TAR Firenze, sez. II, sentenza 2021-02-15, n. 202100247
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Pubblicato il 15/02/2021
N. 00247/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00640/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 640 del 2020, proposto da
L &C. s.r.l. in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati G B, D I, A T e F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’avv. D I in Firenze, via de' Rondinelli 2;
contro
l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale - Livorno in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria
ex lege
in Firenze, via degli Arazzieri 4;
nei confronti
Compagnia Impresa Lavoratori Portuali (CILP) s.r.l. in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Bassano e Federico De Meo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il secondo in Firenze, via de' Pucci 4;
per l'annullamento
(a) dell'atto suppletivo di concessione demaniale 24 dicembre 2008, n. 46 del registro concessioni, con il quale l'Autorità Portuale di Livorno ha affidato in concessione alla Compagnia Impresa Lavoratori Portuali (CILP) s.r.l. aree del demanio marittimo nel Porto Commerciale del porto di Livorno per una durata di quindici anni, sino alla data del 31 dicembre 2024;
(b) dell'accordo sostitutivo di concessione demaniale 11 dicembre 1999, n. 21 del registro concessioni, recante concessione alla Compagnia Impresa Lavoratori Portuali s.r.l. di un'area di demanio portuale della superficie di mq 152.498 nell'area Porto Commerciale del porto di Livorno, allo scopo di mantenere e gestire un terminal per la movimentazione e la gestione integrata di prodotti forestali, contenitori e merci varie, per la durata di dieci anni;
(c) di ogni altro atto a quelli suindicati comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Compagnia Impresa Lavoratori Portuali (CILP) s.r.l. e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale - Livorno;
Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2021 il dott. A C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società L &C. s.r.l. (nel seguito: “L”) gestisce nel porto di Livorno un terminal per la ricezione, imbarco/sbarco, smistamento, movimentazione e deposito di contenitori e merci varie, utilizzando allo scopo un’area demaniale della superficie complessiva di mq. 84.083 situata presso la Darsena Uno, in forza di un accordo sostitutivo di concessione demaniale. A seguito di accesso è venuta a conoscenza dell’accordo sostitutivo di concessione demaniale 11 dicembre 1999, n. 21, con cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (nel seguito: “Autorità”) ha affidato in concessione alla Compagnia Impresa Lavoratori Portuali s.r.l. (nel seguito: “CILP”) un’area del demanio marittimo della superficie di mq 152.498 situata a tergo della Calata Alto Fondale nel Porto Commerciale del Porto di Livorno, finalizzata alla gestione di un terminal per la movimentazione e la gestione integrata di prodotti forestali, contenitori e merci varie, per la durata di dieci anni a decorrere dal 1° novembre 1999, nonchè dell’atto suppletivo di concessione demaniale 24 dicembre 2008, n. 46, con cui il citato titolo è stato novato estendendo di quindici anni l’originaria durata della concessione e rideterminando le aree in concessione, e prevedendo anche la costruzione di un nuovo magazzino per prodotti forestali entro l’area denominata M/K. Tale ultimo provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso, notificato il 2 luglio 2020 e depositato il 20 luglio 2020, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Si sono costituiti la CILP e l’Autorità chiedendo l’inammissibilità e, comunque, la reiezione del ricorso nel merito.
L’Autorità eccepisce inammissibilità per difetto di interesse e di legittimazione non avendo la ricorrente presentato domanda di concessione concorrente con quella della controinteressata, pur essendo stata quest’ultima pubblicata mediante affissione all’albo dell’ente e del Comune di Livorno dal 7 gennaio 2008 al 26 gennaio 2008. L’inammissibilità deriverebbe anche dal fatto che diversi atti deliberativi del Comitato Portuale, di approvazione dei piani d’impresa presentati dalla controinteressata e di assenso al rilascio delle concessioni, non sono stati impugnati.
Nel merito, replica puntualmente alle deduzioni della ricorrente.
La controinteressata eccepisce inammissibilità del ricorso per la mancata presentazione di un’istanza concorrente nella procedura conclusa con il provvedimento contestato, che comunque la ricorrente per le aree situate a tergo della Calata Alto Fondale e nel Porto commerciale non avrebbe potuto presentare relativamente ad operazioni di “movimentazione e gestione integrata di prodotti forestali, contenitori e merci varie”.
Eccepisce inoltre inammissibilità per la mancata impugnazione dei provvedimenti presupposti e improcedibilità perché l’accordo sostitutivo di concessione 11 dicembre 1999 ha esaurito gli effetti al 24 dicembre 2008.
Nel merito, replica alle deduzioni della ricorrente.
All’udienza del 3 febbraio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è inammissibile, come correttamente eccepito dalle controparti.
Questa Sezione, con sentenza 10 novembre 2020, n. 1392, ha stabilito che la legittimazione ad impugnare un provvedimento concessorio rilasciato a terzi sussiste se l’operatore economico ha partecipato alla procedura volta all’attribuzione del bene. La partecipazione alla procedura qualifica e trasforma l’interesse fattuale al generale rispetto della legalità e sussistente in capo a ciascun consociato, in interesse legittimo differenziato e qualificato mettendo il privato in condizione di dialogare con il potere pubblico e di influire sul suo esercizio.
La ricorrente, in memoria di replica, chiarisce che il ricorso intende far valere una pretesa non all’assegnazione delle stesse aree assentite in concessione alla CILP, ma al rispetto del principio di parità di trattamento degli operatori economici in ambito portuale. A maggior ragione, allora, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione poiché tale pretesa concreta un interesse non qualificato dal collegamento con un determinato bene della vita ma volto a garantire, in via generale e astratta, il rispetto della legalità da parte della pubblica amministrazione. Quest’ultima posizione insiste in capo ad ogni consociato e si risolve in un interesse di mero fatto, cui non può essere somministrata tutela giudiziaria.
L’interesse a controllare il corretto esercizio del potere pubblico non può risolversi in una verifica generalizzata sull’operato delle autorità;esso emerge dal novero dell’interesse di fatto trasformandosi in interesse legittimo e determinando così la legittimazione dell’operatore economico alla reazione giudiziaria, solo laddove quest’ultimo possa vantare una posizione sostanziale qualificata dal collegamento con un determinato bene della vita. Nel settore che qui interessa, tale posizione nasce nel momento in cui egli entra in contatto con altri operatori economici concorrenti in ordine a un determinato quid poiché in tale momento assume la titolarità di una posizione qualificata al rispetto della legge da parte dell’Autorità preposta alla vigilanza e regolazione. Non può invece essere tutelato un generico interesse al rispetto della legalità da parte dell’amministrazione laddove questo si presenti in forma astratta e senza collegamento con una determinata fattispecie involgente un bene della vita poiché in tal caso, ed è quello in esame, non viene dedotta in giudizio la lesione ad alcuna posizione tutelata giuridicamente ma solo ad un interesse generale proprio dell’intera collettività, non differenziato né qualificato normativamente. Si tratta quindi di un interesse di mero fatto insuscettibile di giuridica tutela.
La sentenza di questa Sezione 10 novembre 2020, n. 1391, citata in replica dalla ricorrente non è pertinente al caso di specie poiché in quella sede si discuteva circa lo svolgimento da parte di un operatore economico (l’odierna ricorrente) di attività compatibile con lo scopo della concessione assentita, ciò che, nella tesi della ricorrente, avrebbe richiesto una nuova pubblicazione. Oggetto di controversia era cioè una omessa pubblicazione asseritamente obbligatoria.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Le spese processuali vengono tuttavia compensate per la novità della questione affrontata.