TAR Palermo, sez. III, sentenza 2023-05-29, n. 202301774
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Testo completo
Pubblicato il 29/05/2023
N. 01774/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01098/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1098 del 2021, proposto da
Comune di Alcamo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S M C, S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maurizio Cannizzo in Palermo, via Resuttana Colli n. 366;
contro
Comune di Enna, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Catania 15, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Viviana Fonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna
al pagamento di somme derivanti da convenzione tra Enti Locali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Enna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. B S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso depositato il 15 giugno 2021, il Comune di Alcamo ha chiesto:
- la declaratoria del proprio diritto ad ottenere il rimborso, in forza di convenzione ex art. 30 TUEL, da parte del Comune di Enna, del 40% degli emolumenti, comprensivi sia della voce “stipendio tabellare” che di quella “retribuzione di posizione”, dal primo corrisposti per intero al proprio dirigente pro tempore, Ing. Arch. V R, per il periodo dall’1.1.2018 al 30.06.2019;
- la conseguente condanna del Comune di Enna al pagamento della complessiva somma pari a euro 32.377,05, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 6.12.2019 fino al soddisfo.
A questo proposito ha precisato in fatto che la suddetta richiesta scaturisce dalle convenzioni ex art. 30 d.lgs. 267/2000, il cui schema veniva approvato con deliberazioni di C.C. di ambedue gli enti per la disciplina dello svolgimento “ in modo coordinato della funzione di Direzione dell’Ufficio Tecnico tra i Comuni di Alcamo ed Enna allo scopo di avvalersi dell’opera di un unico Dirigente Tecnico ”. Le convenzioni sono state approvate da entrambi i Comuni in controversia con decorrenza dall’1.01.2018 sino al 30.06.2018 e prorogate con successive deliberazioni di C.C. fino al 30.06.2019.
La pretesa al rimborso si fonda sul combinato disposto degli artt. 5 e 7 della convenzione suddetta, che secondo l’interpretazione del Comune ricorrente implicherebbe l’assunzione, da parte del Comune di Enna, dell’obbligo di farsi carico del 40% della spesa relativa alla retribuzione complessiva del dirigente unico dell’Ufficio tecnico, Ing. Arch. V R, comprensiva della “retribuzione di posizione” (oltre che dello “stipendio tabellare”) e a esclusione della sola retribuzione di risultato.
Costituitosi in giudizio a mezzo di una dipendente in servizio presso la propria Avvocatura civica con la qualifica di Avvocato, il Comune di Enna – con la memoria del 20 aprile 2023 – ha dedotto:
1) il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla presente controversia avente natura “patrimoniale”, in quanto scaturisce dal preteso inadempimento di una obbligazione contrattuale nascente dalla convenzione stipulata con il Comune ricorrente ai sensi dell’art. 30, d.lgs. n. 267/2000;
2) la nullità della convenzione suddetta e delle successive proroghe, giacché prive della sottoscrizione con firma digitale dei dirigenti competenti per entrambe le amministrazioni contraenti;
3) l’insussistenza – in base all’art. 7 della convenzione – del diritto al rimborso di quota parte (40%) della retribuzione di posizione corrisposta dal Comune di Alcamo al Dirigente Tecnico, in quanto il Comune di Enna ha già provveduto a corrispondere all’ing. R l’indennità di posizione secondo la graduazione della propria Area Tecnica;
4) la mancata indicazione delle modalità di determinazione della retribuzione di posizione del Dirigente Tecnico e della liquidazione arbitrariamente effettuata dall’ente ricorrente in euro 32.377,05, cifra “ che si contesta espressamente siccome non supportata da atti amministrativi che ne determinano il quantum ”.
All’udienza pubblica del 24 maggio 2023, previo deposito di memoria di replica e di documenti a opera del Comune di Alcamo, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, il Collegio ritiene di dovere affermare la giurisdizione del giudice amministrativo nella presente controversia, la quale è relativa all’esecuzione di un accordo tra Pubbliche Amministrazioni stipulato ai sensi dell’art. 15, L. 241/1990.
In vero, nessun dubbio può esservi sul fatto che la convenzione ex art. 30 TUEL, di cui il Comune di Alcamo chiede l’esecuzione con riferimento alla clausola relativa alla ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione delle prestazioni