TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-06-30, n. 202300945

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2023-06-30, n. 202300945
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300945
Data del deposito : 30 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2023

N. 00945/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01273/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la GL

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1273 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SM CO, TA NE, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
Agenzia delle entrate riscossione, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) della cartella di pagamento emessa da Agenzia delle entrate riscossione - agente della riscossione - Prov. di Bari, n. 014 2021 0024028986 000, per il recupero di “Ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura”, notificata ad “Azienda Agricola Ceracchia di CO SM e NE TA” in data 28.9.2021;

2) quali atti presupposti,

del ruolo n. 2021/004779, reso esecutivo in data 23.6.2021, consegnato il 25.7.2021, ruolo ordinario, tributi coattivi 1997, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006 e 2007;

3) dell'eventuale provvedimento, non conosciuto con riserva di formulare motivi aggiunti, emesso dell'Ag.e.a., ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. a), del Decreto Dirigenziale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22.1.2020, di “individuazione delle partire creditorie”, in quanto reso omettendo di escludere “i crediti non più esigibili”; nonché per l'annullamento dei seguenti provvedimenti indicati nella cartella di pagamento impugnata, con estremi e contenuti non conosciuti, con riserva di formulare motivi aggiunti nell'ipotesi di esibizione: - per anno 1997, “comunic. … del 03.07.2000” ed “atto ex l. 33/09 del 21/7/2014”; - per l'anno 2000, “comunic. … del 26.7.2001” ed “atto ex l. 33/09 del 21.7.2014”; - per l'anno 2001, “comunic.” priva di indicazione di data; - per l'anno 2002, “comunic. … del 6.8.2003” ed “atto ex l. 33/09 del 19.12.2011”; - per l'anno 2005, “comunic. … del 3/10/2006”; - per l'anno 2006, “comunic.” priva di indicazione di data; - per l'anno 2007, “comunic. … del 2.8.2008”;

- e di ogni ulteriore atto prodromico o successivo e consequenziale;

nonché per la dichiarazione di estinzione del credito per compensazione con gli importi dovuti alla cessata società Ceracchia e, per essa, ai soci odierni ricorrenti, per contributi pubblici all'agricoltura (PAC, ecc.), ovvero di provvidenze ed aiuti agricoli comunitari e nazionali connessi e cofinanziati erogati da organismi pagatori.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7.3.2023:

- della Intimazione di pagamento emessa da Agenzia delle entrate riscossione, agente della riscossione - prov. di Bari, n. 014 2022 90161105 22 000, notificata in data 12.12.2022, relativa a “Cartella n. 0142021002402896501”, notificata il 28.9.2021;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1/4/2023:

- della "Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” emessa da Agenzia delle entrate riscossione, agente della

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