TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2018-11-07, n. 201800316

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2018-11-07, n. 201800316
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201800316
Data del deposito : 7 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/11/2018

N. 00316/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00161/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 161 del 2017, proposto da
SynBiZ Sas di B K, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati D S e D R E, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Burkard Zozin in Bolzano, corso Italia 23;

contro

Comune di Bolzano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G A, A M, L P e B M G, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Bolzano, vicolo Gumer 7;

per l'annullamento

1) del provvedimento di rigetto della domanda di concessione edilizia a firma del Vice-Sindaco di Bolzano, dott. C B, prot. n. 2016-482-0 dd. 18/04/2017 con oggetto “Progetto Parco Aziendale SynBiZ, via Macello Bolzano” (“Projekt Gewerbepark SynBiZ, Schlachthofstrasse Bozen”), notificata via PEC in data 21/04/2017;

2) della presupposta comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda prot. n. 19227 dd. 10/02/2017;

3) del presupposto parere negativo della Commissione edilizia comunale dd. 08/02/2017;

e di ogni ulteriore atto richiamato, presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed esecutivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2018 il Cons. T D G e uditi per le parti i difensori: avv. A. Telser, in sostituzione dell’avv. D. R. Ellecosta;
avv. D. Schramm per la parte ricorrente;
avv. G. Agostini per il Comune di Bolzano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente SynBiZ S.a.s. di B K impugna, unitamente agli altri atti indicati in epigrafe, il provvedimento dd. 18.04.2017 con il quale il vice Sindaco di Bolzano ha denegato il rilascio della concessione edilizia avente ad oggetto “Progetto Parco Aziendale SynBiZ, via Macello Bolzano” (“Projekt Gewerbepark SynBiZ, Schlachthofstrasse Bozen”).

A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi d’impugnazione:

1) Violazione e/o errata applicazione dell’art. 127 l.p. 13/1997 e della delibera della Giunta provinciale n. 964/2014 (direttiva di applicazione del “bonus energia”);
Eccesso di potere per travisamento e difetto di istruttoria;

2) In subordine: Violazione e/o errata applicazione dell’art. 127 l.p. 13/1997 e della delibera GP 964/2014;
Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed errata interpretazione della sentenza

TRGA

Bolzano n. 297/2015 e 287/2015;
Eccesso di potere per difetto di motivazione;

3) In ulteriore subordine: Eccesso di potere per palese contraddittorietà fra gli atti della medesima pubblica amministrazione.

Si è costituito in giudizio il Comune di Bolzano chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.

Alla pubblica udienza del 7.3.2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Per migliore comprensione della vicenda, che riguarda il diniego dell’attribuzione del c.d. bonus cubatura al progetto edilizio con standard di prestazione energetica “Casa – Clima A” presentato in data 23.12.2016 dalla ricorrente SynBiZ S.a.s., si rende opportuno riassumere l’intera vicenda di cui è causa.

Nell’anno 2009 la società Begal S.a.s. di B K, quale proprietaria all’epoca delle p.ed. 1735, 1737, 1662, 2649, p.f. 279/1, 279/2 e 2764 CC Dodiciville, presentava un progetto per la realizzazione del c.d. parco aziendale SynBiZ con standard “casa clima B” ed un bonus di cubatura del 5%, per una cubatura complessiva di 41.637 m³ (doc. n. 10 del Comune).

Nella seduta del 16.9.2009 la commissione edilizia comunale esprimeva un parere favorevole “condizionato”, a causa sia della riscontrata carenza documentale, sia di un contrasto con il piano di attuazione approvato, consistente in uno scostamento dalle linee di massima edificazione previste dal piano di attuazione per l’edificazione posta ai livelli più alti.

Nel relativo verbale di seduta veniva infatti espressamente dato atto che “la Commissione pur esprimendo un parere favorevole al progetto presentato ritiene che la relativa concessione edilizia potrà essere rilasciata esclusivamente dopo l’approvazione della variante non sostanziale al piano di attuazione che dovrà essere predisposta per eliminare tale incongruità” (doc. n. 8 della ricorrente).

L’istante provvedeva pertanto a produrre della documentazione progettuale integrativa, e, successivamente, sempre su richiesta della commissione edilizia comunale, produceva un nuovo calcolo volumetrico dal quale la cubatura complessiva dell’edificio risultava essere stata ridotta a 33.999,06 m³ (doc. nn. 18 e 19 del Comune).

Nel frattempo, a seguito di fusione, in data 23.12.2009 la società Begal S.a.s. veniva cancellata dal Registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bolzano a seguito di fusione per incorporazione nella SynBiZ S.a.s. di B K (doc. nn. 1 e 2 della ricorrente).

La pratica edilizia di cui sopra non giungeva a conclusione.

A distanza di alcuni anni, in data 20.4.2016 la SynBiz S.a.s. chiedeva al Comune di riattivare la pratica edilizia di cui al progetto del 2009, producendo un nuovo progetto con caratteristiche standard di “Casa - Clima A” al fine di poter mantenere il bonus cubatura del 5% (doc. nn. 9 e 10 della ricorrente).

La suddetta domanda veniva esaminata dalla commissione edilizia che, nella seduta del 18.5.2016, rilasciava il seguente parere parzialmente favorevole: “Wie im Gutachten des Amtes für Infrastrukturen angegeben, müssen vor dem Ausstellen der Baukonzession, mit dem Amt für Infrastrukturen und der SEAB, die Anschlusspunkte an das öffentliche Leitungsnetz festgelegt werden” (doc. n. 11 della ricorrente).

Con lettera dd. 31.5.2016 il Comune comunicava anche il ricalcolo dei contributi di concessione, ammontante ad euro 104.672,89 (doc. n. 12 della ricorrente).

Con nota dd. 21.12.2016 la SynbiZ S.a.s. comunicava però di voler ritirare il progetto per sostituirlo con uno nuovo al fine di poter conseguire il bonus cubatura (“Der Unterfertigte, Dr. K B, bittet um die Rückziehung des eingereichten und bereits genehmigten Einreichprojektes Gewerbepark SynBiz, Schlachthofstrasse, Bozen” und Ersetzung desselben mit dem neuen Projekt zur Erlangung des Kubaturbonus” - doc. n. 25 del Comune).

Anche questa volta la pratica edilizia non veniva portata a conclusione.

Da ultimo, in data 23.12.2016 la Synbiz AG presentava un progetto per la realizzazione del “Parco produttivo SynbiZ” sulle p.f. 279/1, 279/2, 279/4, 279/5, 2536/14, 2620/14, 2764 e p.ed. 1734, 1735, 1737, 1662, 2649, 4181 CC. Dodiciville, costituenti i lotti 5 e 6 del comparto “A” della “zona produttiva di interesse comunale D2, Piani di Bolzano, via Macello – via Mayr Nusser” (doc. nn. 13-15).

Il progetto prevedeva la costruzione di un complesso edilizio, composto di 11 piani e 3 interrati con un’altezza massima di 42 m, da realizzarsi in standard “casa - clima A”, avente una cubatura complessiva di progetto di 47.076,70 m³, di cui 6.140 m³ riconducibile al bonus energia del 15% per interventi di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 964/14 (doc. n. 14 della ricorrente).

Il tutto su una superficie coperta di 3.469,26 m² (doc. nn. 2 – 5 del Comune).

Con lettera dd. 10.2.2017 il Comune di Bolzano comunicava alla società istante il parere negativo della Commissione edilizia comunale, che così si era espressa: “La cubatura di progetto dovrà essere ridotta entro il limite imposto dal piano di attuazione, in conformità alla sentenza del TRGA nr. 297/2015 che non ammette bonus cubatura nel caso non sia previsto dal piano di attuazione”.

Pertanto, con lettera dd. 10.2.2017 il direttore dell’ufficio Gestione del Territorio comunicava alla società richiedente che l’istanza non poteva essere accolta sul rilievo che “die Kubatur muss, in Übereinstimmung mit dem Urteil Nr. 297/2015 des Verwaltungsgerichtes, welches feststellt, dass kein Kubaturbonus gewährt werden kann, wenn er nicht vom Durchführungsplan vorgesehen ist, auf das im Durchführungsplan vorgesehene Volumen reduziert werden“ (doc. n. 16 della ricorrente).

A tal riguardo parte ricorrente non presentava osservazioni.

Al termine del relativo iter amministrativo il Comune emanava il provvedimento di rigetto dd. 18.4.2017 (doc. n. 17 della ricorrente), che è oggetto d’impugnazione con il presente ricorso.

Terminato il breve excursus riepilogativo, si può ora procedere all’esame di merito.

La ricorrente SynBiZ S.a.s. lamenta sia violazione e/o errata applicazione dell’art. 127 della L.P. n. 13/1997 e della delibera della Giunta provinciale n. 964/2014, riguardanti l’attribuzione del c.d. bonus energia in edilizia, sia eccesso di potere sotto vari profili.

Le censure sono infondate.

Si premette che le direttive 2010/31/UE e 2009/28/CE sulla “prestazione energetica nell'edilizia” sono state recepite nell’ordinamento provinciale con l’art. 127 della legge provinciale 11.8.1997, n. 13, cui ha fatto seguito la delibera n. 964/2014 della Giunta provinciale, recante “Direttive di applicazione del "bonus energia" ai sensi dell'articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche”.

L’impugnato provvedimento dd. 10.2.2017, con il quale il vice sindaco di Bolzano ha denegato il rilascio della concessione edilizia richiesto dalla ricorrente SynBiZ S.a.s. per la realizzazione del “Gewerbepark SynBiZ, Schlachthofstrasse, Bozen” in zona produttiva con piano di recupero, si fonda sul parere negativo espresso dalla Commissione edilizia comunale che, nella seduta dell’8.2.2017, ha osservato che: “die Kubatur muss, in Übereinstimmung mit dem Urteil Nr. 297/2015 des Verwaltungsgerichtes, welches feststellt, dass kein Kubaturbonus gewährt werden kann, wenn er nicht vom Durchführungsplan vorgesehen ist, auf das im Durchführungsplan vorgesehene Volumen reduziert werden“.

In altri termini, il suddetto diniego viene motivato sul presupposto che il piano di attuazione della zona produttiva nel cui ambito è destinato a sorgere il “Gewerbepark SynBiZ” non prevede l’applicazione del c.d. bonus cubatura.

L’assunto è contestato dalla ricorrente società, che richiama a proprio favore sia l’art. 3 delle norme di attuazione al piano di recupero laddove stabilisce che “Per la definizione degli indici urbanistici ed edilizi valgono le norme di attuazione al PUC”, sia l’art. 23 delle norme di attuazione al puc, deducendo che “le norme di attuazione al puc non dispongono nulla con riferimento alla cubatura ammissibile, ma rinviano espressamente alla normativa provinciale vigente in materia e pertanto implicitamente anche all’art. 127 LUP ed alle direttive della Giunta provinciale n. 964/2014 che pertanto devono trovare applicazione al progetto in discussione”.

A sostegno della propria tesi la ricorrente richiama anche la lettera dd. 17.9.2009, all’epoca indirizzata alla Begal S.a.s. di K B &
Co., con la quale il Comune, nel comunicare il parere favorevole della Commissione edilizia comunale al primo progetto dell’anno 2009, che già prevedeva l’applicazione del bonus cubatura del 5% previsto per lo standard “Casa - Clima B”, aveva affermato che “Il progetto definitivo presentato ricalca in maniera sostanzialmente conforme la proposta edilizia a suo tempo allegata alla variante al piano di attuazione già approvata anche dalla presente commissione” (doc. n. 8 della ricorrente).

Contesta, infine, il richiamo, contenuto nella motivazione dell’impugnato provvedimento, alla sentenza 2.10.2015, n. 297 di questo Tribunale, sostenendo la non conferenza della stessa al caso in esame.

Osserva il Collegio che, se è pur vero che il piano di attuazione della zona produttiva di interesse comunale D2 (Piani di Bolzano, Comparto “A”) contenga all’art. 1, comma 2 un generico richiamo alle norme di attuazione PUC, la ricorrente trascura di evidenziare che la stessa disposizione specifica che le norme di attuazione al puc vanno integrate dalla disciplina del piano di attuazione (testualmente: “Tale zona è inoltre disciplinata dalle norme di attuazione al P.U.C. – zona di interesse comunale di espansione D2 – art. 42 integrate dalle presenti norme di attuazione come di seguito specificate …”) e che il successivo art. 3 sancisce la vincolatività delle indicazioni contenute nel “piano normativo”, che stabilisce per il lotto 5 + 6 una cubatura urbanistica massima di m³ 40.936,26 (doc. n. 9 del Comune).

La mancanza tra i parametri urbanistici elencati nel puc dell’indicazione della cubatura massima ammissibile per i lotti in questione non consente dunque di poter condividere le conclusioni cui perviene la ricorrente nel sostenere l’applicabilità al caso di specie dell’art. 127 LUP e delle direttive di applicazione del "bonus energia" di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 964/2014.

A differenza della fattispecie in cui le previsioni del puc si attuano direttamente attraverso il rilascio della concessione edilizia, l’esistenza di una “pianificazione intermedia” e, dunque, di un piano di attuazione e/o di recupero (come nel caso di specie), comporta il rigoroso rispetto delle previsioni in esso contenute.

Infatti, la pianificazione intermedia si basa sul progetto edilizio di massima sotteso al piano di attuazione;
piano di attuazione che, per obbligo di legge, comprende il piano planivolumetrico al quale è demandata la funzione di fissare i dettagli volumetrici e la tipologia dell’intervento edilizio ammessi sul lotto.

Da un tanto consegue che soltanto una modifica sostanziale della pianificazione di dettaglio potrebbe consentire una modifica delle previsioni in essa contenute, ivi compreso l’eventuale aumento del carico urbanistico dovuto all’applicazione dell’istituto del c.d. bonus cubatura.

Né ad una diversa conclusione possono condurre i richiamati precedenti pareri della Commissione edilizia comunale del 16.9.2009 e del 18.5.2016, atteso che, per un verso, essi riguardavano progetti aventi una volumetria inferiore, e che, per altro verso, i relativi procedimenti amministrativi non sono mai giunti a conclusione, sicché non esistono provvedimenti amministrativi che abbiano in passato concesso la realizzazione di ulteriore cubatura a titolo di bonus energia, in aggiunta a quella prevista dal piano normativo.

Si può a tal riguardo evidenziare che il parere espresso dalla Commissione edilizia comunale nell’anno 2009 riguardava un progetto avente la (minore) cubatura di m³ 41.637. Peraltro, in tale sede la suddetta Commissione ha rilevato la non conformità dello stesso alle previsioni del piano di attuazione, con conseguente necessità di operare una previa modifica dello strumento attuativo, modifica che poi di fatto è stata superata con una ulteriore riduzione della cubatura a m³ 33.999,06.

Il secondo parere, espresso dalla Commissione edilizia nell’anno 2016, ha invece ritenuto approvabile un progetto con cubatura inferiore a quella prevista nel piano (m³ 40.936,26).

Alla luce di quanto sopra non si ravvisa né la lamentata violazione e/o falsa applicazione di legge in riferimento all’art. 127 della L.P. n. 13/1997 ed alla delibera della Giunta provinciale n. 964/2014, riguardanti la disciplina del c.d. bonus cubatura, né alcuna significativa contraddittorietà nell’agire del Comune che possa far ravvisare il prospettato vizio di eccesso di potere.

Per quanto attiene alle deduzioni della ricorrente in ordine all’asserita non conferenza al caso di specie delle statuizioni contenute nella sentenza n. 297/2015 di questo Tribunale, richiamata dal Comune nell’impugnato provvedimento, va osservato che, invero, in entrambi i casi, il punto focale della questione di diritto consiste nello stabilire se l’incentivo c.d. bonus cubatura, previsto dall’art. 127 della L.P. n. 13/1997 per gli interventi edilizi conformi a determinati standard energetici, spetti sempre e comunque, anche in deroga agli strumenti urbanistici approvati.

Il richiamo alla citata sentenza n. 297/2015 non appare pertanto inconferente, nella sostanza, al caso di specie.

In conclusione, il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna alle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo.

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