TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2024-08-01, n. 202401239
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 01/08/2024
N. 01239/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01633/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1633 del 2023, proposto da
A D S e F M L, rappresentati e difesi dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro nel giudizio n. 313/17 depositato il 07.04.17 e notificato in formula esecutiva in data 19.05.17.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 il dott. I C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Rilevato che:
- con rituale ricorso a questo Tribunale, ex artt. 112 e ss. c.p.a., i sigg.ri A D S e F M L agiscono per ottenere l’esecuzione, da parte dell’amministrazione intimata, del decreto meglio indicato in epigrafe, nella parte in cui la condanna al pagamento di euro 4.200,00 per ciascuno oltre interessi dalla domanda al soddisfo nonché delle spese di lite, liquidate in € 450,00 oltre accessori.;
- ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge per l’accoglimento del ricorso, le parti ricorrenti avanzano, altresì, richiesta di nomina di un Commissario ad acta nell’ipotesi di perdurare del relativo inadempimento;
- il Ministero della Giustizia, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito;
- alla camera di consiglio del 10 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione;
DIRITTO
Considerato che:
- il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti;
- parte ricorrente ha inviato all’amministrazione resistente la richiesta di pagamento di cui all’art.