TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 2016-01-25, n. 201600252

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 2016-01-25, n. 201600252
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201600252
Data del deposito : 25 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02862/2015 REG.RIC.

N. 00252/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02862/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2862 del 2015, proposto da:
Olympus Italia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. P F, G F B e A P, con domicilio eletto in Salerno, via P. De Granita n. 2, presso l’avv. Bifulco;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Salerno, rappresentata e difesa dall'avv. W R, con domicilio eletto in Salerno, via Nizza n. 146;

nei confronti di

Riab Endomedica s.p.a.;

per l'annullamento

del provvedimento di aggiudicazione provvisoria disposta dalla A.S.L. Salerno relativamente alla procedura aperta per l'affidamento del "noleggio operativo quinquennale di attrezzature di endoscopia diagnostica”, di tutti gli atti connessi e presupposti


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2016 il dott. E F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Ritenuta la non fondatezza della censura con la quale viene dedotto che l’aggiudicataria provvisoria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, attesa la non conformità della relativa offerta tecnica alle prescrizioni della lex specialis , non avendo essa offerto il videocolonscopio ad alta definizione pediatrico, essendo il diametro del tubo di inserzione di quello offerto dalla controinteressata maggiore degli 11.5 mm previsti dal capitolato speciale, ovvero pari a 12 mm., quindi conforme ai requisiti previsti per il diverso videocolonscopio per adulti;

Evidenziato infatti, in primo luogo, che la corrispondenza del diametro del tubo di inserzione del videocolonscopio pediatrico offerto dall’aggiudicataria provvisoria a quello del medesimo strumento destinato ad essere utilizzato per gli adulti non depone necessariamente nel senso della incompletezza della relativa offerta, nel senso della mancanza in essa del videocolonscopio pediatrico, ma soltanto nel senso della non conformità del videocolonscopio pediatrico, comunque offerto dall’aggiudicataria provvisoria, alle corrispondenti indicazioni dimensionali del capitolato speciale di appalto;

Rilevato altresì che la suddetta difformità non è suscettibile di determinare sic et simpliciter , come preteso dalla parte ricorrente, l’esclusione dell’impresa offerente, ove si consideri che lo stesso capitolato speciale dispone (cfr. pag. 5) che “tutte le misure relative ai diametri dei tubi di inserzione e canali operativi, agli angoli di visione e all’angolazione dei movimenti sono da considerarsi indicative. Saranno valutate ai fini delle applicazioni diagnostico-terapeutiche”;

Evidenziato altresì che la parte ricorrente non contesta (nemmeno sotto il profilo della carenza motivazionale) la correttezza della valutazione che deve ritenersi essere stata effettuata al riguardo, sebbene implicitamente, dalla stazione appaltante, né comunque dimostra l’inutilizzabilità, agli effetti diagnostico-terapeutici, del videocolonscopio pediatrico offerto dall’aggiudicataria provvisoria, tenuto anche conto del minimo scarto sussistente tra il diametro del tubo di inserzione dello stesso, pari come si è visto a 12 mm., e quello massimo raccomandato dall’ASGE (cfr. all. 10 del ricorso), pari a 11.8 mm;

Ritenuta l’infondatezza della censura intesa a lamentare che l’offerta tecnica dell’impresa aggiudicataria provvisoria era carente della documentazione relativa alla descrizione del servizio di assistenza tecnica ed alla garanzia full risk , inserita per errore nella busta concernente l’offerta economica, e l’illegittimità del soccorso istruttorio prestato dalla stazione appaltante, la quale ha consentito al suddetto concorrente di integrare l’offerta tecnica mediante la produzione dei suddetti documenti, originariamente ad essa non allegati;

Rilevato infatti che l’integrazione documentale consentita dalla stazione appaltante all’aggiudicataria provvisoria si inscrive correttamente nel perimetro applicativo del cd. soccorso istruttorio, quale contemplato dalle vigenti disposizioni, in considerazione delle seguenti circostanze: 1) mancata previsione espressa, ad opera della lex specialis , della sanzione di esclusione nell’ipotesi di inserimento dei suddetti documenti nella busta relativa all’offerta economica e non in quella concernente l’offerta tecnica;
2) avvenuta produzione ad origine , da parte dell’impresa aggiudicataria, dei suddetti documenti, sebbene all’interno della busta concernente l’offerta economica e non, come previsto dalla lex specialis , quella tecnica;
3) non ravvisabilità di alcun effetto pregiudizievole per la par condicio , la trasparenza e l’imparzialità caratterizzanti il procedimento di gara, in conseguenza dell’errore commesso dall’impresa aggiudicataria;

Ritenuta l’infondatezza della censura intesa a lamentare che la commissione di gara avrebbe illegittimamente introdotto, in relazione al sub-criterio di valutazione “caratteristiche tecniche delle apparecchiature”, ulteriori n. 14 sub-criteri non previsti dalla lex specialis e, con riferimento al sub-criterio “caratteristiche di ergonomicità e praticità nell’utilizzo”, ulteriori n. 2 sub-criteri non contemplati dalla disciplina di gara;

Evidenziato infatti che gli ulteriori sub-criteri elaborati dalla commissione di gara non hanno innovato né integrato quelli prefissati dalla lex specialis , risultando essi semplicemente funzionali ad una migliore articolazione dei coefficienti da attribuire alle offerte tecniche dei concorrenti, con riferimento a ciascuna delle apparecchiature offerte (relativamente al sub-criterio di valutazione “caratteristiche tecniche delle apparecchiature”) e con riferimento alle due componenti principali delle stesse, ovvero all’“elettronica” ed alle “sonde” (relativamente al sub-criterio “caratteristiche di ergonomicità e praticità nell’utilizzo”), a tutto vantaggio della maggiore intelligibilità delle ragioni della valutazione e, quindi, della trasparenza della stessa;

Ritenuta invece l’inammissibilità della censura con la quale la parte ricorrente lamenta la difformità dei criteri di calcolo applicati dalla commissione di gara ai fini dell’attribuzione del punteggio alle offerte tecniche della stessa e dell’aggiudicataria provvisoria;

Premesso che, in base al capitolato speciale di appalto, la commissione avrebbe dovuto attribuire a ciascun sub-criterio un coefficiente sulla scorta della griglia di valutazione da essa indicata, procedendo poi a moltiplicare ciascun coefficiente “per il valore rappresentato dal peso/punteggio previsto per quello stesso criterio dalla stazione appaltante” (cfr. pag. 6 del capitolato);

Rilevato che effettivamente, relativamente al sub-criterio di valutazione “caratteristiche tecniche delle apparecchiature”, la commissione di gara, che con riguardo all’offerta dell’aggiudicataria provvisoria ha correttamente attribuito il coefficiente complessivo 1 (quale risultante della media dei coefficienti attribuiti per ciascuno dei 14 sub-criteri da essa individuati) ed il conseguente punteggio complessivo di 15, ha invece attribuito all’offerta tecnica della ricorrente principale un punteggio complessivo, pari a 10, che non è la risultante della moltiplicazione del valore previsto dalla lex specialis per il suddetto sub-criterio, pari a 15, ed il coefficiente medio attribuito ai 14 sub-criteri elaborati dalla stazione appaltante, pari a 0,71, mentre avrebbe dovuto attribuire, sulla base della formula prevista dal capitolato speciale, il punteggio complessivo di 10,71;

Rilevato altresì che, relativamente al sub-criterio di valutazione “caratteristiche di ergonomicità e praticità nell’utilizzo”, la commissione di gara, che relativamente all’offerta dell’aggiudicataria provvisoria ha attribuito il coefficiente 1, quale risultante della media dei coefficienti attribuiti per ciascuno dei 2 sub-criteri da essa individuati, ed il conseguente punteggio complessivo pari a 4, ha invece attribuito all’offerta tecnica della ricorrente principale un punteggio complessivo, pari a 1,50, che non è la risultante della moltiplicazione del valore previsto dalla lex specialis per il suddetto sub-criterio, pari a 4, ed il coefficiente medio attribuito ai 2 sub-criteri elaborati dalla stazione appaltante, pari a 0,75, mentre avrebbe dovuto attribuire, sulla base del criterio di calcolo stabilito dal capitolato speciale, il punteggio complessivo di 3;

Rilevato tuttavia che, anche qualora la commissione avesse attribuito i punteggi corretti in corrispondenza dei predetti sub-criteri, non sarebbe cambiato il risultato complessivo, ai fini della collocazione della ricorrente nella graduatoria conclusiva, risultando essi comunque inferiori ai corrispondenti punteggi conseguiti dall’aggiudicataria provvisoria, con la conseguente insussistenza di alcun interesse della parte ricorrente all’accoglimento della suddetta censura;

Ritenuta l’infondatezza della censura intesa a lamentare che la commissione di gara ha effettuato la valutazione delle offerte tecniche, con riferimento al sub-criterio “caratteristiche di ergonomicità e praticità nell’utilizzo”, senza procedere ad alcuna prova pratica, non essendo dimostrata l’impossibilità di valutare i suddetti aspetti delle apparecchiature sulla scorta dei dati tecnici delle stesse e della conoscenza che delle medesime apparecchiature presumibilmente avevano i componenti esperti del seggio di gara;

Ritenuta l’infondatezza della censura con la quale viene lamentato che la commissione di gara, relativamente al sub-criterio “valutazione dell’intera gamma di videoendoscopi utilizzabili”, avrebbe considerato solo le “sonde”: non è invero dimostrato che il riferimento alle “sonde” non abbia carattere meramente esemplificativo (indicando, mediante la menzione di una sua parte, lo strumento nella sua interezza, come lascia pensare il fatto che esso è riportato in corrispondenza della voce “apparecchiatura”) e non effettivamente limitativo dell’oggetto della valutazione operata dalla commissione di gara;

Ritenuta l’infondatezza della censura intesa a lamentare l’illogicità del punteggio attribuito all’offerta dell’aggiudicataria provvisoria in relazione al videocolonscopio pediatrico ed al servizio di assistenza tecnica, in quanto incentrata sulle carenze in precedenza lamentate, alle ragioni della cui infondatezza, poc’anzi esposte, può quindi rinviarsi;

Ritenuta l’infondatezza della censura con la quale viene dedotto che gli strumenti offerti dalla ricorrente principale sono corredati del “canale water jet supplementare”, a differenza di quanto ritenuto dalla commissione di gara, non essendo dimostrato che il suddetto errore abbia influito in maniera significativa, quanto in particolare ai punteggi complessivi attribuiti alle offerte tecniche, sulla graduatoria elaborata a conclusione del procedimento di gara;

Ritenuto in conclusione che il ricorso debba essere respinto siccome infondato, mentre può prescindersi dalla disamina delle eccezioni di inammissibilità formulate dall’amministrazione resistente;

Ritenuta la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio, attesa la complessità dell’oggetto della controversia;

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