TAR Ancona, sez. I, ordinanza collegiale 2010-11-18, n. 201000166
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N. 00166/2010 REG.ORD.COLL.
N. 00625/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 625 del 2010, proposto da:
M F, rappresentato e difeso dall'avv. M D, con domicilio eletto presso l’avv. M D, in Ancona, via Matteotti, 99;
contro
Ministero della Salute, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato per legge presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento, previa sospensione,
del provvedimento del Ministero della Salute prot. n. 0022980-P del 18/5/2010
e per l’accertamento
del diritto del ricorrente a poter svolgere le funzioni di medico competente sino alla attivazione dei percorsi formativi di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- l’Amministrazione non ha eseguito integralmente l’istruttoria disposta con l’ordinanza n. 541/2010;
- l’ordine istruttorio va pertanto rinnovato.
Al predetto adempimento il Direttore Generale del Dipartimento della Prevenzione e Comunicazione del Ministero della Salute (per i documenti di cui al punto b) della suddetta ordinanza anche di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica) dovrà provvedere entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.