TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-07-25, n. 202400489

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-07-25, n. 202400489
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202400489
Data del deposito : 25 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/07/2024

N. 00489/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00163/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

S

sul ricorso numero di registro generale 163 del 2023, proposto da
F C, anche nella qualità di erede di G G deceduto nelle more del giudizio, G V F, G G G e G A, anch’essi eredi dello stesso G G, M F, nella sua qualità di procuratore generale dei sigg. Foti G T, F G e M F A J, rappresentati e difesi dall'avvocato S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A P D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza n. 546/2022 del TAR di Reggio Calabria pubblicata il 04.08.2022 e notificata il 05.08.2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2024 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con atto notificato il 03.05.2024 e depositato in data 07.05.2024 i ricorrenti propongono reclamo ex art. 114 co. 6 c.p.a. avverso il provvedimento di acquisizione sanante assunto dal Consiglio Comunale di Reggio Calabria con delibera n. 1 in data 12.03.2024.



2. In sintesi, essi deducono quanto segue:

- con sentenza n. 927/2023, emessa in sede di giudizio di ottemperanza, l’adìto TAR aveva ordinato al Comune di Reggio Calabria di eseguire, entro 60 giorni dalla comunicazione, la sentenza n. 546/2022 con cui il medesimo Ente era stato condannato: a) in via principale, a restituire, previo ripristino dei luoghi, il terreno occupato nella piena disponibilità dei ricorrenti;
b) a risarcire il danno da occupazione illegittima pari ad € 18.700,08 e da minor reddito delle colture in atto alla scadenza del periodo di occupazione legittima per € 491,40, oltre interessi e rivalutazione sull’intero importo così ottenuto dalla domanda al soddisfo o, in alternativa, c) a provvedere all’acquisizione ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, nel qual caso sarebbe stato liquidato in favore della parte ricorrente un importo pari al valore venale del bene "all'attualità", calcolando gli interessi - come previsto dallo stesso articolo - per il periodo di occupazione sine titulo ;
d) al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato e delle spese della consulenza tecnica d’ufficio.

Con la stessa sentenza il Tribunale aveva nominato, in caso di prolungata inerzia del Comune, il Prefetto di Reggio Calabria quale Commissario ad acta con facoltà di delega;

- stante il perdurante inadempimento del Comune, il Prefetto di Reggio Calabria delegava le funzioni commissariali al dott. S I B che si insediava nell’Ufficio il 12.03.2024, lo stesso giorno in cui il Consiglio Comunale adottava la delibera di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/01 limitandosi, però, a liquidare il solo importo di € 234.826,11 a titolo di indennizzo a favore dei proprietari ricorrenti;

- nel determinare il suddetto importo, il Comune sarebbe incorso nella violazione del giudicato perché la somma di € 234.826,11 risultava inferiore rispetto alla somma dovuta ai ricorrenti (somma conteggiata alla data 31.07.2023 e non all’attualità (12 marzo 2024 o “al soddisfo”), né era stato liquidato il maggior importo dovuto per le spese di CTU anticipate dai ricorrenti, le spese del giudizio, il contributo unificato e gli interessi fino al soddisfo per come previsto in sentenza;
la causa del ritardo nella determinazione dell’indennità nel pagamento delle somme dovute sarebbe stata direttamente riconducibile alla violazione del termine assegnato dal Tribunale al Comune stesso per l’esecuzione della sentenza ottemperanda;

- nonostante che su sollecitazione degli interessati il Commissario ad acta delegato con nota del 02.04.2024, avesse garantito l’esatta ed integrale esecuzione della sentenza in luogo del Comune di Reggio Calabria- tant’è che i ricorrenti avevano provveduto ad inviargli gli estremi di n. 2 conti correnti presso i quali effettuare i versamenti suddivisi a metà- si rendeva necessario “reclamare” ex art. 114 comma 6 c.p.a. la suindicata delibera consiliare perché la sentenza n.546/2022 non sarebbe risultata ancora completamente eseguita.

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