TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2015-08-05, n. 201504196

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2015-08-05, n. 201504196
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201504196
Data del deposito : 5 agosto 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02370/2010 REG.RIC.

N. 04196/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02370/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2370 del 2010, proposto da: M D G e F D G,
rappresentate e difese, per mandati a margine dell’atto introduttivo del giudizio, dall’avv. G M, presso il cui studio è eletto domicilio in Napoli, via Cesareo Console, n. 3;

contro

Comune di Procida, in persona del Sindaco pro tempore ,
rappresentato e difeso, per mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio, nonché in forza di delibera di giunta municipale n. 62 del 14 maggio 2010, dall’avv. Luigi M. D’Angiolella, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, viale A. Gramsci, n.16;

per l'annullamento

delle delibere della giunta municipale del Comune di Procida n. 31 del 14 gennaio 1983 e n. 690 dell’8 novembre 1983, nonché della delibera del consiglio comunale di Procida n. 56 del 14 settembre 1981;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Procida e (vista) l’annessa produzione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 luglio 2015 il dott. A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1- A mezzo del ricorso in esame, notificato in data 21 aprile 2010 e depositato il 20 maggio successivo, le sorelle Maria e F D G hanno adito questo Tribunale per ottenerne l’annullamento delle delibere della Giunta Municipale del Comune di Procida n. 31 del 14 gennaio 1983 e n. 690 dell’8 novembre 1983, nonché della delibera del Consiglio Comunale di Procida n. 56 del 14 settembre 1981, cui tramite si è proceduto a dichiarare “ strade comunali ” alcune strade vicinali del detto Comune di Procida, fra cui quella, asseritamente di loro proprietà che qui rileva, denominata “ proseguimento di via Magenta ” o, come rettificato in seno alla seconda delibera giuntale, “ traversa di via Magenta” .

Le Del Giudice, “ domiciliate lontano da Procida ”, affermano di essere venute a conoscenza di siffatti provvedimenti (solo) nel corso dell’udienza del 24 febbraio 2010 del processo civile che avevano avviato sempre contro il Comune di Procida, una volta venute a conoscenza dell’esecuzione, da parte del ripetuto Comune, di lavori (installazione della condotta fognaria) ricadenti sulle particelle 1615, 1381 e 1379 del foglio 11, conseguenti “ alla divisione operata fra esse proprietarie ” dell’originario, unico, fondo, loro pervenuto per successione di Luigi Del Giudice, ovvero, più specificamente, ricadenti, all’interno della cennata loro proprietà, “sulla strada facente parte della p. lla 1379 del foglio 11 che da via Magenta porta al resto della proprietà ”.

2- Il Comune di Procida si è costituito in giudizio per resistere alla pretesa attorea in data 20 maggio 2010 e ha, nell’ordine:

a) eccepito il difetto di giurisdizione del qui adito giudice amministrativo “ in quanto scopo del ricorso è accertare la natura delle strade che le ricorrenti affermano essere di loro proprietà ”: oggetto questo già ricompreso nel giudizio ordinario, quale innanzi (al momento) in fieri;

b) eccepito la tardività dell’impugnativa di delibere “ che risalgono a quasi 30 anni fa e comunque poste in esecuzione immediatamente ”;

c) sostenuta l’infondatezza del merito “ poiché quelle strade di cui si discute, inserite nello stradario comunale, sono da tempo tese a soddisfare esigenze di interesse generale ”.

3- In vista della pubblica udienza del 23 luglio 2015 nella quale la causa trova(va)si iscritta per esser definita:

- parte ricorrente ha depositato copia della sentenza n. 553/2011 del Tribunale di Napoli, sezione staccata di Pozzuoli (di cui infra );

- il resistente Comune memoria conclusionale per insistere sulle proprie posizioni.

4- A detta, odierna, pubblica udienza del 23 luglio 2015 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione: in questa sede, il procuratore attoreo, con dichiarazione a verbale, ha convenuto sul “ difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ” (stante la sopravvenuta pronuncia del Giudice Ordinario, di cui innanzi).

5- Tanto premesso, il Tribunale giudica fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo.

Secondo risalenti e noti principi ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo rileva il petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della causa petendi , ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, peraltro nel caso che ne occupa (e come confermato dalla dichiarazione resa in questa sede dal suo procuratore) corrispondente alla stessa prospettazione attorea di fondo, sì da non costringere l’interprete a ricostruzioni di sorta.

Nella fattispecie, invero, prospettazione e petitum sostanziale individuano una questione prettamente privatistica, concernente la “ proprietà ” della strada, per le Del Giudice “ privata ” (così in ricorso), quale già sottoposta al vaglio del Giudice Ordinario -adito per “la determinazione e l’estensione di diritti reali e di proprietà del fondo inserito nell’elenco delle vie pubbliche del Comune di Procida ”- e qui ancora riproposta (solo) in quanto (asseritamente) sopravvenuta la conoscenza delle delibere comunali che “ dichiaravano ” strada comunale anche quella della quale le ripetute Del Giudice avevano rivendicato la proprietà innanzi al giudice munito della relativa giurisdizione.

Orbene, nelle descritte condizioni, come già concluso dal Tribunale civile di Napoli, sezione di Pozzuoli, che condivisibilmente non ha ritenuto potersi frapporre alla sua cognizione della controversia l’esistenza di detti atti “ dichiarativi ” che non ponevano in discussione la “proprietà ” della strada, deve qui affermarsi l’insussistenza della giurisdizione di questo giudice amministrativo a conoscere la controversia, quale e per come nei ripetuti sensi di cui innanzi, qui anche proposta.

Valga, al riguardo, l’insegnamento delle Sezioni Unite Civili della Cassazione (cfr. per tutte, ordd. n. 1624 e 6406 del 2010) e della conforme giurisprudenza del giudice amministrativo che, richiamando i cennati dicta del giudice del riparto della giurisdizione, ha più volte affermato che la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada, o circa l’esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacchè investe l’accertamento dell’esistenza e dell’estensione di diritti soggettivi, dei privati o della p.a. (Cons. Stato, 10 settembre 2009, n. 5422;
Tar Piemonte, Torino, sezione prima, 6 marzo 2015, n. 431, Tar Abruzzo, L’Aquila, sezione prima, 13 febbraio 2014, n. 128;
Tar Emilia Romagna, Parma, sezione prima, 20 novembre 2012, n. 329), senza che a tale conclusione possa frapporsi l’esistenza di un formale provvedimento di classificazione della natura pubblica, ovvero della destinazione ad uso pubblico della strada che “ radica al riguardo una presunzione iuris tantum, superabile con la prova contraria della inesistenza di un diritto di uso o godimento della strada da parte della collettività amministrata ( cfr. Tar Lazio, Roma, II, 14-5-2010, n. 11327;
Cons. Stato, VI, 7-4-2010, n. 1968), specificandosi che il superamento di tale presunzione può avvenire solo in sede di giurisdizione ordinaria, atteso che è il giudice ordinario l’organo cui spetta l’accertamento della esistenza dei diritti reali (cfr.

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