TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-10-19, n. 202300641

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-10-19, n. 202300641
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300641
Data del deposito : 19 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/10/2023

N. 00641/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00073/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 73 del 2022, proposto da
Comune di Castelsantangelo sul Nera, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Unione Montana Marca di Camerino, rappresentata e difesa dagli avvocati G M, M O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di Serravalle di Chienti, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana “Marca di Camerino” n. 24 del 17 dicembre 2021 con la quale era rigettata l'istanza di ingresso del Comune di Castelsantangelo sul Nera all'Unione Montana Marca di Camerino;

e per

l’accertamento del diritto del Comune di Castelsantangelo sul Nera a far parte dell'Unione Montana “Marca di Camerino”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Unione Montana Marca di Camerino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In applicazione della legge Regionale n. 35/2013, cinque dei tredici Comuni componenti l’ambito territoriale n.5 di cui all’allegato A alla L.R. 18/2008, per la precisione Camerino, Fiastra, Muccia, Pieve Torina e Serravalle del Chienti costituivano l’Unione Montana Marca di Camerino” dotandola del relativo statuto, regolarmente approvato.

Il ricorrente Comune di Castelsantangelo sul Nera, ricompreso nell’ambito, non partecipò alla costituzione.

Successivamente, a seguito di richiesta di partecipazione, entrò a far parte dell’Unione Montana anche il Comune di Ussita, in forza di delibera del Consiglio dell’Unione Montana n. 7 del 24.6.2019, con la quale veniva accolta la sua richiesta di adesione.

Analogamente a quanto fatto dal Comune di Ussita, con delibera n. 20 del 29 novembre 2018, il Comune di Castelsantangelo approvava, con voto unanime dei 7 presenti sui 9 componenti del Consiglio Comunale, l’adesione all’Unione Montana ed il relativo statuto.

Durante la pendenza della richiesta, entrava in vigore la L.R. n. 32/2020, la quale introduceva nella legge n. 35/2013 l’art. 5 bis e in particolare il comma 2 in forza del quale: “L’istanza è rivolta al Consiglio dell’Unione Montana, il quale si esprime entro un mese dal ricevimento dell’istanza di partecipazione. Decorso tale termine la domanda si considera accolta. L’eventuale provvedimento di diniego contiene le motivazioni per le quali l’istanza è stata respinta”.

Con delibera 55 del 29.11.2021 il Comune ricorrente disponeva una nuova approvazione dell’adesione e dello statuto nell’ultima versione, con una maggioranza di 7 voti, a fronte 1 contrario ed 1 astenuto, ed essendo 11 i componenti del consiglio.

Con la delibera impugnata la richiesta di adesione è stata respinta in quanto il comune di Castelsantangelo sul Nera avrebbe approvato lo Statuto senza la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri e quest’ultimo non sarebbe entrato in vigore. Inoltre non sarebbe stato seguito il percorso di condivisione delle linee programmatiche indicate dal Consiglio dell’Unione Montana prima e dalla Giunta dell’Unione dopo, inviate a tutti i comuni dell’ambito.

Il diniego impugnato viene contestato con i seguenti motivi:

1) Violazione dell’art. 32 e 6 del TUEL, dell’art. 1 comma 3 dello Statuto dell’Unione Montana, e dell’art.

5-bis comma 5 LR 35/2013, eccesso di potere per sviamento. La maggioranza qualificata sarebbe necessaria, ai sensi del TUEL e della legge Regione Marche n. 35 del 2013, solo per l’approvazione dello Statuto della Comunità Montana e non per le successive adesioni da parte dei comuni

2) Violazione dell’art 5 bis comma 2 della legge regionale 35/13, così come introdotto dalla legge regionale 23.07.2020 n. 32, eccesso di potere per sviamento. La legge regionale n. 32 del 2020, che ha introdotto l’art. 5 bis comma 2 nella legge n. 35 del 2013, ha determinato il sistema del silenzio assenso sulle domande di partecipazione alle Unioni Montane. L’entrata in vigore di questa, come delle altre disposizioni, è stata fissata al 1 gennaio 2021 dall’art. 4 (disposizione transitoria). Alla predetta data sarebbe stata pendente la domanda di partecipazione del Comune di Castelsantangelo sul Nera, trasmessa con nota del 5.12.2018 in forza di delibera n. 20 del 29.11.2018, con conseguente operatività della nuova normativa.

3) Violazione dell’art.

5-bis comma 5 LR 35/2013, eccesso di potere per sviamento, manifesta ingiustizia, illogicità. L’approvazione dello Statuto prima dell’entrata in vigore della modifica del medesimo sarebbe irrilevante. Difatti, lo Statuto è stato approvato dal Comune sia nella versione precedente, sia in quella successiva alla modifica all’art. 51 comma 2 dello stesso. Inoltre, considerare non valida l’approvazione prima dell’entrata in vigore della modifica corrisponderebbe a prevedere un periodo di impossibilità di approvare lo statuto medesimo.

4) Eccesso di potere per sviamento, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia. Non sarebbe chiaro in cosa consisterebbe la mancanza di condivisione delle linee programmatiche contestata, anche perché non vi è stato alcun invito a percorsi di condivisione. Non si capisce peraltro in che modo l’adesione alla Comunità Montana possa essere subordinata alla condivisione di linee programmatiche, peraltro non esistenti.

Si è costituita l’Unione Montana Marca di Camerino, resistendo al ricorso.

Alla pubblica udienza del 22 marzo 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 In primo luogo va riepilogata la normativa applicabile, peraltro correttamente richiamata nel ricorso e nelle difese dell’Unione Montana, alla luce delle numerose modifiche precedenti e successive all’instaurazione della presente controversia. L’articolo 5 bis della legge n. 35 del 2013 introdotto dalla LR n. 32 del 2020 e applicabile dal 1 gennaio 2021 (art. 4) ha inizialmente introdotto nella legge una forma di silenzio assenso per le nuove domande, disciplinando l’adesione all’Unione Montana già costituita. Per il resto la successiva LR n. 1 del 2022, non applicabile alla fattispecie in esame in quanto successiva al provvedimento impugnato, prevede che: “I Comuni appartenenti all'Unione montana costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 35 del 2013 che hanno esercitato il recesso e i Comuni appartenenti alla Comunità montana che non hanno aderito alla relativa Unione montana non possono entrare a far parte della medesima o di altra Unione montana se: a) non sono decorsi almeno dieci anni rispettivamente dal recesso dall'Unione montana o dalla data della costituzione;
b) non si sono espressi favorevolmente, a scrutinio segreto, tutti i Comuni appartenenti all'Unione montana. Inoltre, si prevede che domanda di adesione all'Unione montana non può essere ripresentata se non sono decorsi almeno due anni dal rigetto della precedente”.

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