TAR Napoli, sez. I, sentenza 2022-11-22, n. 202207227

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2022-11-22, n. 202207227
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202207227
Data del deposito : 22 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/11/2022

N. 07227/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04224/2021 REG.RIC.

N. 01237/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della AN

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4224 del 2021, proposto da:
Unione Industriali di Napoli - Confindustria Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo n. 4.



contro

Regione AN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Monti, Massimo Consoli, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Napoli alla Via S. Lucia n. 81;
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Rizzi, con domicilio eletto in Napoli al Viale A. Gramsci n. 19.



nei confronti

NO BR, non costituito in giudizio.

sul ricorso numero di registro generale 1237 del 2022, proposto da
A.I.C.A.S.T. - Associazione Provinciale Industria, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Elia, con domicilio eletto in Napoli, alla via Angiporto Galleria n. 19.



contro

Unione Industriale di Napoli - Confindustria Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo n. 4;
Regione AN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Beatrice Dell'Isola, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Napoli, via Santa Lucia, n. 81.



nei confronti

C.L.A.A.I. – Associazione dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa della Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ludovico BR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
C.N.A. - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Confartigianato Federazione Provinciale dell'Artigianato di Napoli, Confesercenti, Confapi - Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata, Confcooperative AN, Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli, IC MP, NO BR, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

quanto al ricorso n. 4224 del 2021:

a) della nota della G.R. della AN- Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive ad oggetto “CCIAA di Napoli – Sostituzione Consiglieri dimissionari prot. 2021.372853 del 14.7.2021”, con la quale è stata esclusa la ricorrente Organizzazione dalle procedure sostitutive di nomina dei rappresentati in seno al Consiglio Camerale, per tardività della designazione dei soggetti da nominare in sostituzione dei consiglieri dimissionari, rispetto al termine di cui all'art. 11 DM 156/2011, e contestuale proposta agli Uffici di Gabinetto del Presidente della G.R. della AN di procedere ai sensi dell'art. 12 c. 6 L. 580/1993; b) della nota prot. 438689 del 3.9.2021 della G.R. della AN con cui il medesimo Ufficio Regionale ha ribadito la perentorietà del termine di cui all'art. 11 DM 156/2011, con contestuale attivazione del potere sostitutivo ex art. 12 c. 6 L. 580/1993; c) ove possa occorrere del parere espresso dall'Avvocatura regionale prot. 424347 del 23.8.2021, citato nella nota impugnata sub b); d) di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale e/o comunque lesivo degli interessi della ricorrente organizzazione, ivi inclusa la eventuale determinazione della Regione lesiva della nomina/designazione già operata dalla Unione ricorrente.

Quanto al ricorso n. 1237 del 2022:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del provvedimento recante prot. n. 0030608 del 20 gennaio 2022 emanato dalla Giunta Regionale della AN – Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive, avente ad oggetto “CCIAA di Napoli – Annullamento note 2021/372853 del 14/7/2021, 2021/438689 del 3/9/2021 e PG/2021/028/9949 del 31/5/2021. Richiesta designazioni ex art. 11 D.M. 156/2011”, nella parte in cui ha annullato le note testé richiamate relative all'esclusione di Unione Industriali dalla procedura sostitutiva per la designazione di n. 2 consiglieri al posto dei dimissionari nel settore Servizi alle Imprese; provvedimento del quale A.I.C.A.S.T. ha avuto conoscenza mediante comunicazione inviata dalla C.C.I.A.A. di Napoli in data 21 gennaio 2022;

b) di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, collegato e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente in uno al Decreto del Presidente della Giunta della Regione AN, ove adottato, di nomina dei due consiglieri indicati da Unione Industriali per il settore Servizi alle Imprese in data 2 febbraio 2022

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da A.I.C.A.S.T. - Associazione Provinciale Industria, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo il 20/5/2022:

a) del decreto del Presidente della Giunta regionale della AN n. 58 del 20 aprile 2022 avente ad oggetto «Nomina dei consiglieri camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli ex art. 11 D.M. 156/2011» nella parte in cui “ ... DECRETA di nominare consiglieri della CCIAA di Napoli, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 156/11 ... f) il sig. IC MP, in rappresentanza nel Settore Servizi alle Imprese dell'Unione Industriali di Napoli; g) il sig. NO BR, in rappresentanza nel Settore Servizi alle Imprese dell'Unione Industriali di Napoli ....”; b) di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, collegato e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi delle ricorrenti.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione AN, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli, dell’Unione Industriale di Napoli - Confindustria Napoli e di C.L.A.A.I. – Associazione dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa della Provincia di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2022 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con decreto del 3 ottobre 2018 n. 152, il Presidente della Giunta Regionale della AN ha nominato i membri della CCIAA di Napoli ai sensi dell’art. 10 del d.m. 4 agosto 2011 n. 156.

In data 3 marzo 2021, la consigliere designata dalla Unione Industriali nel settore Trasporti e Spedizioni rassegnava le dimissioni unitamente ad altri tre consiglieri e la Direzione generale della Regione AN per lo sviluppo economico e le attività produttive (di seguito Direzione regionale), con nota (prot. n. 289949) del 31 maggio 2021, seguendo la procedura di cui all’art. 11 del predetto dm 156/2011, chiedeva all’Unione Industriali di fornire “entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della presente, le indicazioni necessarie ed indispensabili affinché la scrivente possa avviare il procedimento istruttorio in ordine alle designazioni in sostituzione dei componenti dimissionari”; con la stessa nota la Direzione rammentava a Unione Industriali che “… in mancanza di riscontro entro il predetto termine, la scrivente amministrazione provvederà secondo quanto previsto dall’art. 11 comma 4 del citato D.M. 156/2011 e ss.mm.ii.”

In data 17.06.2021 l’Unione Industriali, con la nota prot. 326681, trasmetteva quattro nominativi designati in sostituzione dei consiglieri dimissionari, ma le designazioni venivano considerate “tardive” rispetto al termine all’uopo prescritto dall’art. 11 del DM 156/2011. Sicché con due successive note (prot. 2021.0372853 e prot. 2021.0438689) rispettivamente del 14.07.2021 e del 03.09.2021 veniva comunicato e confermato l’avvio del procedimento di esclusione di Unione Industriali.

Quest’ultima, con ricorso n. 4224 del 2021, tempestivamente notificato all’amministrazione resistente e ai controinteressati indicati in epigrafe, impugnava i predetti provvedimenti, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

I. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 11 DM. 156/2011 E DELLA L. 580/1993 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 12 C. 6 DELLA LEGGE 580/2011- -ECCESSO DI POTERE- TRAVISAMENTO DEI FATTI-

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