TAR Roma, sez. III, sentenza 2017-10-05, n. 201710065

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2017-10-05, n. 201710065
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201710065
Data del deposito : 5 ottobre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/10/2017

N. 10065/2017 REG.PROV.COLL.

N. 11632/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11632 del 2016, proposto da:
L C, rappresentato e difeso dagli avvocati R A, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S V in Roma, via Emilia 88, come da procura in atti;

contro

Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Universita' degli Studi di Padova, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati R T, M S e S V, domiciliato presso Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

per l'annullamento

della graduatoria nazionale definitiva e nominativa pubblicata il 4 ottobre 2016 per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria (a.a. 2016/2017)


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca M.I.U.R. e di Universita' degli Studi di Padova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2017 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori per la parte ricorrente l’Avv. R. Agnoletto, per L'Università degli Studi di Padova l'Avv. R. Toniolo e per l'Amministrazione resistente l’Avvocato dello Stato Valentina Fico;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. – Con ricorso notificato nei giorni 17 ottobre - 2 novembre 2016 e depositato il 17 di novembre successivo, il sig. Carlo Lugli ha impugnato, chiedendone l’annullamento (previa ammissione con riserva in via cautelare), gli atti che hanno determinato la sua mancata ammissione al corso di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Padova (o, in subordine, presso una delle sedi universitarie che egli aveva indicato in ordine di preferenza), esponendo di avere partecipato, in data 6 settembre 2016, alla prova di ammissione per l’accesso programmato, secondo le disposizioni di cui al D.M. 30 giugno 2016, n. 546 recante “Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale a.a. 2016/2017”.

2. – Il ricorrente evidenzia di avere conseguito, alla fine della prova, il punteggio di 60,9, classificandosi, su scala nazionale, al posto n. 12.244, non in posizione utile per accedere ai corsi presso l’Ateneo prescelto.

3. – Il test di accesso si presentava strutturato su 60 quesiti a risposta multipla, ed il punteggio, secondo l’Avviso di ammissione, avrebbe dovuto essere attribuito ai candidati secondo i seguenti criteri:

- attribuzione di 1,5 punti per ogni risposta esatta;

- sottrazione di 0,4 punti per ogni risposta sbagliata;

- attribuzione di zero punti per ogni risposta non data;

Pertanto, il punteggio massimo attribuibile era pari a 90 punti, e, a parità di punteggio, secondo l’art. 3 del Bando, “nell’odine della graduatoria prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di ragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica”.

4. – Nel corso della procedura il MIUR ha rilevato che uno dei quesiti, contrassegnato dal numero 16 nel questionario-tipo predisposto dall’Amministrazione, non presentava una sola risposta corretta (originariamente individuata in quella segnata alla lettera “A”), e, pertanto, ha deciso di attribuire indistintamente a tutti i candidati il punteggio di 1,5 per tale quesito.

Quest’ultimo era del seguente tenore: “Un recente studio ha mostrato che negli ultimi 20 anni il peso medio degli italiani è salito del 5%. Più in particolare, il peso medio dei cittadini del Centro-Nord è cresciuto del 6%, mentre quello dei cittadini del Meridione è cresciuto del 3%. Quale delle seguenti conclusioni può essere dedotta dalle informazioni riportate sopra?”

Le cinque risposte entro le quali i candidati dovevano effettuare la scelta erano le seguenti:

A) “I cittadini del Centro-Nord sono più numerosi dei cittadini del Meridione”;

B) “Alcuni cittadini del Centro-Nord sono immigrati dal Meridione”;

C) I Cittadini del Centro-Nord hanno un peso medio superiore rispetto ai cittadini del Meridione”;

D) “Nessuna delle altre alternative è corretta”;

E) “I cittadini del Centro-Nord sono mediamente aumentati di peso di 3 chilogrammi in più rispetto ai cittadini del Meridione”.

Il ricorrente assume di avere risposto in modo corretto, indicando la riposta “C” relativa alla domanda n. 7 del suo questionario, che corrispondeva alla domanda “A” del questionario-tipo pubblicato dall’Amministrazione, ovvero: “I cittadini del Centro-Nord sono più numerosi dei cittadini del Meridione”.

5. - Con due motivi di gravame il sig. Lugli assume quanto segue.

1) Sarebbe irrazionale, e pertanto viziata da eccesso di potere, la scelta del MIUR di attribuire punti 1,5 a tutti i candidati per il quesito n. 16, senza differenziare la posizione di chi avesse in effetti risposto correttamente da quella di chi non avesse dato la risposta esatta (cui avrebbero dovuto essere sottratti 0,4 punti), da quella di coloro che, ancora, non avessero fornito risposta alcuna (e che per questo avrebbero dovuto conseguire 0 punti).

Infatti, in assoluto, anche chi (non avendo fornito la risposta esatta) si è collocato in graduatoria in posizione poziore rispetto al ricorrente, potrebbe essersi giovato di tale scelta, di guisa che la graduatoria sarebbe del tutto falsata.

Invece, se il MIUR non avesse scelto di parificare la posizione di tutti gli aspiranti rispetto al quesito in parola, il ricorrente, che ha totalizzato 60,9 punti, sarebbe riuscito a classificarsi in posizione utile per accedere all’immatricolazione presso l’Università di Padova, alla quale, a seguito di due dei tre scorrimenti programmati, ha avuto accesso, per ultimo, il candidato che ha totalizzato 61,80 punti.

2) Inoltre, nove dei quesiti presenti nei questionari somministrati ai candidati non sarebbero stati inediti, perché già contemplati da alcuni testi per la preparazione all’esame presenti in commercio, mentre a tenore dell’art. 3 del bando le domande avrebbero dovuto essere predisposte da soggetti dotati di comprovata esperienza nelle materie interessate e validate da una apposita commissione ministeriale formata da esperti, tenuti al segreto.

6. – Si sono costituiti in giudizio il MIUR e L’università degli Studi di Padova, che, con le rispettive memorie, hanno chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

7. - Con ordinanza n. 7652 del 1° dicembre 2016 l’istanza cautelare di ammissione con riserva al corso di laurea formulata in ricorso è stata respinta, sulla scorta della motivazione per cui al Collegio è parsa “non irragionevole la scelta dell’Amministrazione di “sterilizzare” mediante attribuzione di medesimo punteggio a tutti i candidati gli effetti del quesito ritenuto (discrezionalmente) a risposta non graduabile”.

La decisione di reiezione della istanza di cautela è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 567 del 10 febbraio 2017, che, peraltro, si è espressa nei seguenti termini:

“Considerato che la decisione dell’Amministrazione di sterilizzare le risposte al quesito n.16 appare irragionevole, in quanto fondata sul presupposto errato della non graduabilità delle risposte (mentre appare identificabile, quale risposta corretta, quella classificata sub d);

Ritenuto, quindi, che il Ministero, piuttosto che assegnare il medesimo punteggio a tutte le risposte (e quindi, anche a quelle palesemente errate), avrebbe dovuto attribuire quello di 1,5 alla sola risposta verificata come esatta (ancorchè differente da quella erroneamente identificata, inizialmente, come corretta dalla stessa Amministrazione);

Considerato, infatti, che solo tale soluzione appare idonea ad assicurare il rispetto della par condicio dei concorrenti e, soprattutto, a evitare gli effetti ingiusti e distorsivi prodotti dalla parificazione dell’unica risposta corretta a quelle (chiaramente) errate;

Rilevato, tuttavia, che, l’erroneità, così riscontrata, del modus procedendi seguìto dell’Amministrazione non rileva nella fattispecie in esame, atteso che l’odierno ricorrente ha selezionato una risposta rivelatasi logicamente errata;

Considerato, pertanto, che la posizione dell’interessato non può intendersi (ingiustamente) lesa dalla contestata scelta (ancorchè irragionevole) di neutralizzazione della domanda in questione”.

8. – Con ordinanza collegiale n. 5030 del 19 aprile 2017 è stato ordinato al ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati in graduatoria;
l’incombente è stato tempestivamente assolto in data 9 maggio 2017.

Con la medesima ordinanza è stato ordinato al MIUR di fornire documentati chiarimenti in ordine alle modalità di individuazione della risposta ritenuta esatta per il quesito individuato al n. 16;
tali chiarimenti sono stati resi in data 6 giugno 2017.

9. – Dopo lo scambio delle memorie di rito il ricorso è stato posto in decisione alla pubblica udienza del 12 luglio 2017.

DIRITTO

1. - Il ricorso deve essere respinto, perché infondato;
pertanto, è possibile prescindere dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa erariale.

Non può essere condiviso il primo motivo, che denunzia l’eccesso di potere per irrazionalità e di disparità di trattamento a carico della scelta del MIUR di attribuire il medesimo punteggio a tutti i candidati per la risposta contrassegnata, sul questionario ufficiale somministrato ai candidati, dal n. 16, in ragione della ravvisata impossibilità di individuare una sola risposta corretta al quesito “Un recente studio ha mostrato che negli ultimi 20 anni il peso medio degli italiani è salito del 5%. Più in particolare, il peso medio dei cittadini del Centro-Nord è cresciuto del 6%, mentre quello dei cittadini del Meridione è cresciuto del 3%. Quale delle seguenti conclusioni può essere dedotta dalle informazioni riportate sopra.”

1.1. – Occorre premettere che, in esito all’istruttoria ordinata dal Collegio, il MIUR ha fornito chiarimenti che consistono nel “Parere tecnico” formulato da un gruppo di esperti nella materia Logica e Matematica appartenenti al “Tavolo di validazione” istituito per la conferma dei quesiti da somministrare ai candidati con D. M. 20 maggio 2016 n. 312.

Tale parere afferma che il tenore letterale quesito n. 16 risulta ambiguo, in quanto la risposta esatta varia a seconda che il candidato risponda in base ad una analisi puramente astratta o, al contrario, in base ad elementi fattuali di comune conoscenza.

Esso muove dalla considerazione secondo la quale, sul piano puramente logico, non è possibile pervenire ad una risposta numerica quantitativa qualora non si conosca il rapporto (R) fra peso medio degli abitanti del Meridione e peso medio degli abitanti del Centro-Nord.

Qualora si conosca detto rapporto R è possibile determinare esattamente la frazione (x) della popolazione che risiede al Centro-Nord.

La formula risolutiva del quesito, secondo il parere, è infatti la seguente: x=2*R/(1+2*R).

Al contrario, non è possibile pervenire ad una risposta numerica quantitativa qualora non si conosca il valore di R.

E dunque, un’analisi puramente astratta farebbe deporre per la risposta “D”, ovvero “Nessuna delle altre alternative è corretta”.

Tuttavia –continua il parere- quando la risposta al quesito consiste in una disuguaglianza, ”le condizioni affinchè tale risposta sia corretta si traducono, a loro volta, in una diseguaglianza per R”;
e qui, si tratta della condizione per cui il peso medio degli abitanti del Meridione non sia inferiore alla metà degli abitanti del Centro-Nord (tradotto nella formula R>1\2).

Secondo il gruppo di esperti interpellati, qualora il candidato abbia preso le mosse da un dato di comune esperienza, ovvero che il peso medio degli abitanti del Meridione non è inferiore alla metà del peso medio degli abitanti del Centro – Nord, sarebbe allora esatta la risposta “A”, ovvero “I cittadini del Centro-Nord sono più numerosi di quelli del Meridione”;
e non la risposta “D”.

1.2. - In relazione a quanto esposto nel paragrafo precedente, le conclusioni cui è pervenuto il gruppo di esperti in Logica e Matematica interpellato dal MIUR possono essere condivise: se infatti è vero che il tenore letterale del quesito non comprendeva il dato fattuale rilevante costituito dal rapporto fra il peso medio delle due fasce di popolazione (e da qui deriva la possibilità astratta di indicare l’unica risposta possibile prescindendo da esso, e dunque che “Nessuna delle altre alternative è esatta”), d’altra parte, il medesimo dato non testualmente espresso è fra quelli che rientrano certamente nella comune esperienza, trattandosi della ovvia considerazione per cui il peso medio della popolazione di una vasta zona del nostro Paese non può certamente essere doppio rispetto al peso medio della popolazione residente in un’altra zona dello stesso, altrettanto vasta.

1.3 – Tanto premesso, ritiene il Collegio che (sebbene il Giudice d’appello sia andato in contrario avviso in sede cautelare), la decisione di “sterilizzare” nel modo descritto il quesito n. 16, regga all’unico vaglio che il Giudice Amministrativo ha il potere di effettuare, ovvero a quello di ragionevolezza.

Come più volte evidenziato dalla Sezione in sede cautelare (da ultimo, per tutte, cfr. ordinanza n. 4859\17), è possibile che, in astratto, tale modo di procedere abbia effettivamente potuto favorire coloro che avevano fornito una risposta certamente errata, i quali, senza la detta “sterilizzazione”, si sarebbero visti decurtare il risultato conseguito di 0,4 punti.

Tuttavia, è altrettanto vero che la scelta contraria non sarebbe stata esente da effetti distorsivi del risultato finale della selezione.

In quel caso, infatti, in presenza di due risposte non errate, una di esse avrebbe comunque dovuto essere considerata tale in sede di correzione, con conseguente decurtazione di 0,4 punti anche a carico di coloro che non infondatamente – come l’attuale ricorrente – avessero ritenuta esatta la risposta “A”.

Per quanto detto sopra, infatti, la scelta di quale avrebbe dovuto essere considerata errata fra le due risposte “A” e “D”, sarebbe stata di per sé arbitraria, proprio perché né l’una né l’altra risposta erano errate.

Inoltre, tale soluzione avrebbe finito per nuocere a coloro che si sono avvalsi della facoltà (prevista dalle regole della selezione) di non indicare risposta alcuna, così da non conseguire punteggio per il quesito, evitando, tuttavia, la penalizzazione di 0,4 punti per la risposta errata;
costoro, infatti, pur essendosi ispirati ad una consentita prudenza, avrebbero ricevuto un trattamento deteriore rispetto a chi avesse indicato quella, fra le due risposte “A” e “D”, poi ritenuta arbitrariamente dal MIUR come l’unica esatta (con conseguente attribuzione del tutto “casuale” di 1,5 punti).

Ma avrebbe ancora di più nuociuto a coloro che, pur avendo fornito una delle due risposte esatte (ma considerata errata in sede di correzione), si vedrebbero ora decurtare il punteggio sia di punti 1,5 (ora attribuito a tutti) che di punti 0,4 (per risposta errata), con una penalizzazione complessiva di 1,9 punti.

A fronte di tale alternativa, ed in presenza di due risposte da considerare non errate, ritiene il Collegio che l’attribuzione di 1,5 punti a tutti i candidati sia stata scelta più ragionevole di quella di non “sterilizzare” il quesito.

2. – E’ altresì infondato il secondo mezzo.

Anche in questo caso il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dall’orientamento costantemente adottato in sede cautelare, per il quale, innanzitutto, i quesiti sono stati somministrati in modo identico a tutti i partecipanti;
e, trattandosi di domande di logica, la coincidenza di determinate domande con quelle ricomprese in testi di preparazione all’esame che si trovano in commercio, bene potrebbe rivelarsi soltanto casuale -almeno fino a prova contraria-, e non riconducibile alla volontà di favorire questo o quel candidato, specie nell’ambito di una platea particolarmente vasta di aspiranti e nella sostanziale facilità di reperire i detti testi da parte della generalità dei candidati.

3. – In conclusione, il ricorso va respinto, siccome infondato.

Le spese possono essere interamente compensate fra tutte le parti in ragione della novità e della complessità della materia trattata.

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