TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2024-09-10, n. 202401646

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2024-09-10, n. 202401646
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202401646
Data del deposito : 10 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/09/2024

N. 01646/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01130/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1130 del 2024, proposto da
Fly Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato O A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pontecagnano Faiano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

dell’ordinanza di demolizione n. 17/2024 e dell’ordinanza di cessazione attività commerciale n. 46/2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pontecagnano Faiano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2024 la dott.ssa L Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso si impugnano l’ordinanza di demolizione n. 17/2024 e l’ordinanza di cessazione dell’attività commerciale n. 46/2024 emesse dal Comune di Pontecagnano Faiano.

Deduce la società ricorrente di avere in gestione un impianto di distribuzione di carburanti con annessi servizi e attività complementari quali servizi igienici, bar e punto di ristoro sulla Strada Provinciale Aversana e rappresenta che il Comune, con i gravati provvedimenti, ha ingiunto la demolizione di presunte opere abusive (tettoia, ampliamento tettoia, pergolato, gazebo, ecc.) e disposto la totale cessazione dell’attività commerciale dei servizi complementari all’attività di distribuzione del carburante.

Evidenzia che l’impianto di carburanti e i relativi servizi complementari sono stati autorizzati alla società dante causa nel 2011/2012, alla quale è subentrata la ricorrente nel 2019 e allega di aver dato corso allo smontaggio di una parte delle opere non assentite da titolo edilizio.

Eccepisce che, nella fattispecie, non si è in presenza di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (in quanto al momento del subentro nella gestione dell’impianto la ricorrente si è munita di 6 titoli edilizi e di 7 autorizzazioni paesaggistiche), evidenziando che il Comune ha omesso di qualificare specificamente gli abusi contestati, i quali, peraltro, hanno natura pertinenziale e derogatoria rispetto alla normativa generale in quanto connessi all’attività di distribuzione del carburante e sono altresì regolarizzabili in quanto realizzati in periodo di emergenza Covid.

Invoca la normativa regionale che non prevede alcun potere di cessazione dell’attività commerciale per le opere complementari in materia di distribuzione di carburanti, trattandosi di impianti di pubblica utilità, ed eccepisce la violazione del principio di proporzionalità.

Lamenta, ancora, la violazione dell’art. 15, comma 3, della Legge regionale n. 8/2013, stante il mancato previo congruo preavviso ai soggetti interessati, nonché il difetto di motivazione in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico.

Eccepisce, infine, la violazione dell’art. 7 Legge n. 241/1990, stante il mancato avviso di avvio del procedimento di cessazione.

Si è costituito in resistenza il Comune di Pontecagnano Faiano deducendo che le opere contestate hanno natura di interventi di nuova costruzione ex art. 3, lett e), D.P.R. n. 380/2001, costituenti mutamento d’uso urbanisticamente rilevante ex art. 23-ter dello stesso D.P.R.

Ha rilevato inoltre che i manufatti insistono in area ricadente in Zona Omogenee “E3” Aree seminative con colture pregiate del vigente P.R.G. e in area ricadente in zona sottoposta a vincolo di tutela paesaggistico – ambientale.

Ha affermato, infine, che la cessazione immediata dell’attività produttiva è stata disposta in quanto l’immobile interessato è risultato non regolare sotto il profilo urbanistico-edilizio e privo del certificato di agibilità ex art. 24 D.P.R. n. 380/2001, evidenziando che l’agibilità dei locali costituiva elemento indefettibile ai fini dello svolgimento dell’attività commerciale.

In data 30 agosto 2024 è stata depositata in atti l’istanza di accertamento di conformità presentata al Comune.

In data 31 agosto 2024 la ricorrente con memoria difensiva ha insistito nei motivi di ricorso.

La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 3 settembre 2024 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.

Il ricorso è in parte manifestamente improcedibile e in parte manifestamente fondato e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata.

Con riferimento all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione, il ricorso è improcedibile stante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso di costruire in sanatoria.

Invero, come da consolidata giurisprudenza di questo Tribunale, “ la presentazione di una domanda di sanatoria fa infatti venir meno l'interesse al ricorso, poiché il Comune dovrà emanare un nuovo atto - eventualmente anche tacito, per il decorso del termine di legge -, sulla base della verifica della sanabilità o meno delle opere e, solo in caso esso sia negativo, l'ordine di demolizione impugnato in questa sede potrà riprendere efficacia, con conseguente onere per il ricorrente di impugnare il diniego di sanatoria unitamente all'ordinanza di demolizione che avrà ripreso il suo corso, mentre, viceversa, il perfezionamento della sanatoria renderà legittima l'opera e non più applicabile la sanzione ” (T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 21 ottobre 2022, n. 2774).

Quanto invece all’ordinanza di cessazione attività commerciale, il ricorso è fondato.

Innanzitutto, va rilevato che la chiusura di un esercizio commerciale in attività non può essere considerata come una sanzione per le irregolarità urbanistiche contestate, le quali hanno per converso un sistema repressivo specifico che regola, per ciascuna tipologia di illecito, i presupposti, le modalità applicative, i destinatari, gli effetti ed anche eventualmente le possibilità di sanatoria.

In secondo luogo, la legislazione regionale applicabile all’attività di distribuzione di carburanti consente al Comune, per motivi di pubblico interesse, di disporre la sospensione (non già la chiusura) dell’attività, “ previo congruo preavviso ai soggetti interessati ”.

Ebbene, nel caso di specie tale preavviso, necessario per legge, è stato completamente omesso.

In definitiva, il ricorso è improcedibile con riferimento all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione n. 17/2024 e accolto nel resto, con conseguente annullamento dell’ordinanza di cessazione attività commerciale n. 46/2024.

Stante la peculiarità della vicenda, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

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