sulla scorta dei precedenti di servizio e di tutti gli elementi connessi con lo svolgimento dell’attività del ricorrente senza tralasciarne alcuno.

Ciò vuol dire che l’istruttoria ha permesso di acquisire una piattaforma di valutazione completa e di far emergere anche le circostanze peculiari in cui il ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa.

In secondo luogo, il giudizio di riconducibilità della gastroduodenite o dell’ernia iatale da scivolamento alla sussistenza di processi a carattere neuro-distonico endogeno o a una particolare conformazione esofagea non sembra illogico o irragionevole alla luce finanche di dati di comune esperienza che inducono a tener conto di fattori legati alla morfologia e alla indole del soggetto di cui si discute.

Non si può dimenticare che la giurisprudenza reputa che il giudizio di dipendenza da causa di servizio di un’infermità deve essere necessariamente ancorato a specifici fatti di servizio i quali non possono, tuttavia, coincidere con il normale svolgimento del servizio stesso, per quanto gravoso e stressante.

Le circostanze riferite dal ricorrente delineano, da questo punto di vista, un quadro certamente compatibile con l’attività di elettricista a bordo di sommergibili;
il che non significa svalutare l’impegno psicofisico richiesto per lo svolgimento del ruolo, né negare la sussistenza delle infermità denunciate;
ma ricondurre queste ultime a fattori causali alternativi compatibili.

IV- Per le suesposte considerazioni il ricorso è conclusivamente respinto.

Le spese di giudizio possono essere compensate per la natura della controversia.

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