TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-07-05, n. 201900459

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2019-07-05, n. 201900459
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201900459
Data del deposito : 5 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/07/2019

N. 00459/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00485/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 485 del 2018, proposto da
S L D B, rappresentato e difeso dall'avvocato R E J, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, non costituito in giudizio;

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la sede della stessa, Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente alla remunerazione del lavoro straordinario effettuato nel periodo 2014-2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2019 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente, assistente capo della Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno, agisce in questa sede per conseguire l’accertamento del suo diritto a vedersi liquidare il compenso per lavoro straordinario svolto nell’arco temporale 2014-2016 (periodo nel quale l’assistente capo D B è stato impiegato presso il Gruppo Operativo Mobile di Roma) e la condanna dell’intimato Ministero a corrispondergli le relative somme.

A sostegno delle domande proposte, l’assistente capo D B espone quanto segue:

- per esigenze di servizio, il personale della Polizia Penitenziaria è tenuto a svolgere lavoro straordinario oltre le 36 ore settimanali con diritto al compenso maggiorato, ragion per cui il dipendente può essere chiamato in servizio anche nel giorno destinato al riposo;

- gli istituti penitenziari ricorrono comunemente, per esigenze di servizio, alla revoca del riposo settimanale programmato e altrettanto spesso non lo prevedono nella programmazione mensile dei turni di servizio, per cui, così facendo, si verifica che il personale di Polizia Penitenziaria non fruisce del riposo anche per 15-20 giorni consecutivi;

- nel corso degli anni dal 2014 al 2016 esso ricorrente ha effettuato, per esigenze di servizio, lavoro straordinario feriale, festivo e notturno, per effetto di riposi settimanali non concessi e/o non programmati, eccedendo le 36 ore settimanali;

- le spettanze maturate e mai retribuite al ricorrente, per stessa ammissione del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, ammontano a: 5 giorni di congedo ordinario nell’anno 2014;
37 giorni di congedo ordinario nell’anno 2015;
37 giorni di congedo ordinario nell’anno 2016;
4 giorni di festività soppresse;
684 ore di lavoro straordinario effettuato e non remunerato;
30 giorni di riposi maturati e non fruiti (come risulta dal documento allegato n. 2 al ricorso);

- esso ricorrente ha tentato, in via amichevole, di ottenere quanto di sua spettanza, con l'invio di due missive al D.A.P. in data 15 marzo 2017 e 27 novembre 2017. Successivamente, a ministero dell’avv. R E J, l’assistente capo D B ha richiesto al D.A.P. l’atto di formale autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario di cui al suddetto prospetto riepilogativo allegato al ricorso, con l’avvertimento che il silenzio sarebbe stato inteso quale assenso allo svolgimento del lavoro straordinario. A tale comunicazione non è seguito alcun riscontro;

- il mancato pagamento del lavoro straordinario svolto, nonostante plurime richieste da parte del dipendente, dà luogo ad evidente violazione di legge. Infatti è pacifico nella specie che il dipendente ha svolto lavoro straordinario nella misura di cui al citato “prospetto spettanze residue”;

- l’art. 10, comma 6, del D.P.R. 15 marzo 2018 stabilisce che “ Per il personale della polizia di Stato e del Corpo di polizia Penitenziaria, le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell’ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l’anno successivo ”. La norma, in sostanza, prevede che, in primo luogo l’eccedenza di straordinario non retribuito nell’anno di sua effettuazione può essere commutato in riposo compensativo, a richiesta del dipendente, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione (ciò fermo restando il diritto al compenso monetario), e in secondo luogo che, qualora ciò non avvenga, l’amministrazione deve comunque provvedere al suo pagamento;

- non vi è quindi dubbio sul fatto che nel caso in esame l’amministrazione abbia apertamente violato i principi stabiliti dalla vigente normativa.

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