TAR Napoli, sez. III, sentenza 2015-07-03, n. 201503613

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2015-07-03, n. 201503613
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201503613
Data del deposito : 3 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05203/2014 REG.RIC.

N. 03613/2015 REG.PROV.COLL.

N. 05203/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5203 del 2014, proposto da:
A P, rappresentato e difeso dagli avv. M D A, G F, con domicilio eletto presso M D A in Napoli, Via G. Orsini N. 42;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio Regionale della Campania Sez di Caserta, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz, 11;

per l'annullamento

della disposizione dirigenziale n.62737 del 2014 trasmessa con nota prot. n.63167 del 2014 con la quale il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ufficio regionale della Campania sezione distaccata di Caserta ha soppresso il patentino per la vendita di generi di monopoli n.203157.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio Regionale della Campania Sez di Caserta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 11 giugno 2015 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente, titolare del patentino n. 203157 esistente preso il bar “La Fonte del dolce” sito in Aversa alla via dell’Olmo n.32, impugna il provvedimento n. 62737 del 24.8.2014 con il quale il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha soppresso detta licenza a seguito del trasferimento della rivendita n. 1, a cui essa era aggregata, da via Roma a Via Porta S. Giovanni 33, a soli 127 metri dal predetto esercizio commerciale sede del patentino de quo.

1.2. Si costituiva l’Amministrazione a mezzo della difesa erariale con produzione e memoria difensiva del 14.11.2014.

Alla Camera di Consiglio del 20.11.2014 la Sezione respingeva la domanda cautelare motivando l’insussistenza del fumus boni iuris con Ordinanza n. 1955/2014.

Il ricorrente produceva memoria il 28.3.2015.

Alla pubblica Udienza del 11 giugno 2015 sulle conclusioni delle parti la causa veniva ritenuta in decisione.

2.1. Il gravame affidato ad un unico motivo di diritto con il quale, rubricando violazione falsa applicazione degli art. 23, L. n. 1293/1957 e 54 del D.P.R. n. 1074/1958, del D.M. n. 38/2013 ed eccesso di potere per motivazione insufficiente, carenza di istruttoria e violazione dell’affidamento, il ricorrente svolge in sostanza due distinte censure, dopo una ricognizione della normativa applicabile alla fattispecie.

Con la prima doglianza lamenta che la situazione di fatto che determinò l’istituzione del patentino de quo nel 2011 non è mutata rispetto alla normativa vigente al momento del rilascio della soppressa licenza, normativa sostanzialmente dominata dalla circolare n. 375/2005 che inibiva il rilascio di un patentino solo ove esso fosse ubicato a distanza inferiore a 100 metri da una rivendita munita di un di distributore automatico, come peraltro dalla Sezione già chiarito da ultimo con sentenza n. 5242/2014 invocata dal deducente.

2.2. La censura non può essere condivisa, come del resto già precisato dalla Sezione con l’Ordinanza cautelare n. 1955/2014 la cui delibazione di infondatezza del ricorso merita di essere confermata.

Invero, rimarca il Collegio come non rilevi l’addotta invarianza della situazione di fatto esistente all’epoca del rilascio del patentino, dovendo la situazione essere misurata alla lente dei nuovi criteri e parametri dettati dal D.M. n. 38/2013.

E ciò sia per la cogenza del principio tempus regit actum, che va rapportato all’adozione del nuovo provvedimento di soppressione impugnato, assunto nel 2014, sia in virtù delle indicazioni fornite dal Preambolo del Regolamento di cui al D.M. n. 38/2013, secondo il quale l’’Amministrazione dei monopoli deve comunque procedere alla razionalizzazione della rete di vendita, in occasione della quale vanno perseguiti, oltre al tradizionale interesse erariale, anche interessi di primaria e superiore importanza, quale la tutela del diritto alla salute dei cittadini.

2.3. E a tali fini emerge dall’avversato provvedimento che siffatti interessi sono stati correttamente ponderati dall’Amministrazione, che ha fatto buon governo delle regole poste dal D.M. n. 38/2013, esternando con idoneo sviluppo logico, le relative considerazioni, ragion per cui non apprezza il Collegio i lamentati profili di insufficienza della motivazione ed istruttoria, costituenti il nocciolo della seconda censura.

Al riguardo il ricorrente contesta che il patentino e la trasferita rivendita n.1, posti a soli 127 metri di distanza l’uno dall’altra, siano sotto la stessa influenza commerciale, assumendo che la rivendita predetta, ubicata in Via Porta S. Giovanni e il patentino, sito invece in Via dell’Olmo, sono distanziati e separati da un incrocio “che conferma la diversità nonché la discontinuità delle aree di influenza commerciale “(ricorso terzultima pagina).

Non può ragionevolmente condividersi il riportato assunto, considerando che una distanza di soli 127 metri ineluttabilmente pone due esercizi nella medesima zona di influenza commerciale, non essendo idoneo un semplice incrocio stradale tra tue vie parimenti urbane, ad interrompere il nesso di identità di zona commerciale. E ciò anche voler prescindere dalla vincolante applicazione dei limiti di distanza tassativamente stabiliti dal citato decreto ministeriale.

2.4. Ulteriormente il deducente dubita che l’amministrazione abbia valutato l’effettiva utilità che il patentino apporta al servizio.

Anche siffatto rilievo appare contraddetto dall’ampia ed esaustiva motivazione allestita intorno alla negativa determinazione assunta dalla p.a.

Basti all’uopo evidenziare talune considerazioni leggibili nel provvedimento, quali quella secondo cui “il trasferimento della rivendita n. 1 ha modificato le circostanze che diedero luogo all’istituzione del patentino n. 203157 facendo venir meno la funzione di espansione e potenziamento della preesistente rete di vendita atteso che all’epoca la zona era sfornita del servizio, essendo la rivendita più vicina alla sede del patentino, allocata ad oltre 450 metri”;
oppure l’assunto per il quale “la rivendita n. 1 opera nella stessa zona e negli stessi orari del patentino ed è agevolmente raggiungibile anche dall’utenza della “Fonte del dolce” e fornisce il servizio nelle ore di chiusura ed in quelle notturne a mezzo di distributore automatico”, occorrendo conclusivamente” prevenire ed escludere il sovradimensionamento ingiustificato dalla ordinaria rete di vendita”, non potendo il patentino “rappresentare un duplicato della struttura di vendita ordinaria, ma rispetto ad essa deve essere posto in posizione di espansione e di potenziamento”, condizioni che a seguito del delineato trasferimento della rivendita n. 1 di aggregazione del patentino, non sussistono più.

Ragion per cui non si ravvisa alcun difetto di motivazione o di istruttoria o alcuna omessa valutazione della “effettiva utilità che il patentino apporta al servizio”, come invece lamenta il ricorrente alla penultima pagina del ricorso.

In definitiva, al lume delle svolte considerazioni il ricorso si profila infondato e va pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

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