TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-11-21, n. 202400928

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-11-21, n. 202400928
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400928
Data del deposito : 21 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/11/2024

N. 00928/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00647/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 647 del 2023, proposto da
Lin S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e R S, rappresentati e difesi dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Bergamo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

San Marco Proprietà Immobiliari S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R I ed E G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Bergamo Prot. n. 0169111/2023 del 7/6/2023,

per l’accertamento

dell'abusività dell'intervento di trasformazione dell'area di proprietà della società controinteressata in un parcheggio collettivo,

per la condanna

del Comune di Bergamo a deliberare gli atti di repressione dell'abuso edilizio prescritti dall'art. 31 DPR n. 380/2001.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bergamo e di San Marco Proprietà Immobiliari S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2024 la dott.ssa F S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.- Con ricorso collettivo notificato al Comune di Bergamo ed a San Marco Proprietà Immobiliari S.r.l. il 4.9.2023, depositato in pari data, Lin S.r.l. e R S hanno impugnato il provvedimento del Comune di Bergamo del 7.6.2023, chiedendone l’annullamento e domandando l’accertamento dell’abusiva trasformazione del terreno sito nel Comune di Bergamo al Foglio 50 mappale 11 in parcheggio, nonché la condanna dell’Ente comunale all’esercizio del potere di cui all’art. 31 DPR n. 380/2001.

2.- I ricorrenti hanno precisato di essere legittimati al ricorso, in quanto proprietari di unità immobiliari all’interno di un fabbricato che affaccia sulla proprietà della San Marco Proprietà Immobiliari S.r.l., nonché di avervi interesse, giacché subirebbero pregiudizio dall’illecito utilizzo del terreno a parcheggio collettivo a causa del traffico indotto dall’accesso di numerose autovetture; R S, poi, ha sostenuto di subire ulteriore nocumento affacciando le vetrine della sua gelateria sull’androne che conduce al parcheggio.

3.- La vicenda ha ad oggetto la trasformazione di un’area cortilizia privata in un parcheggio ad uso collettivo, in assenza di titoli abilitativi, da parte della di proprietà di San Marco Proprietà Immobiliari S.r.l..

4.1. – Il 9.2.2023 La Pasqualina S.r.l., società che gestisce il bar pasticceria all’interno dei locali di R S, che ne è il legale rappresentante, ha trasmesso al Comune di Bergamo richiesta di verifica di conformità allo strumento urbanistico e al regolamento di igiene ambientale di tale area cortilizia, rappresentando che sulla stessa è apposto il vincolo culturale n. 129, che imporrebbe il mantenimento dell’area a verde, in quanto « zona di rispetto di giardino » e chiedendo la trasmissione dei titoli abilitativi alla base della realizzazione del parcheggio medesimo.

4.2.- Il successivo 24.2.2023 anche Lin S.r.l., ha inoltrato analoga istanza al Comune di Bergamo.

4.3.- Il 17.3.2023 la Direzione Urbanistica del Comune di Bergamo ha riscontrato le richieste, rendendo noti i titoli, rilasciati nel corso degli anni, relativamente all’area utilizzata come parcheggio (« Autorizzazione Edilizia n. 4114 del 29/10/1990 per la sostituzione del cancello esistente con sbarra automatizzata; Parere preventivo per realizzazione autorimessa interrata n. 1464 del 29/05/1998; Autorizzazione Paesaggistica n. 14 del 16/05/2007 (istanza prot. n. E0009575 PG. del 27/11/2013) relativa ad opere di formazione parcheggio interrato multipiano ed ampliamento giardino di Palazzo Frizzoni; Autorizzazione Paesaggistica prot. n. U0198320 PG. del 27/11/2013 relativa ad opere di formazione autorimessa interrata; Autorizzazione Paesaggistica prot. n. U0287241 PG. del 13/08/2019 per rinnovo Autorizzazione Paesaggistica prot. n. U0198320 PG. del 27/11/2013 relativa ad opere di formazione autorimessa interrata; Permesso di Costruire n. U0376787 PG. del 29/10/2019 relativo alle opere di formazione autorimesse interrate ai sensi della L.122/89 »), rimettendo alla Polizia Locale accertamenti per valutare l’eventuale esecuzione di opere in assenza di titoli.

4.4.- Il 17.4.2023 R S e la Lin S.r.l. hanno inoltrato al Comune un’ulteriore istanza di verifica della conformità allo strumento urbanistico e al regolamento di igiene ambientale dell’area adibita a parcheggio, lamentando l’inconferenza della nota comunale del 17.3.2024, che ha riferito in merito ad una autorimessa interrata (mai realizzata), ma non all’effettiva trasformazione dell’area.

4.5.- Il 7.6.2023 la Direzione Urbanistica ha trasmesso ai richiedenti la nota di pari data, poi oggetto del ricorso in esame, nella quale ha rappresentato di aver « eseguito l’analisi comparativa degli estratti della Carta Tecnica Comunale dall’anno 1961 all’anno 1995 e del Data Base Topografico del 2010 rilevando che, in tale arco temporale, non sono avvenuti mutamenti nei caratteri dell’area relativamente a piantumazioni e quote; tale raffronto è stato esteso anche alle ortofotogrammetrie dei voli dall’anno 1977 all’anno 2010 senza evidenza di mutamenti rispetto alla sistemazione del soprassuolo… »; che « l’utilizzo dell’area a fini carrabili ha avuto inizio in epoca non recente che non è possibile determinare compiutamente anche per la mancanza di opere di natura edilizia correlate all’utilizzo della stessa, ad esclusione della citata autorizzazione per modifica del cancello di ingresso ». Inoltre, quanto al dedotto vincolo culturale, l’Amministrazione comunale ha precisato che « lo stesso riveste carattere di tutela indiretta (zona di rispetto) apposta con le prescrizioni di cui al decreto in data 16/09/1961 al fine di preservare il complesso monumentale di Palazzo Frizzoni qualora nel suo ambito dovessero sorgere

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