TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-01-08, n. 202400178
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Testo completo
Pubblicato il 08/01/2024
N. 00178/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05017/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5017 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Casertano, Pasquale Di Nardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Casertano in Napoli, via F. Coletta n.12;
contro
Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della nota U.T.G. di Napoli del 6.10.2020 recante diniego di riesame del divieto a detenere armi e munizioni;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1/4/2021:
degli atti recanti divieto detenzione armi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2023 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- L’odierno ricorrente ha dedotto in fatto:
di essere stato titolare del porto di fucile per uso caccia sin dall'anno 1970, avendo conseguito l'ultimo rinnovo in data 05.10.2008 atteso che, dapprima il Questore di Napoli gli aveva denegato l’ulteriore rinnovo/rilascio del titolo e, successivamente, con il decreto n. 15563/12 del 22.1.2010, il Prefetto di Napoli gli aveva vietato la detenzione delle armi possedute;
in data 13.11.2019, ritenendo che l’unico elemento addotto dai suindicati organi a sostegno dei menzionati provvedimenti fosse costituito dal processo instauratosi a seguito del suo rinvio a giudizio quale imputato nel procedimento n. 22723/09 RGNR e NR 554/11 RG Trib. per il delitto previsto dall’art. 588 c.p., aveva trasmesso alla Prefettura di Napoli la sentenza n. 9680/16 del 31.5.2016, di assoluzione dalla predetta imputazione, contestualmente istando per il riesame del decreto prefettizio precedentemente notificatogli;
tuttavia, in data 6.10.2020, gli era stato notificato il decreto n. 277845, emesso in pari data, con cui l’UTG di Napoli aveva respinto l’istanza di riesame, confermando la persistenza delle ragioni poste a fondamento del revocando provvedimento interdittivo precedentemente adottato, stante l’asserita assoluta mancanza degli elementi per disporre la revoca del decreto del 22.1.2010.
Avverso il predetto atto di conferma è insorto l’odierno ricorrente deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 39 del R.D. 18.6.1931 n. 773, dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241 nonché per carenza di motivazione e per difetto di istruttoria.
In sintesi, ha dedotto che la resistente amministrazione non aveva affatto considerato come l’unico fattore ostativo al rinnovo della licenza, peraltro costituente la ragione fondativa dell’adottato provvedimento interdittivo, fosse venuto meno, atteso che, con la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 9680/2016, era stato assolto dall’imputazione per il reato di cui all’art. 588 c.p., peraltro relativa ad una vicenda avvenuta nell’anno 2009. L’amministrazione, dunque, non aveva compiutamente considerato tale sopravvenienza che, in ragione della sua portata assorbente, aveva del tutto eliso il giudizio di pericolosità sociale da cui era stato attinto.
Si è costituita la resistente amministrazione insistendo per l’integrale reiezione del proposto ricorso.
Con gravame aggiuntivo depositato in data 21.4.2021, il ricorrente ha impugnato la nota dell’U.T.G. di Napoli, Area III Quater, n. prot. 26248 del 26.1.2021, depositata nel presente giudizio, con cui la Prefettura di Napoli ha evidenziato il coinvolgimento del ricorrente in altri episodi sfociati in procedimenti penali attestanti la persistenza del giudizio di inaffidabilità precedentemente formulato, come tale ostativo al nuovo rilascio del titolo richiesto.
Denegata la tutela cautelare con ordinanza collegiale n. 734/2021, all’esito dell’udienza pubblica del 5 dicembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il gravame principale, unitamente a quello aggiuntivo, è infondato per le ragioni di seguito esposte.
3.- L’istante, con le censure articolate in entrambi i proposti gravami, ha sostanzialmente lamentato l’insufficienza delle circostanze di fatto poste alla base della prognosi di non affidabilità cui l’Amministrazione è nuovamente pervenuta in sede di delibazione della presentata istanza di riesame non avendo quest’ultima, a suo avviso, tenuto debitamente conto della sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di