TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2018-12-20, n. 201807749

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2018-12-20, n. 201807749
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201807749
Data del deposito : 20 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2018

N. 14086/2018 REG.RIC.

N. 07749/2018 REG.PROV.CAU.

N. 14086/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14086 del 2018, proposto da G S, rappresentato e difeso dall'avvocato P R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Ruggero Bianchi in Roma, via Leonardo Greppi n. 77;


contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Esaminatrice del Concorso, 1° Sottocommissione Esaminatrice del Concorso, Consiglio Superiore della Magistratura non costituiti in giudizio;

nei confronti

Giulia Cortoni, Danilo Corvacchiola non costituiti in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE:

1. Del verbale n. 209 della seduta del 24 luglio 2018 della Commissione Esaminatrice del Concorso a 320 posti di magistrato ordinario indetto con il D.M. 31 maggio 2017, durante la quale è stata svolta la correzione delle prove scritte dei candidati (tra i quali il ricorrente, autore degli elaborati inclusi nella busta n. 1652) dal n. 1650 al 1655 e dal n. 1668 al 1672.

In particolare, del giudizio di non idoneità del ricorrente, espresso nel verbale menzionato, attinente alle prove scritte di diritto civile e di diritto amministrativo, e del giudizio finale di non idoneità dal quale e' derivata la mancata ammissione alla prova orale.

2. Per quanto possa occorrere, dei verbali nn.ri 247, 248, 249 che documentano le operazioni espletate dalla Commissione Esaminatrice, operazioni che parimenti si impugnano nei limiti dell'interesse, di identificazione dei candidati mediante apertura delle buste contenenti i cartoncini recanti le generalità dei candidati, dalla busta n. 1 alla busta 1920, e le operazioni relative all'estrazione delle Corti d'Appello e gli adempimenti formali che hanno preceduto la pubblicazione dei risultati.

3. Del provvedimento di esclusione del ricorrente dall'ulteriore sequenza procedimentale.

4. Della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 10 gennaio 2018, con la quale il C.S.M. ha nominato la Commissione Esaminatrice del concorso a 320 posti di magistrato ordinario indetto con il D.M. 31 maggio 2017, pubblicato nella G.U. del 5 settembre 2017, 4^ serie speciale – concorsi ed esami.

5. Del decreto 11 gennaio 2018, con il quale il Ministro della Giustizia ha nominato la Commissione del concorso sulla base della delibera del C.S.M. appena menzionata.

6. Per quanto possa occorrere, e qualora si tratti di un provvedimento ancora efficace, della deliberazione del C.S.M. in data 4 giugno 2008 con la quale l'organo di autogoverno della Magistratura decise di escludere dall'ambito di applicazione del divieto comminato dal decreto legislativo n. 160 del 2006 (che vieta la nomina nelle commissioni esaminatrici del concorso in magistratura di coloro i quali nei 10 anni precedenti abbiano svolto attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso in magistratura) coloro i quali nei dieci anni precedenti, avessero insegnato nelle scuole di specializzazione delle professioni legali.

7. Dell'elenco degli ammessi, stilato all'esito del completamento dei lavori della commissione di concorso, nonché di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 la dott.ssa I S I P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che il ricorrente impugna il giudizio di non idoneità attinente alle prove scritte di diritto civile e di diritto amministrativo del concorso per l’accesso nella magistratura ordinaria, e il conseguente giudizio finale di non idoneità dal quale è derivata la mancata ammissione alla prova orale;

Considerato che le censure dedotte, per costante orientamento della Sezione, non appaiono prima facie suscettibili di favorevole apprezzamento;

che, pertanto, l’istanza cautelare non può essere accolta;

che, tuttavia, le spese della presente fase possano essere compensate tra le parti;

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