TAR Catania, sez. IV, sentenza 2016-08-23, n. 201602149
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Pubblicato il 23/08/2016
N. 02149/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01684/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1684 del 2015, proposto da:
R C, rappresentato e difeso dall'avvocato G C C.F. CRRGPP59S27A056Y, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via G. Verdi, 127;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Per Gli Esami di Avvocato c/o La Corte D'Appello di Reggio Calabria - Sessione 2014, II Sottocommissione Per Gli Esami di Avvocato c/o La Corte D'Appello di Reggio Calabria - Sessione 2014, Presidente della Corte D'Appello di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del provvedimento pubblicato mediante affissione all'albo della Corte d'Appello di Catania in data 18.06.2015, di non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2014;
- del provvedimento, non conosciuto, con cui il Presidente della Corte d'Appello di Reggio Calabria ha nominato quale segretario della Seconda Sottocommissione un direttore amministrativo, anzichè un cancelliere;
- del provvedimento di valutazione adottato dalla II^ Sottocommissione per gli Esami di Avvocato presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria nella parte lesiva per l'odierno ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e, comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e di Commissione Per Gli Esami di Avvocato c/o La Corte D'Appello di Reggio Calabria - Sessione 2014 e della II Sottocommissione Per Gli Esami di Avvocato c/o La Corte D'Appello di Reggio Calabria - Sessione 2014 e di Presidente della Corte D'Appello di Reggio Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2016 il dott. G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha partecipato all’ultima sessione di esami per conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato espletatasi presso la Corte d’Appello di Catania nel dicembre 2014.
Poiché l’istante non riportava alle prove scritte il punteggio sufficiente per essere ammesso alle prove orali, lo stesso proponeva il presente gravame basato sui seguenti motivi:
1.-violazione dell’art. 15 co.4 r.d. n.37/34 e art. 52 d.l.vo 165/01 in riferimento all’art. 6 CCNL comparto Ministeri del 14/9/07 ed all’art. 16 CCNL dei dipendenti del Ministero della Giustizia del 29/7/10.
Illegittimamente ha svolto le funzioni di segretario della II sottocommissione un direttore amministrativo anziché un cancelliere;
2.- eccesso di potere per carenza di istruttoria- eccesso di potere per sviamento sotto il profilo della non appropriatezza e superficialità della valutazione- eccesso di potere per violazione del principio di omogeneità di valutazione.
Ciascuno dei 54 elaborati affidati alla correzione della citata sottocommissione presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria sarebbe stato letto e valutato in un tempo medio di 4 minuti e 26 secondi, palesemente insufficiente per un esame degli stessi alla luce degli otto criteri indicati dalla commissione centrale;
3.- eccesso di potere per violazione di direttive.
Le direttive dettate dalla commissione centrale nella seduta dell’11/12/14 sarebbero state disattese dalla II sottocommissione che neppure avrebbe predisposto una griglia di valutazione;
4.- violazione dell’art. 296 TFUE e dell’art. 41 della carta dei diritti fondamentali dell’U.E.- violazione degli artt. 24 e 113 Cost.- violazione dell’art. 97 co.2 Cost.-violazione dell’art. 3 l.n. 241/90, interpretato alla luce di quanto disposto dall’art. 46 co.5 della legge 31/12/12 n.247: carenza e insufficienza della motivazione- eccesso di potere per comportamento illogico e per travisamento dei fatti.
Illegittimamente la non ammissione sarebbe stata disposta sulla base d’una valutazione espressa solo in forma numerica e quindi con motivazione insufficiente.
Si è costituita l’amministrazione intimata che resiste e chiede il rigetto del gravame.
Con ordinanza collegiale n.765/15 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato con ordine di riesame degli elaborati del ricorrente alla luce dei principi espressi in motivazione.
Alla pubblica udienza del 23 giugno 2016 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
In data 23 febbraio 2016 il ricorrente ha prodotto documentazione dalla quale risulta che lo stesso, a seguito della ricorrezione degli elaborati scritti, ha conseguito l’ammissione alle prove d’esame orali. Successivamente, con documentazione depositata in data in data 17/6/16, il ricorrente ha prodotto documentazione dalla quale risulta che, successivamente, all’esito delle prove orali, è stato dichiarato non idoneo all’esercizio della professione di avvocato.
Rileva il collegio che quest’ultimo esito non risulta essere stato oggetto di ulteriore contestazione in via giurisdizionale. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Avuto comunque riguardo al fatto che l’impugnativa riguardava il mancato superamento delle prove scritte e al favorevole esito della ricorrezione degli elaborati scaturito dall’ordine impartito da questo TAR in conformità ai principi di cui alla menzionata ordinanza cautelare, il collegio, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, pone a carico dell’amministrazione le spese di giudizio liquidate in euro 1.000.