TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2018-11-07, n. 201800316
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Testo completo
Pubblicato il 07/11/2018
N. 00316/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00161/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 161 del 2017, proposto da
SynBiZ Sas di B K, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati D S e D R E, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Burkard Zozin in Bolzano, corso Italia 23;
contro
Comune di Bolzano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G A, A M, L P e B M G, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Bolzano, vicolo Gumer 7;
per l'annullamento
1) del provvedimento di rigetto della domanda di concessione edilizia a firma del Vice-Sindaco di Bolzano, dott. C B, prot. n. 2016-482-0 dd. 18/04/2017 con oggetto “Progetto Parco Aziendale SynBiZ, via Macello Bolzano” (“Projekt Gewerbepark SynBiZ, Schlachthofstrasse Bozen”), notificata via PEC in data 21/04/2017;
2) della presupposta comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda prot. n. 19227 dd. 10/02/2017;
3) del presupposto parere negativo della Commissione edilizia comunale dd. 08/02/2017;
e di ogni ulteriore atto richiamato, presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2018 il Cons. T D G e uditi per le parti i difensori: avv. A. Telser, in sostituzione dell’avv. D. R. Ellecosta; avv. D. Schramm per la parte ricorrente; avv. G. Agostini per il Comune di Bolzano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente SynBiZ S.a.s. di B K impugna, unitamente agli altri atti indicati in epigrafe, il provvedimento dd. 18.04.2017 con il quale il vice Sindaco di Bolzano ha denegato il rilascio della concessione edilizia avente ad oggetto “Progetto Parco Aziendale SynBiZ, via Macello Bolzano” (“Projekt Gewerbepark SynBiZ, Schlachthofstrasse Bozen”).
A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi d’impugnazione:
1) Violazione e/o errata applicazione dell’art. 127 l.p. 13/1997 e della delibera della Giunta provinciale n. 964/2014 (direttiva di applicazione del “bonus energia”); Eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria;
2) In subordine: Violazione e/o errata applicazione dell’art. 127 l.p. 13/1997 e della delibera GP 964/2014; Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errata interpretazione della sentenza TRGA Bolzano n. 297/2015 e 287/2015; Eccesso di potere per difetto di motivazione;
3) In ulteriore subordine: Eccesso di potere per palese contraddittorietà fra gli atti della medesima pubblica amministrazione.
Si è costituito in giudizio il Comune di Bolzano chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.
Alla pubblica udienza del 7.3.2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Per migliore comprensione della vicenda, che riguarda il diniego dell’attribuzione del c.d. bonus cubatura al progetto edilizio con standard di prestazione energetica “Casa – Clima A” presentato in data 23.12.2016 dalla ricorrente SynBiZ S.a.s., si rende opportuno riassumere l’intera vicenda di cui è causa.
Nell’anno 2009 la società Begal S.a.s. di B K, quale proprietaria all’epoca delle p.ed. 1735, 1737, 1662, 2649, p.f. 279/1, 279/2 e 2764 CC Dodiciville, presentava un progetto per la realizzazione del c.d. parco aziendale SynBiZ con standard “casa clima B” ed un bonus di cubatura del 5%, per una cubatura complessiva di 41.637 m³ (doc. n. 10 del Comune).
Nella seduta del 16.9.2009 la commissione edilizia comunale esprimeva un parere favorevole “condizionato”, a causa sia della riscontrata carenza documentale, sia di un contrasto con il piano di attuazione approvato, consistente in uno scostamento dalle linee di massima edificazione previste dal piano di attuazione per l’edificazione posta ai livelli più alti.
Nel relativo verbale di seduta veniva infatti espressamente dato atto che “la Commissione pur esprimendo un parere favorevole al progetto presentato ritiene che la relativa concessione edilizia potrà essere rilasciata esclusivamente dopo l’approvazione della variante non sostanziale al piano