TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 2019-11-20, n. 201905441

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 2019-11-20, n. 201905441
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201905441
Data del deposito : 20 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/11/2019

N. 05441/2019 REG.PROV.COLL.

N. 04144/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4144 del 2019, proposto da
P F, rappresentato e difeso dagli avvocati K V, E M, E L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare

- del provvedimento della Prefettura di Benevento n. 61423 dell'1 agosto 2019, recante il rigetto dell'istanza di restituzione della patente di guida intestata al ricorrente n. U1Y732083W;

- dell'ordinanza della Prefettura di Benevento n. 22349 del 18 marzo 2019 di revoca della patente di guida n. U1Y732083W;

- di tutti gli atti, presupposti, conseguenti e comunque inerenti la revoca e la mancata restituzione della patente di guida.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio e uditi nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2019 per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che con l’odierno ricorso è contestata la legittimità del provvedimento della Prefettura di Benevento n. 61423 del 1° agosto 2019, mediante il quale è stata rigettata l'istanza di restituzione della patente di guida intestata al ricorrente e revocata per violazione dell’art. 218, comma 6, del Codice della Strada, in quanto in data 2 gennaio 2019 circolava nonostante la stessa risultasse sospesa (giusta ordinanza del Prefetto di Benevento n. 29020 del 30 agosto 2018);

- che a sostegno del gravame ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 205 del d. lgs. n. 285/1992 e art. 98 del d. lgs. 507 del 1999, in ordine all'asserito onere di impugnazione dell'ordinanza derivata e consequenziale, stante il principio di caducazione dell’atto consequenziale in rapporto di presupposizione diretta e necessaria con l’atto presupposto;
violazione e falsa applicazione dell'art. 218 comma 6 Codice della Strada;
eccesso di potere sotto plurimi profili (per erronea valutazione dei presupposti in fatto e in diritto, difetto di istruttoria - manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, perplessità, sviamento);

Ritenuto che il giudizio può essere definito con "sentenza in forma semplificata", ex art. 60 c.p.a., ravvisandosi la manifesta inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell'adìto giudice amministrativo, come prospettato dal Collegio nel corso dell’odierna camera di consiglio, con indicazione resa a verbale;

Rilevato che l'istanza del ricorrente, esitata con il provvedimento gravato, è tesa sostanzialmente a contestare la legittimità della sanzione accessoria della revoca della patente (e dunque dell'ordinanza della Prefettura di Benevento n. 22349 del 18 marzo 2019), di cui l’atto in contestazione risulta meramente confermativo;

Richiamato l'art. 218 comma 6 del Codice della Strada, a mente del quale:

“6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.050 a Euro 8.202 Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo”;

Ritenuto di poter attingere a specifici precedenti, anche della Sezione, per i quali ‹‹ Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la revoca della patente di guida disposta quale sanzione amministrativa accessoria. ›› ( cfr . T.a.r. Napoli, (Campania) sez. V, 11 settembre 2019, n. 4485;
7 dicembre 2017, n. 5781;
T.a.r. Lecce, (Puglia) sez. III, 20 luglio 2018, n. 1198);

Ritenuto, conclusivamente, alla stregua di quanto fin qui osservato, che il presente ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adìto T.A.R., appartenendo la causa alla cognizione del giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda, in applicazione dell’art. 11, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto, in relazione alla natura della controversia e della sentenza, che sussistono eccezionali e gravi ragioni di poter disporre la compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi