TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-11-12, n. 202400167

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-11-12, n. 202400167
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202400167
Data del deposito : 12 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/11/2024

N. 00167/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00075/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 75 del 2024, proposto da S M e L M, rappresentati e difesi dall'avvocato B A A e dall’avvocato P M con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A in Trento, via Calepina n. 65;



contro

Comune di Borgo d'Anaunia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato F M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Trento, piazza Mosna n. 8;



nei confronti

D D, non costituito in giudizio;



per l’annullamento

- del provvedimento in sanatoria n. 3/2024 emesso dal responsabile del servizio tecnico edilizia e urbanistica del Comune di Borgo d'Anaunia in data 8.03.2024 di cui è stata disposta la pubblicazione sull’Albo Telematico in data 2.04.2024 e di cui i ricorrenti sono venuti a conoscenza in data 11.04.2024, con cui il Comune “ concede … al signor Donà Dario, …, il Provvedimento in sanatoria per le opere edili suddette, secondo gli elaborati grafici che si allegano quale parte integrante del presente atto … ”;

nonché

- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato ivi compreso il parere favorevole reso dalla Commissione Edilizia Comunale rispetto alla richiesta di sanatoria formulata dal controinteressato espresso nella seduta d.d. 7.03.2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Borgo d'Anaunia;

Viste le ulteriori memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2024 il consigliere Antonia Tassinari e uditi i difensori delle parti come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO

1. Il signor S M, odierno ricorrente unitamente al signor L M, è proprietario dell’edificio di due piani corrispondente alle pp.mm. 1, 2 e 4 della p.ed. 126 PT 463 II CC Fondo e comproprietario insieme al signor Renato Marches del cortile sul lato ovest della medesima p.ed. 126 corrispondente alla p.ed. 128 PT 1657 II CC Fondo. Adiacente all’edificio suddetto si trova l’immobile identificato dalla p.m. 3 della p.ed. 126 PT 1657 II CC Fondo di proprietà del signor D D odierno controinteressato. Sotto il profilo urbanistico le pp.ed. 126 e 128 CC Fondo rientrano nelle Aree ed immobili di antico insediamento ad interesse culturale ed ambientale in particolare nelle Ais - insediamenti storici disciplinate dall’art. 34 delle Norme di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore Generale (PRG) dell’ex Comune Fondo applicato dall’attuale Comune di Borgo d'Anaunia per l’odierna frazione di Fondo. Le particelle in questione risultano assoggettate alla tipologia di intervento R3 ristrutturazione edilizia.

2. Con sentenza del Tribunale ordinario di Trento n. 1092 del 13 novembre 2017, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Trento con pronuncia n. 102 del 21 maggio 2020, il proprietario della p.m. 3 della p.ed. 126 è stato condannato all’arretramento in particolare del balcone posto al primo piano della p.m. 3 ad una distanza di m 3 dalla p.m. 2 della p.ed. 126 in quanto realizzato in violazione della disciplina delle distanze legali di cui all’art. 907 c.c. sulla suddetta porzione materiale. In tale sede il consulente tecnico d’ufficio ha accertato che “ ai sensi del codice civile la costruzione “balcone” deve mantenere una distanza libera di ml.3,00 dal fronte ovest del fabbricato p.m.3 (rectius p.m.2) mentre la veduta diretta deve distare ml.1,50 dalla proprietà finitima (p.ed.128) ”. Tali opere sono state poste in essere nell’ambito di lavori di ristrutturazione assentiti in forza della denuncia di inizio di attività - DIA n. 68 del 13 luglio 2009, della denuncia di inizio di attività - DIA n. 50 del 3 agosto 2012 e della segnalazione certificata di inizio di attività - SCIA n. 35 del 13 agosto 2015. La validità della SCIA, come emerge dalla corrispondenza intercorsa in data 13 settembre 2022 tra il Comune e gli odierni ricorrenti, si è protratta fino al 13 agosto 2023. Il controinteressato nel 2022 in difformità da quanto assentito con i titoli anzidetti - che a dire degli odierni ricorrenti non prevedevano alcun poggiolo con annessa scala esterna poiché quest’ultima avrebbe dovuto essere aderente alla facciata dell’edificio sub p.m. 3 - ha realizzato al primo piano della facciata lato nord-ovest della p.m. 3 un poggiolo con una scala d’accesso nel lato più esterno del poggiolo stesso rivolta verso ovest. Nonostante l’intimazione rivoltagli dai signori Marches il signor Donà non ha rimosso la scala esterna edificata. Il signor S M in quanto proprietario confinante con nota del 21 settembre 2023 ha chiesto al Comune di essere informato dei procedimenti amministrativi e delle richieste eventualmente formulate da parte del signor Donà.

3. A seguito della domanda del 27 febbraio 2024 e previo parere favorevole reso dalla Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 7 marzo 2024, al proprietario della p.m. 3 della p.ed. 126 l’8 marzo 2024 è stato rilasciato il provvedimento in sanatoria n. 3 emesso dal responsabile del servizio tecnico edilizia e urbanistica con cui il Comune di Borgo d'Anaunia “ concede per le ragioni esposte in premessa, al signor Donà Dario, …, il Provvedimento in sanatoria per le opere edili suddette, secondo gli elaborati grafici che si allegano quale parte integrante del presente atto… ”. Il proprietario delle pp.mm. 1, 2 e 4 della p.ed. 126 e il signor L M hanno avversato con il ricorso in esame il suddetto provvedimento in sanatoria per i motivi che seguono:

I. Rispetto al rilascio di sanatoria per la realizzazione di poggiolo con scala esterna in violazione della disciplina delle distanze dai fabbricati e dai confini: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 NTA PRG Comune di Borgo d’Anunia (frazione ex Fondo) e degli artt. 3 e 8 Deliberazione della G.P. n. 2023 dd 03/09/2010 e successive integrazioni e modificazioni. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta.

Il Comune di Borgo d’Anaunia con l’impugnato provvedimento ha sanato opere realizzate dal controinteressato sulla p.m. 3 della p.ed. 126 in difformità dei precedenti titoli edilizi rilasciati essendosi “ accertato che gli interventi edilizi suddetti non contrastano con rilevanti interessi urbanistici e risultano conformi agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio comunale in vigore sia al momento della realizzazione dell'opera, sia al momento della presentazione della domanda di provvedimento in sanatoria ”. Tuttavia il poggiolo e la scala esterna non rispettano le distanze dalle costruzioni e dai confini previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010 e successive integrazioni e modificazioni a cui rinvia l’art. 6 NTA del PRG di Fondo applicato dal Comune resistente per l’odierna frazione di Fondo. Infatti per l’ampliamento laterale di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge

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