TAR Palermo, sez. I, sentenza 2020-12-04, n. 202002715

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2020-12-04, n. 202002715
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202002715
Data del deposito : 4 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

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Pubblicato il 04/12/2020

N. 02715/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01828/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1828 del 2019, proposto da
I A A, M C, S D F, D D, G D, V D, A G, A M, C M, R B, A L, V L C, A P, D P, F R, A R, S R, M S, S S, C T, A V, F A, S B, C B, V C, Maria Antonietta D'Aura, G M A C, A G C, A L, F M, G O, M P, R R, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato F R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Gregorio Ugdulena 30;

per l'annullamento

- della nota Prot. n° 1081/liv del 3.6.2019 2019, con la quale la ASP di Palermo ha rigettato le richieste formulate dai ricorrenti con atti stragiudiziali notificati ed aventi ad oggetto la c.d. “stabilizzazione” del proprio posto di lavoro, nella dovuta applicazione della procedura di reclutamento speciale previsto dall’ art. 20 comma 1 dlgs 75/2017, nella circolare applicativa n°3/17 del Ministero per la Semplificazione e la P.A e dal Parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funzione Pubblica. n° 77556 del 23.11.2018 (tra l’altro reso proprio all’Assemblea regionale Siciliana), nelle leggi regionali e nazionali richiamate dagli istanti e, da ultimo, anche e soprattutto dalla l. Reg. 1/2019, art. 22 comma 3 e dalla circolare Ass. Salute n° 55510 dell’8 luglio 2019, come riferibile alle, ripetute, dovute procedure di reclutamento speciale previste dall’4C86F63404D5AC" data-article-version-id="18691352-d2eb-5649-8703-985db5d41299::LR12DA174C86F63404D5AC::2020-07-18" href="/norms/laws/itatextf0iecyaed07h9ww/articles/itaartdm7pwdunevvjru?version=18691352-d2eb-5649-8703-985db5d41299::LR12DA174C86F63404D5AC::2020-07-18">art. 20 comma 1 dlgs 75/2017.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2020 il dott. S Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti espongono di essere contrattisti a tempo determinato presso la ASP di Palermo, e quindi “lavoratori precari”… da quasi un trentennio, e tuttavia addetti allo svolgimento di ruoli fondamentali per la struttura dell’Azienda;
ruoli afferenti anche a “mansioni superiori” rispetto alla retribuzione percepita per funzioni di Operatori Tecnici e Collaboratori amministrativi, addetti però a svolgere anche compiti di responsabilità più confacenti a titoli di studio superiore che molti di loro possiedono, piuttosto che alla categoria B del Comparto ASP cui appartengono.

Anche sull’assunto che l’art. 22, comma 3, della legge regionale n°1/2019 (legge di stabilità regionale della Sicilia) abbia esteso l’applicabilità incondizionata della stabilizzazione ex art. 20 comma 1 Dlgs 75/2017 a tutti i contrattisti provenienti dai “bacini” del precariato storico della P.A, i ricorrenti tra l’8 ed il 23 marzo 2019 hanno avanzato istanza di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 75/2017, all’ASP Palermo.

L’ASP di Palermo, con l’impugnata nota prot. n.1081/liv del 3.6.2019 2019 ha rigettato le suddette richieste.

1.2. Il gravame è affidato a due distinti motivi di ricorso così rubricati:

I) Violazione dell’art. 22 comma 3, l. Reg Sicilia n° 1/2019;
dell’art. 20 comma 1 del d.lgs 75/2017;
della circolare 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la P.A. ed in particolare degli artt. 3.2.2, ult. cpv;
e 3.2.4, cpv 4;
del parere 77556 del 23.11.2018 reso, all’Assemblea Regionale Siciliana, dalla PCM Dip. F.P;
violazione dell’art. 36 d.lgs 165/2001.

II) Ulteriore violazione dell’art. 20 comma 1 dlgs. 75/2017, della circolare applicativa 3/2017 e del parere della PCM Dip. F.P. n° 77556 del 23.11.18;
violazione dell’art. 22 comma 3 L Reg Sicilia 1/2019;
violazione delle delibere 574/2004 della

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