TAR Roma, sez. III, sentenza 2015-09-23, n. 201511368

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2015-09-23, n. 201511368
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201511368
Data del deposito : 23 settembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 13052/2014 REG.RIC.

N. 11368/2015 REG.PROV.COLL.

N. 13052/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13052 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G F, rappresentata e difesa dall'avv. D T, con domicilio eletto in Roma, viale delle Milizie, 1;



contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

dell'art.2 del D.M. 526 del 30.6.2014 emanato per la costituzione delle graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM, nella parte in cui non contempla, ai fini della maturazione dei tre anni accademici di docenza, l'insegnamento svolto presso istituzioni estere di pari livello nell'ambito dell'U.E.-;

e sui motivi aggiunti depositati il 17.11.2014

per l’annullamento

- della graduatoria definitiva pubblicata in data 28.10.2014 sul sito internet istituzionale che indica i nomi degli ammessi alla graduatoria nazionale sulla base del D.M. 526/2014, per le classi di insegnamento: COMI/03 (ex F 240) Musica da camera – I fascia, CODI/21 (ex F310) Pianoforte – I fascia, CODI/25 (ex F010) Accompagnamento pianistico – II fascia e conseguente inserimento della ricorrente nelle rispettive graduatorie;

- del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di formazione delle graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM ai sensi del D.M. 526/2014 – Graduatoria di CODI/21 (ex F 310) Pianoforte – I fascia, pubblicato sul sito istituzionale in data 31.10.2014, recante le seguenti motivazioni: “il servizio dichiarato ai fini del requisito di ammissione è stato svolto all'estero”;

- del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di formazione delle graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM ai sensi del D.M. 526/2014 – Graduatoria di COMI/03 (ex F 240) Musica da Camera – I fascia, pubblicato sul sito istituzionale in data 31/10/2014, recante le seguenti motivazioni “carenza del requisito dei tre anni accademici di insegnamento” “il servizio dichiarato ai fini del requisito di ammissione è stato svolto all'estero”;

- del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura di formazione delle graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM ai sensi del D.M. 526/2014 – Graduatoria di CODI/25 (ex F 010) Accompagnamento Pianistico – II fascia, pubblicato sul sito istituzionale in data 31/10/2014, recante le seguenti motivazioni “il servizio dichiarato ai fini del requisito di ammissione è stato svolto all'estero”,

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2015 il dott. V B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso depositato in data 27 ottobre 2014 la ricorrente ha impugnato l’art. 2 del D.M. del 30.6.2014, n. 526, pubblicato sul sito internet istituzionale, emanato ai fini della “costituzione delle graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM” e che disciplina i requisiti per l’ammissione nelle suddette graduatorie nella parte in cui non contempla, ai fini della maturazione dei tre anni accademici di docenza, “l’insegnamento svolto presso istituzioni estere di pari livello nell’ambito dell’Unione Europea”.

Con il medesimo ricorso è stata impugnata la graduatoria provvisoria, pubblicata sul sito istituzionale il 6 ottobre 2014, riguardante i nomi degli ammessi alla graduatoria nazionale costituita in forza di D.M. 526/2014 limitatamente alle classi di insegnamento: COMI/03 (ex F 240) Musica da camera – I fascia, CODI/21 (ex F310) Pianoforte – I fascia, CODI/25 (ex F010) Accompagnamento pianistico – II fascia e l’inserimento della ricorrente nelle rispettive graduatorie, e le linee guida reg. 1083 del 10/09/2014 con riferimento al punto 2 ove viene escluso, ai fini del conseguimento del requisito minimo di ammissione, il servizio prestato all’estero.

Al riguardo sono stati dedotti i seguenti motivi:

1) violazione dell’art. 45 del trattato sul funzionamento dell’unione europea, dell’art. 3 del regolamento UE del parlamento europeo e del consiglio del 5 aprile 2011 n. 492 nonché dell’art. 38 d. lgs. 165/2001; disparità di trattamento.

L'art. 2 del D.M. 526/2014 che disciplina i requisiti minimi di ammissione, nella parte in cui non ha previsto che per la maturazione del requisito minimo relativo all’aver maturato tre anni accademici di insegnamento, sono validi anche gli anni di docenza svolti presso istituzioni di pari livello nell’ambito dell’Unione Europea, avrebbe violato il principio di libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità europea, di cui all’art. 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell’Unione Europea in data 26.10.2012 e l’art. 3 del Regolamento n. 492 adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 5 aprile 2011, come affermato dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza 12.5.2005 emessa nel procedimento C-278/03. L'esclusione della ricorrente dalla graduatoria, inoltre, violerebbe il principio costituzionale di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione e, in

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