TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-09-04, n. 202302694

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-09-04, n. 202302694
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202302694
Data del deposito : 4 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/09/2023

N. 02694/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02131/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2131 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC di Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Luca Cuppari in Palermo, via Catania 15;

contro

Ministero dell'Interno, Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale nr. 6;

per l'annullamento

- dei decreti -OMISSIS- del -OMISSIS- emessi dal Commissario straordinario del Governo e notificati in data 22.05.2016, con i quali sono state rigettate le istanze di accesso al fondo di solidarietà presentate nel periodo intercorrente dal 2008 al 2013, nonché di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket e Antiusura;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 luglio 2023, celebratasi da remoto, la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il gravame introduttivo del giudizio il Sig. -OMISSIS- ha impugnato i decreti, più puntualmente indicati in epigrafe, con i quali l’Amministrazione resistente gli ha negato l’accesso ai benefici relativi al fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive;
di seguito i motivi di censura:

1) in primo luogo, si lamenta il mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento ex art. 2 L.241/90, essendo decorsi 8 anni dal momento della presentazione dell’istanza poi rigettata;

2) inoltre, si assume che nulla osterebbe all’accoglimento dell’istanza in parola, in quanto a carico del ricorrente sarebbe stata pronunciata solo una sentenza penale di patteggiamento;
sarebbero, del pari, destituite di fondamento le ulteriori argomentazioni poste a fondamento del diniego.

Si è costituita l’Amministrazione resistente, chiedendo la reiezione del gravame.

All’udienza straordinaria in data 17 luglio 2023, celebratasi da remoto ex art. 87, comma IV bis cpa, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il gravame merita parziale accoglimento, nei termini che si passa ad esplicitare.

Emerge dagli atti che il ricorrente ha avanzato quattro distinte istanze per l’accesso dei benefici previsti per le vittime delle richieste estorsive, ai sensi della legge n. 44/1999 che prevede, appunto, la concessione di una elargizione in denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito da soggetti danneggiati da attività estorsive, contributo posto a carico di un apposito fondo di solidarietà.

L’Amministrazione resistente ha ritenuto di dover escludere l’accesso dell’istante a tale beneficio, in primo luogo, in ragione della circostanza che a carico del ricorrente è stata pronunciata sentenza di patteggiamento per i delitti di cui agli artt. 483 cp e 640 bis cp (cfr. decreti gravati).

Con il primo motivo di censura si lamenta che i provvedimenti impugnati sarebbero stati adottati tardivamente, in violazione del termine di 30 giorni previsto dalla L.241/90 per la conclusione del procedimento.

Il mezzo è infondato, in quanto la circostanza evidenziata è inidonea a ridondare in senso negativo sulla legittimità degli atti qui contestati;
in termini: “ L'inutile decorso del termine per la conclusione del procedimento non priva l'amministrazione del potere di determinarsi sull'istanza, di modo che il provvedimento tardivamente emesso non può considerarsi per ciò solo illegittimo, salva l'eventuale responsabilità risarcitoria della p.a. per il ritardo ” (cfr. T.A.R. Genova, (Liguria) sez. I, 12/07/2007, n.1393).

Coglie, invece, nel segno il secondo motivo di censura, nella parte in cui si deduce che la pronuncia di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cpp, non costituirebbe causa ostativa alla concessione del beneficio invocato.

Ed infatti, l’art. 4, comma 1, della L.44/1999, norma invocata dall’Amministrazione a fondamento delle determinazioni assunte, nell’individuare le ipotesi di esclusione dal beneficio in parola, stabilisce che:

1. L'elargizione è concessa a condizione che:

a) la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive;
tale condizione deve permanere dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo 13;

b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;

c) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ne' risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero, nel caso di danno da intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano stati riferiti all’autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.

(..)”.

Dunque, la norma in commento, alla lettera C) –indicata nei provvedimenti impugnati come disposizione rilevante nel caso di specie- non collega la perdita del beneficio alla circostanza che l’istante abbia riportato una sentenza di condanna, ma alla diversa fattispecie della sottoposizione dell’interessato a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, o alla pronuncia nei relativi riguardi di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della legge n. 575 del 1965.

La ricorrenza di tali presupposti, nel caso di specie, non è stata dedotta né documentata dall’Amministrazione procedente.

Ne consegue l’accoglimento del gravame in riferimento al decreto -OMISSIS- del -OMISSIS-, in quanto fondato esclusivamente sulla pronuncia, nei riguardi del -OMISSIS-, della sentenza citata (e del resto, nella nota della Prefettura di cui all’all. 5 della produzione di parte resistente in data 14.11.2016, si osserva che la condanna per il delitto di cui all’art. 640 bis cp “…potrebbe portare all’applicazione di una misura di prevenzione… ”);
competerà all’Amministrazione dar corso a una nuova istruttoria, al fine di verificare la sussistenza di tutti i presupposti per l’accesso al beneficio in parola.

Analoghe conclusioni devono trarsi in riferimento al decreto -OMISSIS-, che si fonda, altresì, sulla circostanza della pendenza di indagini, coperte da segreto istruttorio, in riferimento all’incendio della vettura del ricorrente: come da quest’ultimo lamentato con il gravame in commento, neppure tale deduzione è suscettibile di giustificare, in sé, la reiezione dell’istanza (ma, eventualmente, solo una sospensione del procedimento). Anche in questo caso, dunque, spetterà all’Amministrazione procedere a una nuova istruttoria.

Il gravame deve, invece, essere respinto, nella parte in cui esso riguarda il decreto -OMISSIS-, in quanto il rigetto dell’istanza di accesso al beneficio in parola è stata motivata anche in relazione alla circostanza che i beni di cui si è denunciato il furto non erano in proprietà del ricorrente e che, comunque, le indagini avevano escluso la matrice intimidatoria del crimine: tali dati di fatto non sono stati efficacemente contrastati in giudizio dal -OMISSIS-;
del pari da respingere l’impugnazione avverso il decreto -OMISSIS-, che basa la reiezione dell’istanza dell’interessato anche sulla mancata dimostrazione del danno patito (prova non fornita neppure in questo giudizio).

2. Conclusivamente, il ricorso merita parziale accoglimento, nei termini in precedenza esplicitati.

Quanto al regolamento delle spese di lite, l’accoglimento solo parziale del gravame ne giustifica la compensazione integrale tra le parti.

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