TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-05-20, n. 202400783

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-05-20, n. 202400783
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202400783
Data del deposito : 20 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/05/2024

N. 00783/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01308/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1308 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Corrado Morrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale 21 Aprile 11;



contro

Ministero della Giustizia, Ministero della Giustizia Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunita'- Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;



per l'annullamento

- del Provvedimento di esclusione in autotutela del -OMISSIS-, di cui alla Determina di pari data notificata via pec, recante provvedimento di esclusione in autotutela della -OMISSIS- dalla graduatoria/elenco ex art. 132 Dpr n. 320/2000 degli esperti in criminologia ai sensi dell''art. 80 L. 354/1975 per la Calabria di cui all''avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio di idoneità pubblicato il -OMISSIS-, per pretesa inidoneità del titolo di specializzazione speso nella domanda di partecipazione;

- di ogni altro atto al suddetto connesso e/o collegato, antecedente e/o successivo ed in particolare:

- il citato parere dell''Avvocatura distrettuale di Catanzaro n. -OMISSIS-,

- del D.D. n. -OMISSIS-, mai notificata, recante annullamento d''ufficio ex art. 21-nonies L. 241/1990 della precedente D.D. n. -OMISSIS- approvativa dell''elenco e contestuale ripubblicazione dell''elenco aggiornato degli esperti in criminologia ex art. 80 O.P. (Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna e Centro per la giustizia minorile – CALABRIA) con depennamento della ricorrente dall’elenco formato a seguito dell''avviso di selezione per titoli e colloquio d''idoneità, di esperti criminologi, pedagogisti, mediatori culturali ed interpreti ai sensi dell''art. 80, L. 354/75 e degli art. 6 e 8 D. Lgs 272/89 da inserire nell''elenco ex art. 132, D.P.R. 230”, cui attingere per il conferimento di incarichi di collaborazione libero professionale, da espletarsi presso gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna e gli Uffici della Giustizia Minorile per la Calabria, la cui graduatoria è stata pubblicata con avviso sul Sito del Ministero il -OMISSIS-

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Ministero della Giustizia Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunita'- Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1- Con atto ritualmente notificato il 12.9.2023 e depositato il 26.9.2023 -OMISSIS- ha esposto:

-) essa aveva partecipato alla selezione di cui allo “Avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio d’idoneità, di esperti in servizio sociale, criminologi, pedagogisti, mediatori culturali ed interpreti ai sensi dell’art. 80, L. 354/75 e degli art. 6 e 8 D. Lgs 272/89 da inserire nell’elenco ex art. 132, D.P.R. 230”, cui attingere per il conferimento di incarichi di collaborazione libero professionale, da espletarsi presso gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna e gli Uffici della Giustizia Minorile presenti nei distretti delle Corti d'Appello di -OMISSIS-”, pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia in data -OMISSIS-”, con domanda inviata il -OMISSIS-;

-) il-OMISSIS-veniva ammessa alla selezione in vista del colloquio calendarizzato il successivo -OMISSIS-;

-) il -OMISSIS-veniva adottata la D.D. -OMISSIS- di approvazione del suddetto elenco ed il giorno successivo veniva pubblicata sul sito del Ministero la graduatoria suddetta e il -OMISSIS-veniva invitata presso l’UEPE di -OMISSIS-, ricevendo nel tempo incarichi di collaborazione esterna;

-) in data -OMISSIS- riceveva la nota prot. n. m_dg.-OMISSIS-, contenente avvio del procedimento in autotutela ex art. 21-nonies L. 241/1990, in relazione alla pretesa “ inidoneità del titolo da Lei inserito nel curriculum vitae allegato alla domanda e non auto-dichiarato nella stessa, rispetto ai requisiti di ammissione elencati all’art.3 del relativo bando di partecipazione “;

-) il -OMISSIS- essa presentava controdeduzioni affermato la legittimità della propria posizione;

-) il successivo -OMISSIS- il Ministero le notificava la determina impugnata di pari data, recante “ Provvedimento di esclusione in autotutela – -OMISSIS- ”, con cui veniva determinata l’esclusione in autotutela, precisando che, con separato provvedimento in autotutela, da notificare all’interessata, il Ministero avrebbe disposto l’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies legge n. 241/1990 dell’elenco di esperti in criminologia ex art. 80 pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia in data -OMISSIS- e contestuale ripubblicazione dell’elenco aggiornato;

-) senza però notificare alcunché alla ricorrente, lo stesso -OMISSIS- il Ministero adottava l’ulteriore e determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- recante “annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies L. 241/1990 della precedente D.D. n. -OMISSIS- approvativa dell’elenco” e contestuale ripubblicazione dell’elenco aggiornato degli esperti in criminologia ex art. 80 O.P. (Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna e Centro per la giustizia minorile – CALABRIA) con depennamento della ricorrente.

1.1- Ritenendo illegittimi i suddetti provvedimenti di autotutela, la ricorrente ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies della L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione dell’art.3 L. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento ed errore nei presupposti di fatto e di diritto, irragionevolezza, contraddittorietà ed illogicità manifeste. Eccesso di potere per difetto di motivazione, di istruttoria e travisamento di presupposti. Violazione e falsa applicazione dei principi generali attinenti all’esercizio dei poteri di autotutela amministrativa. Violazione dell’art. 45 TFUE e dei principi del diritto europeo vivente in materia di titoli ed equipollenza degli stessi per l’accesso a concorsi, selezioni, pubbliche o incarichi professionali e lavorativi a servizio della P.A.

I.1) Parte ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti di legge per agire in autotutela dopo il consolidamento della propria posizione affermando che:

a) il titolo di specializzazione posseduto è legittimo, valido ed idoneo alla partecipazione, in base al principio del diritto U.E. di efficacia e valenza sostanziale e non meramente formale dei titoli di studio o professionali o formativi per la partecipazione a pubbliche selezioni per il conferimento di incarichi professionali da parte della P.a., nonché per le ulteriori ragioni che si vedranno di seguito;

b) non sussiste (né ne è stata allegata l’esistenza) alcun interesse pubblico attuale e concreto al ripristino della legalità che erroneamente si assume violata, non avendo sul punto l’Amministrazione motivato alcunchè;

c) i provvedimenti impugnati non hanno comunque tenuto conto dei suoi interessi e del suo legittimo affidamento;

d) è stato superato il termine ragionevole di legge per l’esercizio dell’autotutela amministrativa ex art. 21-nonies L.241/1990, risalendo l’ammissione al -OMISSIS-, il colloquio al -OMISSIS- e l’iscrizione in elenco al -OMISSIS-.

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