TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2013-04-08, n. 201301819

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2013-04-08, n. 201301819
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201301819
Data del deposito : 8 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04719/2012 REG.RIC.

N. 01819/2013 REG.PROV.COLL.

N. 04719/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4719 del 2012, proposto da Silos Napoli S.r.l.,in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R T e S D S, con domicilio eletto presso gli stessi in Napoli, piazza Nicola Amore n.10;

contro

l’Autorità Portuale di Napoli, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A D M, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Autorità Portuale in Napoli, piazzale Pisacane;

nei confronti di

la Finagrit S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
la Silos Granari della Sicilia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

per l'esecuzione

della sentenza n. 2935 del 22.3/21.6.2012, resa dalla

VII

Sezione del T.A.R. Campania, sede di Napoli.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Portuale di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2013 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso

- che con la sentenza n. 2935 del 22.3/21.6.2012 questa Sezione ha accolto il ricorso incidentale proposto dalla società odierna ricorrente nella controversia instaurata dalla Finagrit s.r.l. ritenendo legittimo il suo subingresso nelle concessioni originariamente assegnate alla società Silos Granari della Sicilia a r.l., ma ha altresì accolto i motivi aggiunti proposti da Finagrit s.r.l. e volti ad ottenere l’indizione di una gara per il rinnovo delle concessioni demaniali venute a scadenza;

- che la società ricorrente, in assenza di qualsiasi decisione dell’Autorità Portuale di Napoli all’esito della pubblicazione della predetta sentenza e, segnatamente, della mancata indizione di una gara per affidare le concessioni demaniali venute a scadenza, nonché alla luce del sequestro preventivo della struttura gestita, disposto il 3.10.2012 dalla Procura della Repubblica di Napoli, a causa anche dell’assenza di un valido titolo concessorio, ha chiesto la completa e puntuale esecuzione della sentenza n. 2935/2012 con contestuale nomina di un commissario ad acta per l’indizione della gara;

- che l’Autorità Portuale di Napoli, ritualmente costituita in giudizio, ha concluso per la reiezione del gravame, eccependo la carenza di interesse della società ricorrente rispetto all’indizione della gara a causa dell’intervenuta decadenza dall’autorizzazione allo svolgimento di operazioni portuali;

- che all’udienza camerale del 21.3.2013 la causa è stata trattenuta in decisione;

Ritenuto

- che la sentenza oggetto del presente giudizio di ottemperanza ha stabilito l'obbligo dell’Autorità Portuale “di avviare, immediatamente dopo la scadenza della concessione cinquantennale, una procedura competitiva, sia pure informale, per l'individuazione del nuovo soggetto concessionario” e che non è contestato il mancato avvio della detta procedura;

- che, peraltro, non sussistono le sopravvenienze di fatto e di diritto che ad avviso dell’Autorità Portuale paralizzano la piena e puntuale esecuzione della rammentata pronuncia;

- che, infatti, sussiste l’interesse della società ricorrente all’esecuzione della sentenza n. 2935/2012 e, segnatamente, all’indizione di una gara per l’assegnazione delle concessioni venute a scadenza poiché il sequestro preventivo della struttura gestita, disposto il 3.10.2012 dalla Procura della Repubblica di Napoli, oltre ad avere pacificamente durata temporanea, non è idoneo a far venire meno l’autorizzazione di impresa per lo svolgimento di operazioni portuali, presupposto per accedere all’eventuale gara;

- che, inoltre, il provvedimento di decadenza dall’autorizzazione di impresa per lo svolgimento di operazioni portuali n. 181/2012 è stato annullato da questa Sezione in accoglimento del ricorso proposto dalla società ricorrente, ricorso la cui domanda di sospensiva è stata discussa nella medesima udienza camerale del 21.3.2013 e decisa con sentenza in forma semplifica in corso di pubblicazione;

- che, infine, anche la dedotta adozione del Piano regolatore portuale 2012/2030 non è sopravvenienza idonea a paralizzare l’integrale esecuzione della rammentata sentenza giacché l’Autorità Portuale si è limitata a paventare un possibile e non meglio specificato contrasto tra la destinazione funzionale dell’ambito portuale rispetto al rilascio di una concessione per l’esercizio di un terminal cerealicolo, senza citare alcuna puntuale prescrizione del richiamato piano che contenga elementi ostativi a tale eventualità;

- che per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve essere accolto con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’Autorità Portuale resistente di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 2935/2012 di questa Sezione e, segnatamente, di indire “una procedura competitiva, sia pure informale, per l'individuazione del nuovo soggetto concessionario”, assegnandole a tal fine il termine di quaranta giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica della presente pronuncia;

- che viene nominato commissario ad acta il sig. Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a soggetto qualificato, affinché provveda entro ulteriori 30 giorni in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, con spese da porsi a carico di quest'ultima (spese liquidate dal Tribunale con separato provvedimento sulla base dell'effettiva attività svolta ed alla relativa nota presentata dal commissario);

- che le spese di lite seguono la soccombenza.

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