TAR Firenze, sez. I, sentenza 2015-02-12, n. 201500252

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2015-02-12, n. 201500252
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201500252
Data del deposito : 12 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01926/2014 REG.RIC.

N. 00252/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01926/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1926 del 2014, proposto da:
P A e N F, rappresentati e difesi dall'avv. A R M, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;

contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'esecuzione del giudicato

formatosi sul Decreto Rg. 833/09, Rep. n. 342/10, della Corte d'Appello di Firenze, Sez. Prima Civile, deciso il 22.01.2010 e depositato presso la Cancelleria in data 1.03.2010.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso che con il presente gravame, notificato il 14 novembre 2014 e depositato il 27 novembre 2014, i ricorrenti agiscono per l’esecuzione dell’epigrafato decreto della Corte di Appello di Firenze, divenuto definitivo, che ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento a loro favore della somma di € 1.166,00 ciascuno a titolo di equa riparazione per irragionevole durata del processo avanti la Corte dei Conti, oltre interessi legali dalla data della domanda e spese legali;

Considerato che:

- il titolo esecutivo è stato notificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze il 28 maggio 2013 e dunque il presente giudizio è instaurato nell'osservanza del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 conv. in legge 28 febbraio 1997, n. 30;

- il decreto é rimasto inottemperato e il ricorso merita quindi accoglimento;

Ritenuto pertanto di dichiarare, in accoglimento del ricorso, l'obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di disporre il pagamento delle somme dovute in ottemperanza alla decisione sopraindicata entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza, e di stabilire che in caso di ulteriore inadempimento provvederà, nei trenta giorni successivi in veste di commissario ad acta, il Capo del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze o un funzionario da lui delegato anche ai sensi dell’art. 14, comma 2, del sopramenzionato d.l. n. 669/1996, in base al quale l’esecuzione delle sentenze deve avvenire anche in caso di incapienza degli appositi capitoli di bilancio, attraverso l’utilizzo dell’istituto del pagamento in conto sospeso;

Ritenuto di respingere la richiesta di applicazione di una penalità per l’ulteriore ritardo nell’adempimento poiché questa si palesa, nel caso di specie, manifestamente iniqua in ragione della scarsa entità delle somme dovute dall’Amministrazione;

Ritenuto inoltre di condannare il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese del presente giudizio che vengono quantificate nella misura complessiva di € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, in ragione del valore della causa e della non particolare difficoltà delle questioni trattate;

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