TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-03-23, n. 201200203
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Testo completo
N. 00203/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00969/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 969 del 2011, proposto da:
M D V, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Discepolo, con domicilio eletto presso Avv. Maurizio Discepolo in Ancona, via Matteotti, 99;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
per l’ottemperanza
al decreto decisorio della Corte d' Appello di Ancona del 18.5/18.8.2010, adottato all' esito del procedimento n. 825/2008 VG E.R., con il quale il Ministero dell' Economia e della Finanze è stato condannato al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di Euro 7.500, oltre interessi nella misura legale sullo stesso importo dalla pronuncia al saldo, a titolo di equa riparazione per eccessiva durata del processo ex 1. 89/2001, oltre a tutti gli accessori di legge,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2012 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., il ricorrente agisce per l’ottemperanza al decreto della Corte di Appello di Ancona 18.5.2010 RG n. 825/2008, depositato in Cancelleria il 18.8.2010, relativamente al quale non risulta essere stato proposto ricorso per Cassazione nonostante l’intervenuta notifica in data 7.9.2011