TAR Salerno, sez. II, sentenza 2009-10-05, n. 200905317

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2009-10-05, n. 200905317
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 200905317
Data del deposito : 5 ottobre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00811/1991 REG.RIC.

N. 05317/2009 REG.SEN.

N. 00811/1991 REG.RIC.

N. 02340/1991 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 811 del 1991, proposto da:
F N, rappresentato e difeso dall'avv. G P, con domicilio eletto presso il procuratore in Salerno, via Roma,61;

contro

Comune di Torre Orsaia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. D F, con domicilio eletto presso il procuratore in Salerno, via A. Laurogrotto, 18;



Sul ricorso numero di registro generale 2340 del 1991, proposto da:
Nobile F, rappresentato e difeso dall'avv. G P, con domicilio eletto presso il procuratore in Salerno, via Roma,61;

contro

Comune di Torre Orsaia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. D F, con domicilio eletto in Salerno, C/0 Avv. Lentini c.so Garibaldi 164;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso n. 811 del 1991:

della delibera di Giunta Municipale n. 35 del 18-2-1991;

di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente e, in particolare, degli ordini di servizio n. 950 del 18-2-1991 e n. 996 del 20-2-1991.

quanto al ricorso n. 2340 del 1991:

della delibera di G.M. del Comune di Torre Orsaia n. 157 del 30-8-1991, di irrogazione di sanzione disciplinare;

di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente ed, in particolare, del provvedimento di nomina della commissione di disciplina, delle delibere di C.C. n. 19 del 9-3-1991 e n. 27 del 31/5/1991 di approvazione del nuovo Regolamento Organico del personale, del provvedimento sindacale prot. n. 3715 del 2-8-1991 di rigetto di istanza di ricusazione, del parere reso dalla commissione di disciplina il 5-8-1991, del nuova regolamento organico del personale.


Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Torre Orsaia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/06/2009 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso notificato il 17-4-1991 e depositato il 30-4-1991, iscritto al n. 811/1991 R.G., il signor Nobile F, dipendente del Comune di Torre Orsaia in possesso della VI qualifica funzionale, impugnava dinanzi a questo Tribunale Amministrativo la delibera di G.M. n. 35/1991 ed i conseguenti ordini di servizio, in epigrafe specificati, con quali, in sostituzione di un dipendente in congedo ordinario, gli erano state assegnate mansioni proprie di una qualifica funzionale inferiore.

Lamentava: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 31 t.u. n. 3/1957, artt. 18 e 19 l. n. 93/1983 – eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, difetto di motivazione;
2) eccesso di potere per falsità del presupposto, difetto di motivazione e sviamento.

Con successivo ricorso notificato il 15-11-1991 e depositato il 29-11-1991, iscritto al n. 2340/1991 R.G., il signor F, nelle more sottoposto a procedimento disciplinare per la mancata osservanza degli ordini di servizio conseguenti alla delibera di G.M. n. 35/1991, proponeva ricorso giurisdizionale avverso la deliberazione n. 157 del 30-8-1991, con la quale gli era stata irrogata la sanzione della riduzione dello stipendio nella misura di 1/5 e per mesi sei, censurando altresì gli atti del procedimento disciplinare.

Con articolata prospettazione , lamentava: 1) violazione dell’art. 51 l. n. 142/1990 e della circolare del Ministero dell’Interno n. 17102/127/1 del 7-6-1990;
2) violazione dell’art. 2 c.p., violazione del principio “tempus regit actum” e del principio del favor rei;
3) violazione dell’art. 51 l. n. 142/1990, artt. 80 e 120 t.u. n. 3/1957, violazione del principio di tassatività delle sanzioni disciplinari;
4) violazione dell’art. 149 t.u. n. 3/1957, eccesso di potere per sviamento;
5) Violazione dell’art. 104, comma 1, del regolamento organico del personale, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per difetto di presupposto , incompetenza;
6) violazione dell’art. 120 del t.u. n. 3/1957;
7) violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di presupposto legale.

Instauratosi il contraddittorio, il Comune di Torre Orsaia si costituiva in giudizio, deducendo l’infondatezza dei ricorsi proposti.

Le cause venivano discusse e trattenute per la decisione all’udienza dell’11-6-2009.

DIRITTO

Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi iscritti ai nn. 811/1991 e 2340/1991 R.G. per evidente connessione oggettiva e soggettiva.

Ed, invero, tratasi di ricorsi pendenti tra le medesime parti, i cui oggetti presentano una indiscutibile connessione.

Il ricorso n. 811/1991 ha ad oggetto l’impugnativa delle determinazioni con le quali il Comune di Torre Orsaia ha adibito il sig. Nobile ad alcune mansioni inferiori alla qualifica di appartenenza, mentre il successivo n. 2340/1991 concerne la legittimità del provvedimento disciplinare irrogato al dipendente per la inosservanza degli ordini di servizio in proposito impartiti.

Ciò premesso, osserva il Tribunale che il ricorso iscritto al n. 811/1991 è infondato e va, pertanto, respinto.

Nel sistema normativo vigente all’epoca dei fatti oggetto della controversia opera il principio (arg. ex art. 31 del dpr n. 3/1957) in base al quale l’impiegato ha diritto all’esercizio delle funzioni inerenti alla sua qualifica, potendo essere destinato a qualunque altra funzione purchè corrispondente alla qualifica di appartenenza.

In linea generale, dunque, non è consentita l’assegnazione del dipendente a mansioni inferiori rispetto a quelle proprie della qualifica cui appartiene.

Tale regola, peraltro, non è assoluta, conoscendo eccezione in presenza di peculiari presupposti pure ricavabili dalla normativa del testo unico impiegati dello Stato.

Il comma 2 del richiamato articolo 31, infatti, prevede che l’impiegato possa essere temporaneamente destinato ad altre mansioni di altra qualifica della stessa carriera, quando speciali esigenze di servizio lo richiedano.

Occorrono, dunque, per la legittima applicazione della citata eccezione due fondamentali presupposti: il primo costituito dal carattere temporaneo della assegnazione, l’altro, invece, dalla giustificazione di essa rinvenibile in speciali esigenze di servizio.

Risulta, inoltre, evidente, che il provvedimento con il quale tale assegnazione venga disposta deve essere adeguatamente motivato, con chiara esplicitazione delle ragioni poste a base della determinazione e, quindi, con precipuo riferimento alla sussistenza nel caso specifico dei presupposti che giustificano la deroga al principio generale.

Ritiene il Tribunale che nella fattispecie in esame il Comune intimato abbia osservato i parametri di legittimità sopra individuati.

Ed, invero, dalla lettura della deliberazione di G.M. n. 35 del 18-2-1991 e degli ordini di servizio n. 950 del 18-2-1991 e n. 996 del 20-2-1991 emerge:

che l’assegnazione del sig. F N, dipendente della sesta qualifica funzionale, a mansioni proprie della quarta qualifica funzionale ha carattere temporaneo e non definitivo, risultando limitata ad un periodo di giorni venti, corrispondente alla assenza per congedo straordinario di altro dipendente titolare delle relative mansioni;

la determinazione è adeguatamente motivata con riferimento alla sussistenza di speciali esigenze di servizio che si rinvengono nella assenza del dipendente titolare delle stesse e nella necessità che il servizio non subisca interruzioni in tale periodo;

il ricorrente viene prescelto in luogo di altri a cagione della particolare esperienza maturata nel settore, avendo egli svolto per numerosi anni quelle identiche mansioni;

il ricorrente, a parte la richiamata temporaneità dell’assegnazione, non viene dequalificato, atteso che le mansioni temporaneamente assegnate si aggiungono a quelle sue proprie, con la conseguenza che le prime possono ritenersi accessorie rispetto alle seconde;

il carico di lavoro del dipendente assente non viene in toto assegnato al ricorrente operandosi comunque una suddivisione delle mansioni con altro dipendente.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, pertanto, deve ritenersi che la delibera di G.M. n. 35/1991 e gli ordini di servizio n. 950/1991 e n. 996/1991 siano legittimi, con conseguente infondatezza del ricorso.

Può a questo punto passarsi all’esame del ricorso iscritto al n. 2340/1991, con il quale il signor F ha impugnato, in uno agli atti presupposti, la delibera di G.M n. 157 del 30/8/1991, di irrogazione della sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio, nella misura di 1/5 per mesi sei, misura irrogata per la inosservanza agli ordini di servizio n. 950/1991 e 996/1991 ed alla delibera di G.M. n. 35/1991.

Il ricorso è meritevole di accoglimento, risultando fondato ed assorbente il quinto motivo di gravame, con il quale viene censurata la violazione dell’articolo 104 del Regolamento Organico del Comune.

Tale norma così recita : “ Il Sindaco, quando attraverso le indagini preliminari e tenuto conto delle giustificazioni del dipendente ritenga che debba applicarsi una sanzione più grave della censura e che il caso sia sufficientemente istruito, sottopone gli atti alla Giunta comunale perché questa disponga, con deliberazione da adottarsi in seduta ed a voto segreto, l’invio degli atti alla commissione di disciplina.

Divenuto esecutivo il provvedimento della giunta comunale, il Sindaco provvede, entro i dieci giorni successivi, a trasmettere gli atti al presidente della commissione di disciplina di cui all’articolo 51, 10° comma, della legge n. 241/1990…”.

Orbene, dall’esame del fascicolo del procedimento disciplinare depositato in giudizio emerge che il Sindaco ha provveduto alla trasmissione degli atti alla commissione di disciplina senza che fosse stata preventivamente assunta la relativa deliberazione di Giunta Municipale.

La richiamata violazione risulta, a giudizio del Tribunale, invalidante, non potendo tale omissione essere ritenuta mera irregolarità né vizio formale o procedimentale sussumibile nella previsione di non annullabilità di cui al secondo comma dell’articolo 21 octies della legge n. 241/1990.

E tanto per le ragioni che di seguito si espongono.

Va in primo luogo evidenziato che dal chiaro tenore dell’articolo 104 si evince che la determinazione di trasmissione degli atti alla commissione di disciplina spetta alla Giunta Municipale, atteso che la valutazione sindacale in ordine alla applicabilità di una sanzione più grave della censura e di sufficienza dell’istruttoria risulta meramente preliminare e propositiva di una scelta che appartiene in definitiva all’organo giuntale.

E’ certamente il sindaco ad effettuare la trasmissione degli atti, ma tale attività è meramente esecutiva della deliberazione in proposito assunta dalla Giunta Municipale.

La valutazione di quest’ultimo organo , prevista dal citato articolo 104, quindi, costituisce una fase procedimentale essenziale, atteso che essa, incidendo sulla proseguibilità del procedimento disciplinare, ha certamente una funzione di garanzia per l’incolpato.

La sua omissione, quindi, non configura una mero vizio del procedimento, ma , in relazione alla richiamata funzione di garanzia, assume valenza e portata sostanziale.

L’intervento dell’organo esecutivo serve a verificare se le condizioni di proseguibilità del procedimento disciplinare ( sufficiente istruttoria e sussumibilità della fattispecie in una sanzione più grave della censura) ritenute dal Sindaco siano effettivamente esistenti.

Esso si pone, dunque, quale momento di controllo della valutazione sindacale ed in termini di decisione definitiva al riguardo, così costituendo momento di garanzia per l’incolpato in quanto introduce la ulteriore valutazione di un organo collegiale sulla sussistenza delle condizioni per l’ulteriore corso di un procedimento afflittivo.

La sua omissione determina, quindi, una invalidità che si trasmette a tutti gli atti successivi del procedimento disciplinare fino a colpire il provvedimento definitivo della irrogazione della sanzione disciplinare.

Da quanto sopra consegue che la delibera di G.M. n. 157 del 30-8-1991, di irrogazione della sanzione disciplinare di riduzione dello stipendio, è illegittima e va annullata.

Resta assorbito l’esame degli altri motivi di ricorso.

La peculiarità della controversia e l’esito complessivo della lite giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti costituite.

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