TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2021-03-11, n. 202102968

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2021-03-11, n. 202102968
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202102968
Data del deposito : 11 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/03/2021

N. 02968/2021 REG.PROV.COLL.

N. 10967/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10967 del 2020, proposto da
C M, rappresentato e difeso dagli avvocati A R B, P Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Talladira in Roma, via Buccari, 11;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021 la dott.ssa C L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha avviato presso il MIUR il procedimento di equipollenza ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, finalizzato ad ottenere la spendibilità del titolo nel nostro Paese.

Stante il silenzio del MIUR sulla sua richiesta, la ricorrente ha proposto il presente ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal MIUR.

Alla camera di consiglio del 9 marzo 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

È giurisprudenza costante di questa Sezione quella per cui il ricorso deve essere accolto quanto alla dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, posto che la direttiva 2005/36/CE, recepita nell’ordinamento italiano con il d.lgs. 206/2007, stabilisce che il procedimento in questione deve concludersi nel termine di 4 mesi.

Non può invece accogliersi la domanda volta all’accertamento del fondamento dell’istanza, in quanto tale determinazione spetta alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione (ex multis, 3590/2018).

In conclusione, può essere accolta la domanda concernente l’ordine all’amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

In caso di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione si nomina quale Commissario ad Acta il Dirigente Generale competente per materia senza facoltà di delega e senza diritto al compenso affinché provveda nell’ulteriore termine di 60 giorni.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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