TAR Catania, sez. III, ordinanza collegiale 2023-07-26, n. 202302350

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, ordinanza collegiale 2023-07-26, n. 202302350
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202302350
Data del deposito : 26 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2023

N. 00888/2020 REG.RIC.

N. 02350/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00888/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 888 del 2020, proposto da A B, rappresentata e difesa dall’avv. F D C, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

- Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Catania in liquidazione, non costituito in giudizio;

- Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. S P, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

per l’ottemperanza

al decreto ingiuntivo n. 1918/2019 del Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, iscritto al n. 1501/2019 R.G., depositato in data 4 aprile 2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP) e dell’Assessorato regionale delle attività produttive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del 19 luglio 2023, il Presidente A L, presenti per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che: con sentenza n. 21 del 18 novembre 2020, è stato accolto il ricorso in epigrafe e nominato, per il caso di persistente inottemperanza, quale commissario ad acta , il Segretario del Comune di San Giovanni La Punta, con facoltà di delega;
con ordinanze collegiali n. 2063 del 2021, n. 3322 del 2021, n. 688 del 2022, n. 2631 del 2022 e n. 747 del 2023, su richiesta del commissario ad acta , il termine per l’esecuzione è stato più volte prorogato;

Rilevato che, con memoria depositata il 30 giugno 2023, parte ricorrente ha chiesto chiarimenti in ordine alla possibilità di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe mediante cessione del credito;

Ritenuto che deve prendersi atto della sussistenza di una difficilissima situazione debitoria del Consorzio ASI di Catania in liquidazione, il quale non risulta avere liquidità di cassa;

Richiamato il condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui: l’ottemperanza di un giudicato civile di condanna dell’Amministrazione al pagamento di somme di denaro si concretizza nell’adozione degli atti contabili necessari al pagamento;
il Commissario ad acta non è titolato a compiere atti preclusi al giudice, da cui è stato nominato e di cui rappresenta la longa manus ;
l’attività di reperimento delle risorse (e non di mera adozione degli atti contabili) si pone al di fuori di quelle tipiche dell’ottemperanza amministrativa, richiamando piuttosto l’esercizio di poteri che non sono intestati al potere esecutivo, ma all’autorità giudiziaria ordinaria (in termini CGA, sez. giur., n. 690 del 12 luglio 2021, ma vedi anche C.G.A., sez. giur., 28 giugno 2021, n. 623;
TAR Sicilia, sez. staccata Catania, III, 24 gennaio 2023, n. 207;
TAR Sicilia, sede di Palermo, I, 16 marzo 2022, n. 944);

Ritenuto, pertanto, che:

- nel caso in esame - alla luce dei superiori rilievi e in risposta all’istanza di chiarimenti della parte ricorrente - nell’assenza di risorse liquide disponibili presso il Consorzio in liquidazione non si pone il problema dell’adozione di atti meramente contabili, ma di porre in essere un’attività differente, consistente nella cessione del credito al di fuori di una procedura che tenga conto della situazione debitoria dell’ente, che, per quanto sopra osservato, ad avviso del Collegio, non può essere svolta dal Commissario ad acta ;

- la procedura di esecuzione deve essere dichiara estinta.

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