TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-07-03, n. 202400806

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-07-03, n. 202400806
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400806
Data del deposito : 3 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2024

N. 00806/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01092/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1092 del 2021, proposto dalla società Barbero Fratelli Pietro e Giuseppe s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;

contro

Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore e
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;

per l’annullamento:

-a) della cartella di pagamento n. 037 2021 00047178 42 000 dell’importo di euro 93.982,73, avente ad oggetto il “Prelievo latte sulle consegne” per il periodo 2004/05, inviata alla ricorrente tramite pec del 21.9.2021;

-b) del presupposto ruolo ordinario n. 2021/003013, reso esecutivo in data 23.6.2021, nella parte concernente l’iscrizione del debito della ricorrente;

-c) di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agea e di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2024 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 037 2021 00047178 42 000 dell’importo di euro 93.982,73, avente ad oggetto il “ Prelievo latte sulle consegne ” per il periodo 2004/05, inviatale a mezzo pec il 21.9.2021, nonché il presupposto ruolo ordinario n. 2021/003013, sollevando le seguenti censure in diritto:

I. “ Illegittimità propria e derivata. Violazione ed elusione del giudicato. Nullità in relazione all’art. 21-septies della legge 7.8.1990 n. 241. Violazione di legge in relazione all’art. 2 del reg.

CEE

3950/1992, all’art. 9 del reg.

CE

1392/2011, agli artt. 4, 10, 11 e 13 del reg.

CE

1788/2003, all’art. 16 del reg.

CE

595/2004 e dei principi fissati dalla Corte di Giustizia U.E. Violazione di legge in relazione all’art.

8-ter della legge 33/2009.

Violazione di legge in relazione agli artt. 1, 3 e 21-nonies della legge 7.8.1990 n. 241 e del principio di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta” .

II “ Violazione dell’art.

8-ter della legge 9.4.2009 n. 33 e dei principi di buon andamento e trasparenza della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta
.

III “ Violazione dell’art. 2946 c.c. Intervenuta prescrizione del preteso credito di Agea. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta ”.

IV. “ Violazione dell’art. 25 del d.p.r. 29.9.1973 n. 602. Intervenuta decadenza del preteso diritto di Agea di attivare la procedura di riscossione coattiva. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta ”.

V. “ Violazione di legge in relazione all’art. 7 della legge 27.7.2000 n. 212, agli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990 n. 241, agli artt. 24 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta ”.

VI. “ Violazione di legge in relazione agli artt. art.

3-bis, 6, 6-ter del d.lgs.

7.3.2005 n. 82;
all’art. 16-ter del d.l. 18.10.2012 n. 179 ed all’art.

3-bis della legge 21.1.1994 n. 53: nullità della cartella impugnata per inesistenza ovvero nullità insanabile della notifica
”.

Si sono costituite in giudizio AGEA e ADER chiedendo il rigetto del ricorso. L’agente della riscossione ha altresì chiesto, in via pregiudiziale, la propria estromissione dal giudizio, stante il suo difetto di legittimazione passiva.

Con ordinanza n. 157/2022 questo TAR ha ordinato alle amministrazioni intimate di depositare documentati chiarimenti in ordine ai fatti di causa.

Con successiva ordinanza n. 975/2022 questo TAR ha accolto la domanda cautelare e fissato l’udienza per la discussione nel merito del ricorso.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73 d.lgs. n. 104/2010.

All’udienza del 4.04.2024 il difensore di parte ricorrente ha discusso oralmente la causa e, all’esito, il Collegio l’ha trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.Preliminarmente il Collegio rileva che l’Avvocatura dello Stato ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell’agente della riscossione in relazione alle censure vertenti sul merito della pretesa, le quali atterrebbero ad atti dell’ente impositore che effettuò l’iscrizione a ruolo.

L’eccezione è infondata.

Le questioni dedotte nel ricorso riguardano sia vizi della pretesa creditoria, sia vizi propri della intimazione di pagamento, talché risultano coinvolti entrambi gli enti intimati. Pertanto non ricorrono i presupposti per l’estromissione dal giudizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (cfr. sentenza

TAR

Piemonte, sez. II, 21.06.2022, n. 662).

2. Ciò premesso, entrando nel merito dei motivi di gravame, valgono le seguenti considerazioni.

3. Con la prima censura la società ricorrente denuncia il contrasto tra normativa interna e quella comunitaria in relazione all’intero meccanismo di determinazione del prelievo supplementare. La ricorrente sostiene, in particolare, che Agea non ha considerato che le imputazioni di prelievo supplementare per il periodo in questione sono frutto di operazioni di compensazione effettuate in violazione del sovraordinato diritto dell’U.E. e che i dati posti a fondamento del regime delle quote latte in Italia sono non veritieri ed erronei, con conseguente incertezza non solo dell’ an , ma anche del quantum della pretesa creditoria in questione.

La doglianza non merita condivisione.

Preliminarmente, il Collegio osserva che non risulta dedotta e provata l’impugnazione da parte della società istante della sentenza del

TAR

Lazio, sezione seconda ter, n. 8378 del 2.11.2011, con cui il Tribunale aveva respinto il ricorso dei produttori di latte - tra cui la ricorrente - avverso la richiesta di prelievo supplementare relativo al regime della “quota-latte” - consegne del periodo 2004/2005. Risulta infatti prodotta in giudizio la sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 419/2021 (cfr. doc. 6 depositato da parte ricorrente) che ha riformato la predetta pronuncia del

TAR

Lazio, sezione seconda ter , n. 8378/2011, ma tale sentenza di appello non riguarda la società Barbero Fratelli Pietro e Giuseppe s.s. (che non figura tra gli appellanti).

La censura esposta incontra dunque un limite nel giudicatosi formatosi sulla predetta sentenza del

TAR

Lazio, sezione seconda ter, n. 8378 del 2.11.2011, in conseguenza della mancata impugnazione della stessa da parte della ricorrente e avente a oggetto l’atto impositivo del prelievo per l’annata lattiera 2004-2005 (presupposto dell’impugnata cartella di pagamento).

Il definitivo consolidamento dell’atto presupposto impedisce infatti di proiettare, in via derivata, sui successivi atti vizi soltanto ad esso riferibili.

La definitività del prelievo rende, dunque, inammissibili le odierne censure sull’ an e il quantum della pretesa creditoria, in quanto aventi a oggetto vizi non propri della cartella esattoriale ma derivati dal presupposto atto di prelievo.

Invero la suddetta cartella, in quanto avente a oggetto un debito del ricorrente divenuto definitivamente accertato, è impugnabile esclusivamente per vizi propri (cfr.

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