TAR Roma, sez. 1Q, decreto decisorio 2010-11-08, n. 201033249

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, decreto decisorio 2010-11-08, n. 201033249
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201033249
Data del deposito : 8 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06358/2009 REG.RIC.

N. 33249/2010 REG.DEC.

N. 06358/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)


Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6358 del 2009, proposto da:
M G, rappresentata e difesa dagli Avv.ti M S C e F V, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Varrone, 9;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

V G L, intimata e non costituita in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento di data 12 maggio 2009, con il quale il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Finanziaria – Commissione ex art. 9, comma 6, del D. M. 6 aprile 2001, n. 236, nella persona del Segretario pro tempore della predetta Commissione, ha escluso la ricorrente dal concorso pubblico per esami, avente ad oggetto il conferimento di complessivi centrotrentatre posti di vice-commissario in prova del Corpo di Polizia Penitenziaria;

- di ogni altro atto precedente o successivo comunque connesso con quello impugnato.


Vista la delibera del 7.9.2009, con cui la Commissione “Patrocinio a spese dello Stato” ha ammesso la ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;

Vista l’istanza depositata il 23.3.2010 , con cui gli Avv.ti M S C e F V hanno chiesto la liquidazione della parcella professionale;

Visto l’atto con cui il Presidente della Sezione I quater del T.A.R. del Lazio ha delegato al Consigliere Tricarico la competenza ad esaminare la richiesta al fine di emettere il provvedimento richiesto;

Visto il decreto n. 52 del 17.5.2010, depositato in Segreteria il 27.5.2010, con cui si è provveduto a liquidare l’onorario in favore degli Avv.ti M S C e F V, in relazione al ricorso n. 6358/2009;

Visto il decreto n. 142 del 21.10.2010, depositato in Segreteria il 22.10.2010, con cui si sono corretti errori materiali e nel contempo si è provveduto a liquidare l’onorario in favore degli Avv.ti M S C e F V, in relazione al ricorso n. 6358/2009;

Rilevato che anche il suddetto decreto 142/2010 contiene errori materiali;

Ritenuto di doverli correggere, nel contempo provvedendo alla liquidazione del compenso di che trattasi;

Visto l’art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, secondo cui l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’Autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa;

Visto l’art. 130 dello stesso d.P.R. n. 115/2002, in base al quale gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà;

Rilevato che la causa non ha valore determinabile, per cui, per la determinazione degli onorari e dei diritti, occorre fare riferimento al disposto di cui all’art. 6, commi 5 e 6, del D.M. n. 127/2004;

Ritenuto:

che, in considerazione della non rilevante complessità della causa e del citato disposto di cui all’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, gli importi da corrispondere debbano essere pari a quelli minimi previsti, ridotti della metà;

che, pertanto, a titolo di onorario, debba essere liquidato l’importo di € 597,50 (cinquecentonovantasette/50), mentre quello da corrispondere, a titolo di diritti, sia di € 350,00 (trecentocinquanta/00), ai quali devono aggiungersi le spese, calcolate forfetariamente nel 12,5% della somma dei due suindicati importi, pari, perciò, ad € 118,44 (centodiciotto/44);

che l’importo complessivo da versare agli Avv.ti M S C e F V sia, pertanto, di € 1.065,94 (millesessantacinque/94), che, arrotondato per difetto, è di € 1.065,90 (millesessantacinque /90), oltre I.V.A. e C.P.A.;


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