TAR Milano, sez. I, ordinanza collegiale 2012-02-23, n. 201200608

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, ordinanza collegiale 2012-02-23, n. 201200608
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201200608
Data del deposito : 23 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02800/2008 REG.RIC.

N. 00608/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02800/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2800 del 2008, proposto da:


F A, A G, B P e C P, rappresentati e difesi dagli avv.ti E D S e B L B, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Piazza Mondatori, 4


contro

Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti P D V e V M, domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1;
Universita' degli Studi di Milano, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1

per l'accertamento:

del diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento economico aggiuntivo previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 517/99 sin dalla data della sua entrata in vigore, e comunque il trattamento di equiparazione alle corrispondenti figure di personale medico ospedaliero, secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 517/99 e dall’art. 102 del D.P.R. n. 382/80;

per l’annullamento:

della DGR n. 7538 del 27.6.2008, di approvazione dello schema di protocollo di intesa diretto ad individuare i criteri di riconoscimento del trattamento economico aggiuntivo di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 517/99;

del provvedimento con cui l’Università degli Studi di Milano ha approvato il medesimo protocollo;

per la condanna:

dell’Università degli Studi di Milano a corrispondere il trattamento economico accertato;

per il risarcimento dei danni ingiustamente subiti dagli odierni ricorrenti per effetto degli impugnati provvedimenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 65, comma 2 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lombardia e dell’Università degli Studi di Milano;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2012 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.


Rilevato:

che con la relazione trasmessa dall’Università degli Studi di Milano, in esecuzione della sentenza non definitiva n. 2207/11 di questa Sezione, non sono state specificate le singole componenti con il relativo importo per il calcolo del complessivo trattamento economico finalizzato all'espletamento dell’attività assistenziale da parte dei ricorrenti;

Ritenuto:

che appare necessario, al fine del decidere, acquisire dall’Università degli Studi di Milano una relazione integrativa ai chiarimenti precedentemente resi, entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

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